16/06/2013
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO: UN AIUTO CONCRETO AI CITTADINI IN DIFFICOLTA’
Il 28 febbraio 2012 è entrata in vigore la Legge n.3/2012 recante le "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento".
Il provvedimento mira a disciplinare, tra le altre cose, quelle situazioni di difficoltà di alcune categorie di debitori.
SICEA, come Organismo di Mediazione e con i suoi team di professionisti, assiste e consiglia il debitore in difficoltà in tutte le fasi della procedura di Composizione della crisi da sovraindebitamento: SICEA analizza la situazione di crisi del debitore e propone possibili soluzioni fino alla formulazione di una Proposta di composizione della Crisi che sia la più soddisfacente possibile per il debitore e per i creditori.
Che cos'è il sovraindebitamento?
Ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge n. 3/2012: [...] Per sovraindebitamento si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonchè la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.
Chi può usufruire di questa legge?
La legge sul sovraindebitamento si applica ai consumatori, alle microimprese ed a tutte quelle situazioni non assoggettabili alle procedure concorsuali.
Come funziona la "Composizione delle crisi da sovraindebitamento"?
Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, avvalendosi dell'ausilio degli organismi di composizione della crisi o da professionisti abilitati, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano di rientro che, a fronte di garanzie definite anche per chi a quell'accordo non aderisce, assicuri il pagamento dei debiti contratti.
La proposta formulata con l'ausilio di un organismo dev'essere poi presentata in tribunale: da questo momento in poi si susseguono una serie di attività di competenza degli giudice (es. fissazione udienza) e del debitore (es. notifica ai creditori del decreto di fissazione) volte alla corretta instaurazione del contraddittorio (art. 10 l. 3/2012).