14/10/2026
Il fatto che un ramo provenga dal nostro giardino non significa automaticamente che ogni danno sia attribuibile nello stesso modo.
L’articolo 2051 del Codice civile stabilisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Nella valutazione concreta possono quindi diventare rilevanti le condizioni della pianta, la manutenzione, la prevedibilità dell’evento e le circostanze che hanno provocato la caduta.
Dal punto di vista assicurativo, una RC collegata alla proprietà dell’abitazione può intervenire per determinate richieste di risarcimento.
Prima ancora dell’assicurazione, però, esiste la gestione del rischio: controllare periodicamente alberi e parti esterne dell’immobile può evitare che un problema prevedibile diventi un danno.
Contenuto divulgativo. Non costituisce consulenza legale o assicurativa personalizzata.