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💥Dal 16 luglio 2026 è entrato in vigore in Italia l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile (RC) dei monop...
01/08/2026

💥Dal 16 luglio 2026 è entrato in vigore in Italia l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile (RC) dei monopattini elettrici. L’obbligo riguarda i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica che circolano sul territorio nazionale. 🛴🛴

💢 In sintesi:

👉•Assicurazione RC obbligatoria per tutti i monopattini elettrici: deve essere una polizza di Responsabilità Civile (RCA) legata al veicolo e non sostituibile con una RC famigliare. 🛴
👉* La polizza copre i danni causati a terzi durante la circolazione.
👉* Il monopattino deve essere dotato anche del contrassegno identificativo previsto dalla normativa.
👉* Rimangono inoltre in vigore gli altri obblighi, tra cui casco, rispetto dei limiti di velocità e delle regole di circolazione.

🛑Chi circola senza assicurazione rischia:

🛑* una sanzione amministrativa;
🛑* il sequestro del monopattino, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

💥Dal 1° luglio 2026 sono entrate in vigore importanti novità sulla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti ...
21/07/2026

💥Dal 1° luglio 2026 sono entrate in vigore importanti novità sulla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato, con l’obiettivo di favorire l’adesione ai fondi pensione.

Le principali novità che erano già previste sono:

👉* Adesione automatica ai fondi pensione per i neoassunti del settore privato.
👉* 60 giorni di tempo dall’assunzione per scegliere una destinazione diversa del TFR oppure rinunciare all’adesione.
👉* In assenza di una scelta, il lavoratore viene iscritto automaticamente al fondo pensione previsto dal contratto collettivo applicato in azienda e il TFR confluisce nella previdenza complementare.

💢* Se il contratto collettivo non individua un fondo di riferimento, si applicano le regole previste dalla normativa per la destinazione del TFR.
💢* La Legge di Bilancio 2026 ha inoltre introdotto maggiori incentivi fiscali, aumentando il limite di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare.

👉Questa riforma riguarda i lavoratori assunti dal 1° luglio 2026 nel settore privato; non si applica in modo generalizzato ai lavoratori già in forza.

🛑 C’è una novità molto importante che modifica invece quanto previsto inizialmente dalla Legge di Bilancio 2026.

💢La legge di conversione del DL 62/2026 ha infatti corretto alcuni aspetti della riforma della previdenza complementare, facendo un parziale passo indietro.

In particolare:

💢* Quota liquidabile in capitale: l’aumento dal 50% al 60% previsto dalla Legge di Bilancio è stato eliminato. Di conseguenza rimane il limite ordinario del 50% del montante liquidabile in capitale al pensionamento (salve le eccezioni già previste dal D.Lgs. 252/2005, ad esempio quando la rendita risulterebbe di importo molto ridotto).

💢* Erogazione frazionata del montante: l’entrata in vigore della nuova modalità di erogazione è stata rinviata al 31 ottobre 2026, anziché partire il 1° luglio.

👉Nel 2026 la polizza RC Auto (responsabilità civile per la circolazione dei veicoli) in Italia è interessata da una rifo...
06/04/2026

👉Nel 2026 la polizza RC Auto (responsabilità civile per la circolazione dei veicoli) in Italia è interessata da una riforma importante, legata al recepimento della Direttiva UE 2021/2118. Non si tratta di un semplice aggiornamento, ma di un vero cambio di impostazione del sistema assicurativo.

Ecco le principali novità, spiegate in modo chiaro 👇



🚗 1. Stop all’obbligo RC per veicoli inutilizzabili

La novità più rilevante:
• Non serve più l’assicurazione per veicoli realmente inutilizzabili (es. senza motore o non riparabili)
• Restano invece obbligati:
• veicoli fermi ma funzionanti
• auto parcheggiate in garage ma idonee a circolare

👉 Questo chiarisce una situazione molto discussa negli ultimi anni. 



⏳ 2. Arrivano le polizze temporanee (infra-annuali)

Finalmente maggiore flessibilità:
• Possibilità di stipulare RC Auto per periodi inferiori a 12 mesi
• Ideale per:
• moto
• cabrio
• seconde auto usate solo stagionalmente

👉 Prima la durata era quasi sempre annuale, ora si apre a formule più “su misura”. 



🏛️ 3. Nuove regole per veicoli storici

Per auto d’epoca e collezionismo:
• Obbligo di distinguere tra:
• rischio statico (auto ferma)
• rischio dinamico (auto in circolazione)
• Agevolazioni solo per veicoli certificati e registrati ufficialmente
• Possibili limiti d’uso (chilometraggio, uso non quotidiano)

👉 Più precisione = premi più coerenti con l’uso reale. 



🔍 4. Più trasparenza e personalizzazione

Le compagnie dovranno:
• rendere i contratti più chiari
• specificare meglio cosa è coperto
• offrire polizze personalizzate

👉 Maggiore tutela per l’assicurato e meno clausole “ambigue”. 



🏁 5. Nuove regole per gare e competizioni

Per eventi sportivi motoristici:
• non sempre serve la classica RC Auto
• possibile usare coperture alternative di responsabilità civile

👉 Meno rigidità e costi più sostenibili per il settore. 



🛡️ 6. Controlli più forti e ruolo IVASS
• Rafforzamento dei controlli antifrode
• Miglior gestione dell’attestato di rischio
• Maggiore vigilanza del sistema assicurativo

👉 Obiettivo: ridurre evasione e migliorare i dati. 



🛴 7. Estensione obblighi ad altri mezzi (novità parallela)
• Dal 2026: RC obbligatoria anche per monopattini elettrici (con “targhino”)

👉 Segnale di estensione della logica RC a nuovi mezzi di mobilità. 



📊 In sintesi: cosa cambia davvero

✔ Più flessibilità (polizze brevi)
✔ Più equità (stop RC su veicoli inutilizzabili)
✔ Più precisione (veicoli storici e rischio statico)
✔ Più controlli e trasparenza

👉 La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto, tra le altre novità, importanti modifiche anche sulla devoluzione del TFR all...
15/02/2026

👉 La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto, tra le altre novità, importanti modifiche anche sulla devoluzione del TFR alla previdenza complementare.

📌 1. Il TFR prima della legge di Bilancio 2026

Prima dell’entrata in vigore della legge:

✔ Un lavoratore poteva scegliere se destinare il proprio TFR alla previdenza complementare (come un fondo pensione) oppure lasciare il TFR in azienda. 

✔ Se non si esprimeva alcuna scelta entro sei mesi dall’assunzione, scattava un meccanismo di “silenzio-assenso” per destinare il TFR solo alla previdenza complementare. 

✔ In alternativa, se l’azienda aveva più di 50 dipendenti e non veniva fatta una scelta, il TFR poteva andare al Fondo di Tesoreria INPS (senza restare in azienda). 

➡ In sostanza, senza scelta espressa, la destinazione del TFR non era sempre collegata a un vero piano pensionistico privato con contributi. 



📌 2. Novità: adesione automatica e destinazione del TFR

Dal 1° luglio 2026 la legge introduce un sistema nuovo e più strutturato per i lavoratori del settore privato assunti per la prima volta:

🔹 2.1 Iscrizione automatica alla previdenza complementare

📌 Se un lavoratore entra nel primo rapporto di lavoro (ovvero è nuovo occupato) e non comunica una scelta diversa entro 60 giorni dalla data di assunzione, viene considerato **automaticamente iscritto **a una forma di previdenza complementare. 

👉 Non è più necessario compilare moduli o manifestare tutte le scelte: l’adesione è presunta, a meno di opposizione esplicita nel termine previsto. 



📌 3. Cosa confluisce nel fondo pensione

Con l’iscrizione automatica, non solo il TFR viene versato al fondo, ma anche:

✔ La quota di TFR maturando fin dalla data di assunzione; 
✔ Contributi a carico del lavoratore (nella misura minima prevista dal contratto collettivo applicato); 
✔ Contributi a carico del datore di lavoro (se previsti da CCNL o accordi aziendali). 

➡ Questo significa che il TFR non è più un mero “accantonamento da liquidare alla fine del rapporto di lavoro”, ma diventa parte integrante di un piano previdenziale strutturato, con contribuzione attiva. 



📌 4. Termini e tempistiche

📅 60 giorni
È il tempo massimo entro cui il nuovo assunto può:

🔹 confermare l’iscrizione automatica (lasciare tutto così com’è);
🔹 scegliere un fondo diverso da quello proposto;
🔹 rinunciare all’adesione automatica e lasciare il TFR in azienda (se previsto). 

👉 Dopo i 60 giorni, se non interviene alcuna scelta, il TFR (e tutti i contributi) confluiranno automaticamente nel fondo pensione prescelto dalla legge / CCNL. 



📌 5. Perché queste modifiche sono rilevanti

➡ Più adesioni alla previdenza complementare
La norma punta ad aumentare la percentuale di lavoratori che accumulano risorse per la pensione integrativa attraverso fondi pensione, perché molte persone in passato non sceglievano nulla per inerzia. 

➡ TFR diventa parte attiva del risparmio previdenziale
L’inclusione automatica del TFR e dei contributi nei fondi pensione consente di beneficiare di una gestione finanziaria professionale e potenzialmente più redditizia nel lungo periodo rispetto al mantenimento in azienda. 

➡ Contribuzione strutturata fin dall’inizio
La combinazione di TFR + contributi lavoratore + contributi datore rende l’accumulo previdenziale più solido fin dai primi anni di carriera. 



📌 6. La posizione del lavoratore nel tempo

Anche dopo l’adesione automatica:

✔ Il lavoratore può cambiare fondo pensione successivamente; 
✔ Può modificare scelte contributive o di investimento nel tempo; 
✔ La decisione di lasciare il TFR in azienda deve essere esplicita entro i 60 giorni (dopo, resta valida l’iscrizione automatica). 



📌 7. Conclusione: impatto nella pratica

Le modifiche al TFR e all’integrazione con i fondi pensione introdotte dalla Legge di Bilancio 2026:

🔹 spostano la scelta previdenziale da opzionale a “default” per i neoassunti; 
🔹 rafforzano la costruzione della pensione integrativa fin dall’inizio della carriera; 
🔹 assi­curano che il TFR non venga disperso come semplice liquidazione, ma operi in favore di una rendita futura; 
🔹 danno al lavoratore 60 giorni di tempo per prendere una decisione attiva. 

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto importanti novità che riguardano la deducibilita’ fiscale e le opzioni a scadenz...
15/02/2026

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto importanti novità che riguardano la deducibilita’ fiscale e le opzioni a scadenza delle forme di previdenza complementare

📊 Cos’è la deducibilità fiscale dei contributi

In Italia, i contributi versati a forme di previdenza complementare (come fondi pensione o PIP/polizze pensionistiche) possono essere sottratti dal reddito imponibile ai fini IRPEF, riducendo così l’imposta da pagare.
Questo è uno degli incentivi principali per convincere lavoratori e autonomi a costruire una pensione integrativa rispetto a quella pubblica. 



📈 Aumento del limite annuo di deducibilità (Novità 2026)

🔹 Prima della Legge di Bilancio 2026
• Il limite massimo annuale di deducibilità dei contributi versati era pari a € 5.164,57.
Questo importo non veniva aggiornato da anni e derivava dalla conversione di vecchi valori in lire. 

🔹 Dal periodo d’imposta 2026
• Il limite è stato innalzato a € 5.300 annui.
• Questo nuovo plafond si applica sia ai contributi del lavoratore sia a quelli del datore di lavoro o del committente, se previsti da contratto o accordo.
• Il contributo TFR versato non rientra nel calcolo di questo tetto. 

👉 In pratica: se nel 2026 versi € 5.300 complessivi al tuo fondo pensione (tra quote obbligatorie, volontarie, aziendali ecc.), potrai dedurre interamente questi contributi dal tuo reddito imponibile, abbattendo l’IRPEF dovuta. 



📈 Meccanismo della “extra deducibilità”

La legge non si limita ad aumentare il tetto: aggiorna anche il meccanismo di utilizzo della deducibilità non consumata negli anni.

🔎 Cosa significa:
• Nei primi cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare, se non utilizzi tutto il limite dei € 5.300, potrai “traslare” la parte non usata nei successivi 20 anni.
• Questo meccanismo è chiamato “extra deducibilità” e serve ad aiutare chi negli anni iniziali contribuisce poco (ad esempio, con versamenti irregolari o bassi) a sfruttare comunque la deducibilità completa nel tempo.
• L’importo massimo riportabile è pari ai contributi effettivamente non dedotti nei cinque anni iniziali ma non superiore a metà del limite annuale (circa € 2.650 annui), quindi fino a circa € 7.950 cumulati. 

👉 Questo strumento migliora l’efficienza fiscale della previdenza complementare soprattutto per chi aderisce da poco o contribuisce in modo variabile. 



💡 4) Perché questo incentiva l’adesione alle polizze pensionistiche 👇

L’aumento del limite e la possibilità di sfruttare l’extra deducibilità rendono più vantaggioso versare contributi alla previdenza complementare per tre motivi principali:

1. Meno tasse oggi

I contributi dedotti riducono l’imponibile IRPEF, quindi si paga meno imposta nello stesso anno in cui si versa al fondo o alla polizza pensionistica. 

2. Maggiore flessibilità nel lungo periodo

La possibilità di riportare la quota non utilizzata negli anni successivi permette di ampliare l’effetto fiscale nel tempo. 

3. Incentivo anche per versamenti volontari

Con un tetto più alto, chi decide di versare di più rispetto alla massa contributiva normale (per esempio contribuzioni volontarie oltre alla quota contrattuale) trova un vantaggio fiscale maggiore rispetto al passato. 



📌 In sintesi – Cosa cambia nel 2026

✔ Il limite di deducibilità sale a € 5.300 (dal precedente € 5.164,57). 
✔ Il meccanismo di extra deducibilità è potenziato per chi aderisce da poco. 
✔ La misura si applica sia ai lavoratori dipendenti sia agli autonomi che versano contributi a forme pensionistiche complementari, incluse polizze assicurative pensionistiche. 



📍 Conclusione

L’aggiornamento dei limiti di deducibilità contributiva nella Legge di Bilancio 2026 è stato pensato per:

🔹 adeguare il sistema alla situazione economica attuale;
🔹 rendere più conveniente dal punto di vista fiscale l’adesione alla previdenza complementare;
🔹 favorire continuità contributiva e pianificazione previdenziale individuale.

In pratica, se investi in un fondo pensione o in una polizza pensionistica integrativa, puoi pagare meno tasse ora e ottenere vantaggi fiscali migliori nel tempo. 

📌 3. Maggiore flessibilità nelle opzioni di erogazione

La manovra inoltre introduce nuove possibilità di scelta al momento del pensionamento rispetto al passato: 
Le opzioni principali per il ritiro del montante previdenziale diventano:
1. 💰 Capitale fino al 60% del montante accumulato (in precedenza il limite ordinario era al 50%).
2. 📆 Rendita vitalizia tradizionale.
3. 📊 Rendita a durata definita (paga per un periodo prefissato anziché per tutta la vita).
4. 📅 Prelievi periodici o frazionati per un periodo minimo (es. 5 anni), consentendo flessibilità di erogazione. 

🔎 Questo ampliamento di scelta è pensato per consentire al lavoratore di bilanciare esigenze di liquidità e sicurezza nel post-lavoro. 

Arbitro Assicurativo (AAS) è lo strumento di tutela per i clienti assicurativi operativo dal 15 gennaio 2026 in Italia: ...
10/02/2026

Arbitro Assicurativo (AAS) è lo strumento di tutela per i clienti assicurativi operativo dal 15 gennaio 2026 in Italia: 



🧩 Cos’è l’Arbitro Assicurativo

L’Arbitro Assicurativo (AAS) è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) istituito presso l’IVASS (l’Autorità di Vigilanza sulle Assicurazioni). Serve a risolvere contese tra assicurati e compagnie o intermediari assicurativi in modo rapido, semplice e a basso costo, senza ricorrere ai tribunali. 

👉 È disciplinato dal Decreto Ministeriale n. 215/2024 e da successive disposizioni tecniche e regolamentari IVASS. 



📅 Entrata in vigore
• L’Arbitro Assicurativo è operativo dal 15 gennaio 2026.
• Da questa data è possibile presentare ricorso online attraverso il portale ufficiale (www.arbitroassicurativo.org). 



⚖️ Principi e funzione

L’AAS è:
• indipendente e imparziale
• un’alternativa extragiudiziale al tribunale
• gratuito o a basso costo per l’utente
• pensato per semplificare l’accesso alla tutela dei diritti assicurativi. 

❗Non è un giudice vero e proprio: le sue decisioni non sono esecutive come una sentenza, ma hanno un forte peso reputazionale e spingono le compagnie a conformarsi volontariamente. 
👉Se la decisione dell’ AAS non è soddisfacente, ciascuna delle parti può comunque sempre rivolgersi all’ Autorità Giudiziaria



📌 Chi può ricorrere

Possono proporre ricorso:
• Assicurati e beneficiari
• Microimprese e PMI (in alcune situazioni)
• Soggetti che hanno un interesse diretto nella controversia assicurativa. 



🧠 Quando puoi ricorrere

Prima di presentare il ricorso all’AAS, devi:
1. Presentare un reclamo formale alla compagnia o all’intermediario assicurativo.
2. Attendere il termine di legge:
• di norma 45 giorni senza risposta o con risposta insoddisfacente. 

👉 È possibile presentare il ricorso solo entro 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo. 



💶 Costi e tempi
• Contributo fisso per il ricorso: circa €20, rimborsabile se il ricorso viene accolto. 
• Decisione dell’Arbitro: in genere tra 90 e 180 giorni dalla presentazione del ricorso completo. 

Importante: l’Arbitro può esaminare accertamenti di diritto anche oltre tali limiti, a prescindere dalla somma in gioco. 



📍 Cosa succede realmente
1. Invii reclamo alla compagnia.
2. Dopo il termine previsto (di solito 45 giorni), se la risposta manca o è insoddisfacente…
3. Presenti ricorso online all’Arbitro Assicurativo, allegando documenti e motivazioni.
4. L’Arbitro valuta la controversia e emette una decisione motivata entro i tempi regolamentari. 



📌 Perché è importante questa normativa
• Offre uno strumento di tutela forte ma semplice
• Riduce il ricorso diretto ai tribunali
• Rafforza la trasparenza e l’affidabilità del mercato assicurativo italiano 

Indirizzo

Vercelli
13100

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