Studio Beglia

Studio Beglia Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Studio Beglia, Via Colonnello Aprosio, 71, Vallecrosia.

Lo studio professionale di consulenza fiscale, contabile e del lavoro Commercialista Giannitalo Beglia affianca con grande meticolosità e passione le piccole e medie imprese commerciali, artigianali e industriali nella loro attività contabile e amministrativa e del lavoro. Mette a disposizione una struttura operativa in grado di provvedere, puntualmente e rispettando le mutevoli normative ammin

istrative, a ogni scadenza fiscale, tributaria, previdenziale, di bilancio, presentazione dei redditi e contenzioso agenzia delle entrate e previdenza sociale. Lo studio dispone di personale qualificato ed un’ottima infrastruttura informatica costantemente aggiornata ed operativa. È sempre a vostra disposizione per consulenze aziendali, contabili e del lavoro ed uno studio personalizzato di ogni esigenza economica; i nostri uffici hanno sede a Vallecrosia, in provincia di Imperia, in via Giovanni XXIII.

11/04/2026

Nell’ottica di rafforzare il nostro team di collaboratori,

Studio Commercialista cerca impiegato/a contabile da integrare nell’equipe esistente : gestione contabilità Oridnaria e Semplificata, liquidazione IVA, adempimenti periodici, gestione F24, fatture elettroniche. Minimo 3 anni di esperienza presso studio professionale o centri contabili (CED). Buona conoscenza pacchetto Office e Teamsystem. Buono livello lingua francese. Contratto part time 30/35 ore settimanale. Sede lavorativa Vallecrosia.
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Envie de travailler pour une belle Maison Francaise implantée en Italie ?Ci-dessous toutes les informations
02/03/2026

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Pubblicazione: 15:06:03. Maison française fondée en 1795, Vitry allie savoir-faire et innovation, présente dans 50+ pays…Vedi questa e altre offerte di lavoro simili su LinkedIn.

20/07/2025

Offre d'emploi : notre client recherche
Per conto di un cliente dello studio, si ricerca :

Country Manager Italia

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Per l'apertura della sua prima boutique in Italia, stiamo reclutando il nostro uomo di riferimento: il Country Manager Italia! Che sarà responsabile dello sviluppo delle vendite e della promozione del brand per tutta la nazione.
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Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato

Retribuzione: €63.000,00 - €65.000,00 all'anno

14/08/2024

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15/06/2023

Rottamazione cartelle esattoriali: in scadenza il termine per presentare la domanda di adesione.

Scade il prossimo 30 giugno il termine per la presentazione della domanda di adesione alla Definizione agevolata (il termine originario era stato fissato al 30 aprile dalla Legge di Bilancio 2023).

L’adesione alla definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) permette di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.

L’importo dovuto per la Definizione agevolata potrà essere versato in un’unica soluzione oppure dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni, con le prime due (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) in scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2% annuo.

La presentazione delle domande deve essere effettuata esclusivamente online sul sito dell'Agenzia Entrate Riscossione, utilizzando l’apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password) sia in area riservata (per coloro che dispongono di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel).

Ricordiamo che il decreto “Alluvione” (Dl 61/2023) ha posticipato al 30 settembre i termini della definizione agevolata per tutti coloro che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza o la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana interessati dagli eventi alluvionali.

19/05/2023

Adesione alla definizione agevolata per debiti con rateizzazione in corso.

In una delle FAQ recentemente pubblicate in tema di definizione agevolata l'Agenzia Entrate Riscossione chiarisce cosa succede nel caso di adesione alla definizione agevolata per debiti per i quali si aveva una rateizzazione in corso.

La norma, spiega l'AdR, prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 ottobre 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
Alla stessa data sono automaticamente revocate le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater”.
In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.

28/04/2023

Rottamazione-quater: due mesi in più per presentare le dichiarazioni di adesione

Lo si apprende dal Comunicato Stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 68 del 21 aprile 2023.
Prorogato quindi di due mesi, dal 30 aprile al 30 giugno 2023, il termine per la presentazione delle dichiarazioni di adesione alla "Rottamazione-quater" delle cartelle, prevista dalla Legge di bilancio 2023 (art. 1, commi da 231 a 252).

Il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà, ai soggetti che hanno presentato le suddette istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata slitta, conseguentemente, dal 30 giugno al 30 settembre 2023.

Il MEF annuncia infine una prossima disposizione, che stabilirà che la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) slitta al 31 ottobre 2023.

30/03/2023

I chiarimenti in tema di Pace Fiscale

L’Agenzia Entrate ha pubblicato la Circolare n. 6/E del 20 marzo in cui fornisce ulteriori chiarimenti sulle misure di tregua fiscale introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022).
La circolare contiene indicazioni sul perimetro applicativo delle norme agevolative, ed in particolare:

sulla regolarizzazione delle irregolarità formali;
sul “ravvedimento speciale”;
sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Relativamente alla regolarizzazione delle irregolarità formali viene chiarito che si considera irregolarità formale, quindi sanabile, l’invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, a patto che le stesse fatture siano correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza, con relativo versamento dell’imposta. Per lo stesso motivo può essere sanato l’omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e inseriti in contabilità con liquidazione dell’imposta dovuta.

Tra le indicazioni relative all’ambito applicativo delle norme agevolative la Circolare chiarisce che rientrano nel perimetro del “ravvedimento operoso speciale” le violazioni accertabili ai sensi dell’art. 41-bis del DPR n. 600/1973 (accertamento parziale) purché non siano già state contestate. L’Agenzia Entrate ricorda che, come riportato nella circolare n. 2/E del 2023, non sono definibili con il ravvedimento speciale le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972. Per beneficiare della regolarizzazione, inoltre, è necessario che le violazioni “ravvedibili” non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973. Pertanto, le violazioni accertabili ai sensi dell’articolo 41-bis del DPR n. 600 del 1973 non ostano al ravvedimento speciale, purché, come detto, non siano già state contestate.

Nella circolare viene specificato che gli atti derivanti dai controlli formali (articolo 36-ter del DPR n. 600/1973) non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza. Tuttavia, tali atti possono rientrare nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia stata ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo.

Relativamente all’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento,l’Agenzia ricorda che la legge di Bilancio ha previsto la possibilità di definire in maniera agevolata gli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia Entrate.

Nella circolare citata, l’Agenzia Entrate in riferimento ai PVC consegnati entro il 31 marzo 2023, ammette la definizione agevolata ossia l’adesione sia nel caso di istanza presentata dal contribuente ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997, sia nell’ipotesi di invito di iniziativa dell’ufficio ai sensi dell’art. 5 del predetto Decreto legislativo, anche successivi al 31 marzo 2023, purché sia sottoscritto l’accertamento con adesione e lo stesso sia perfezionato con il pagamento. L’adesione potrà avvenire sia su iniziativa del contribuente sia su iniziativa d’ufficio.

Dunque, l’adesione con i vantaggi di cui alla Legge di Bilancio può avvenire anche dopo la data del 31 marzo; rileva la data di consegna del PVC entro il 31 marzo, al di là della tempistica della successiva adesione.

Inoltre, spiega ancora l’Agenzia, non è possibile definire gli atti di contestazione con cui vengono irrogate le sole sanzioni.

Nella Circolare vengono fornite risposte anche sulla definizione delle liti pendenti e sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.

L’Agenzia Entrate ha altresì pubblicato sul proprio canale YouTube un video-convegno formativo dedicato alla Pace Fiscale 2023.

Nel video intervengono sei esperti di Agenzia Entrate e di Agenzia Entrate-Riscossione che ripercorrono ed illustrano le misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 in favore dei contribuenti: dallo stralcio dei debiti fino a mille euro alla definizione agevolata delle controversie tributarie, dalla definizione delle irregolarità formali all’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Bonus trasporti: parte il contributo per famiglie, studenti e lavoratori     Con Comunicato Stampa n. 47 del 27 marzo il...
29/03/2023

Bonus trasporti: parte il contributo per famiglie, studenti e lavoratori


Con Comunicato Stampa n. 47 del 27 marzo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica che è stato firmato dai ministri Giancarlo Giorgetti (MEF), Marina Elvira Calderone (MLPS) e Matteo Salvini (MIT), il decreto che disciplina le modalità di erogazione del cosiddetto "Bonus trasporti", previsto dal decreto carburanti e con il quale sono state stanziate risorse pari a 100 milioni di euro per il 2023.

In particolare il bonus ha l’obiettivo di sostenere, contro il caro energia, famiglie, studenti e lavoratori nell’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

I cittadini con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nell’anno 2022, che presenteranno domanda entro il 31 dicembre 2023 attraverso il portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it , potranno beneficiare del bonus fino ad un importo massimo di 60 euro.

Bonus Trasporti - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

14/03/2023

VERSAMENTO IVA ANNUALE ANNO 2022

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale del periodo d’imposta 2022 deve essere versata entro mercoledì 16 marzo 2023.

È possibile rateizzare la somma dovuta in rate di pari importo di cui:

la prima deve essere versata entro il 16 marzo;
quelle successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via) ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell’0,66%, la quarta dell’0,99% e così via).

Il versamento può anche essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base al Modello Redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Ne consegue che il versamento del saldo IVA 2022 potrà essere effettuato entro:

il 16 marzo 2023, senza maggiorazione;
il 30 giugno 2023 maggiorando la somma da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al termine di pagamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi;
il 31 luglio 2023 maggiorando le somme da versare al 30 giugno dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.
In tutti i casi il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 6099 – IVA annuale saldo

10/03/2023

DEFINIZIONE DELLE IRREGOLARITA' FORMALI ENTRO IL 31/03/2023

La Definizione delle irregolarità formali (legge di bilancio 2023) consente di regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, per le quali sono competenti gli uffici dell’Agenzia Entrate a irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 31 ottobre 2022, sempre che le stesse non siano rilevanti sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento di Iva, Irap, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta.

Possono avvalersene tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, inclusi i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, per legge, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

Le violazioni definibili sono:

presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente (articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997)
omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva (LIPE) (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997), soltanto se l’imposta è stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo
omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat (articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997)
irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull’imposta dovuta (articolo 9, Dlgs 471/1997)
omessa restituzione dei questionari inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere (articolo 11, comma 1, lettera b), Dlgs 471/1997)
omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d’inizio o variazione dell’attività ovvero della dichiarazione per l’identificazione ai fini Iva (articolo 5, comma 6, Dlgs 471/1997)
erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali che ha determinato l’annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione (articolo 11, comma 1, Dlgs 471/1997)
violazione del principio di competenza fiscale, sempre che non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento (articolo 1, comma 4, Dlgs 471/1997)
tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (articolo 7-bis, Dlgs 241/1997)
irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (articolo 10, Dlgs 471/1997)
omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria (articolo 3, comma 5-bis, Dlgs 175/2014)
omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (articolo 3, comma 3, Dlgs 23/2011)
violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, commi 1 e 2, Dlgs 471/1997)
detrazione dell’Iva applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore (articolo 6, comma 6, Dlgs 471/1997)
irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode e a condizione che l’imposta risulti assolta, anche se irregolarmente (articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, Dlgs 471/1997)
omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l’istituto della remissione in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012)
mancata iscrizione al Vies, l’archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie (articolo 11, Dlgs 471/1997).
Non sono invece sanabili, oltre alle violazioni sostanziali, cioè quelle che incidono sulla determinazione dell’imponibile e/o dell’imposta oppure sul pagamento del tributo e le violazioni formali riguardanti altri ambiti impositivi (ad esempio, le imposte di registro, di successione, ecc.):

le violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, cioè il cui procedimento risulta concluso in modo definitivo al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023
le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023, ma in riferimento al quale è intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva o altre forme di definizione agevolata in data antecedente al versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione
gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure – articolo 5-quater, Dl 167/1990) per fare emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dall’Italia
le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, di compilazione del quadro RW e quelle concernenti l’Ivie e l’Ivafe nonché, nello stesso ambito, le violazioni dell’obbligo di comunicazione da parte degli intermediari bancari e finanziari e degli operatori finanziari (articolo 1, Dl 167/1990)
le omesse comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per sanare le quali è previsto l’istituto della remissione in bonis (ad esempio, la comunicazione all’Enea dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per poter fruire della detrazione d’imposta sulle relative spese).
Per la regolarizzazione delle violazioni formali occorre pagare 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui le stesse si riferiscono. Il versamento deve essere effettuato in 2 rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al 31 marzo 2023 e al 31 marzo 2024. È anche possibile provvedere in un’unica soluzione entro il termine della prima rata.

Nel modello F24 andrà riportato, nella sezione “ERARIO”, il codice tributo “TF44” denominato “REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022” con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”.
Se le violazioni formali non si riferiscono a un determinato periodo di imposta, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni stesse.
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni formali.
In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero delle rate in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (ad esempio: “0102”, nel caso di pagamento della prima delle due rate); in caso di pagamento in un’unica soluzione, nel suddetto campo andrà indicato il valore “0101”.

E’ possibile avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Inoltre, per perfezionare la procedura, bisogna anche rimuovere le irregolarità, infrazioni od omissioni entro il termine fissato per il versamento della seconda rata, cioè entro il 31 marzo 2024. Se per un “giustificato motivo” non vengono rimosse tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa produce effetto se la rimozione avviene entro il termine non inferiore a 30 giorni indicato dall’ufficio delle Entrate. La rimozione non deve essere effettuata quando non è possibile o necessaria: è il caso, ad esempio, dell’errata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile che, comunque, non ha comportato il mancato pagamento dell’imposta.

Con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di processo verbale di constatazione, consegnato anche successivamente al 1° gennaio 2023, sono prorogati di due anni i termini per la notifica dell’atto di contestazione o di irrogazione.

Indirizzo

Via Colonnello Aprosio, 71
Vallecrosia
18019

Orario di apertura

Lunedì 09:30 - 12:30
15:00 - 19:00
Martedì 09:30 - 12:30
15:00 - 19:00
Mercoledì 09:30 - 12:30
15:00 - 19:00
Giovedì 09:30 - 12:30
15:00 - 19:00
Venerdì 09:30 - 12:30
15:00 - 19:00

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