27/07/2026
Assegno unico, nuove tutele per le famiglie europee e per chi lavora in Italia
A cura di Giovanni Firera
La Circolare INPS n. 81 del 24 luglio 2026 ridefinisce requisiti, beneficiari e modalità di richiesta dell'Assegno unico, estendendo la prestazione ai figli fiscalmente a carico che risiedono in altri Paesi UE e ai lavoratori non residenti che versano contributi in Italia.
La novità principale è il riconoscimento dell'Assegno anche per i figli residenti in un altro Stato membro, purché fiscalmente a carico secondo la normativa italiana. Questa estensione non tocca però la composizione del nucleo ai fini ISEE: le regole per il diritto alla prestazione e quelle per il calcolo della situazione economica restano distinte.
I beneficiari
L'Assegno spetta per ogni figlio minorenne, dal settimo mese di gravidanza, e per i maggiorenni fino a 21 anni, a condizione che frequentino un percorso di studi o formazione, svolgano un tirocinio o un lavoro a basso reddito, siano disoccupati in cerca di occupazione, oppure prestino servizio civile. Il tetto di reddito annuo del figlio è fissato a 8.000 euro, comprensivo anche di alcune somme esenti o soggette a imposta sostitutiva. Per i figli con disabilità non vi sono limiti di età né le condizioni previste per gli altri maggiorenni. Gli orfani di entrambi i genitori possono richiedere direttamente la prestazione, con tutele rafforzate in caso di disabilità grave e pensione ai superstiti.
Chi non risiede in Italia ma vi lavora può ottenere l'Assegno solo per la durata effettiva dell'attività svolta sul territorio nazionale: la prestazione decade con la fine del rapporto di lavoro e della relativa iscrizione previdenziale, salvo l'acquisizione di un altro titolo, come la residenza. Per i residenti, invece, il diritto copre l'intero periodo di residenza, comprese le assenze temporanee dall'Italia. I non residenti devono presentare domanda per ogni periodo lavorativo e rinnovarla annualmente, con riferimento al periodo 1° marzo–28 febbraio.
Trattandosi di una prestazione familiare europea, si applica il Regolamento CE 883/2004: quando più Stati potrebbero erogare prestazioni analoghe, prevale quello in cui si svolge l'attività lavorativa o, in assenza di questa, quello di residenza. Se i genitori lavorano in Paesi diversi, la priorità va allo Stato di residenza dei figli, con eventuale integrazione da parte dell'altro Stato. Le stesse regole si estendono a Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
Come richiederla
La domanda si presenta online tramite SPID, CIE, CNS o identità digitale europea, oppure via app INPS Mobile, Contact Center o patronati. Basta un'unica domanda per tutti i figli, integrabile in caso di nuove nascite. Possono richiederla, oltre ai genitori, affidatari, tutori e altri rappresentanti legali, ma non semplici parenti privi di titolo giuridico.
L'importo mensile resta legato all'ISEE: più basso l'indicatore, più alto l'assegno, fino all'importo minimo in assenza di ISEE valido. Soglie e importi sono aggiornati annualmente al costo della vita, con maggiorazioni confermate per figli disabili, neonati, famiglie numerose, madri under 21 e nuclei con doppio reddito. In caso di ISEE irregolare, l'INPS eroga l'importo minimo fino alla regolarizzazione, con eventuale conguaglio successivo.
Pagamento e fase transitoria
La somma può essere versata interamente al richiedente o divisa al 50% tra i genitori, salvo provvedimenti giudiziari che stabiliscano diversamente. La prestazione decorre dal mese successivo alla domanda, con regole particolari per le richieste inoltrate tra marzo e giugno. Le nuove norme sono in vigore dal 21 aprile 2026; l'INPS sta gestendo le domande in via provvisoria, in attesa dell'adeguamento dei sistemi, con successiva verifica delle posizioni e possibili conguagli o recuperi.
L’Inps amplia dunque la platea dei beneficiari, rendendo l'Assegno unico più adatto alla mobilità lavorativa europea, ma richiede ai cittadini particolare attenzione nella compilazione delle domande e nell'aggiornamento tempestivo di ISEE e dati familiari.