26/05/2020
Credito d'imposta per i canoni di locazione degli
immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda Art. 28 Decreto Rilancio
Dal 19 maggio 2020, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda,
comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.
Il credito d'imposta commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.
Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.
Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.
Il credito d'imposta di cui al presente articolo NON è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (canoni pagati per il mese di marzo per cat. catastali C1 e attività sospesa da DPCM)
Il credito d’imposta per locazioni, ai sensi dell’art. 122 del decreto Rilancio può essere ceduto, previa opzione telematica, agli istituti di credito il luogo della compensazione in F24
Attendiamo il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e della piattaforma informatica.
Per qualsiasi informazione sul credito d'imposta lo STUDIO CASON è a vostra disposizione. [email protected] www.studiocason.com