Claudio Demozzi

Claudio Demozzi consulenza
distribuzione assicurativa
ricerca e formazione Figlio d'arte, opera in qualità di agente plurimandatario.

Claudio Demozzi, 54 anni, coniugato e padre di due figli, svolge l'attività di agente di assicurazioni fin da ragazzo. Riconosciuto per il suo impegno sindacale a favore della libertà imprenditoriale della categoria e dell'indipendenza professionale degli agenti, ha sostenuto le sue tesi in qualità di relatore in numerosi workshop, convegni e congressi di settore. Formatore specializzato nelle div

erse materie riguardanti il settore assicurativo, ha contribuito in modo significativo all'espansione dello Sna in ambito locale e nazionale; a lui si deve, tra l'altro, la prima iniziativa di formazione dei quadri Sna. Noto esperto della materia, socio fondatore di una società di ricerca nel campo assicurativo e finanziario, è autore di numerosi articoli, studi e ricerche riguardanti il rapporto tra agenti e imprese e, più in generale, le tematiche relative al contratto di agenzia in materia assicurativa. Diploma di ragioniere e programmatore elettronico, laurea in scienze delle assicurazioni, laurea in economia aziendale, Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, è al suo quarto mandato come Presidente Nazionale del Sindacato Nazionale degli Agenti di assicurazione professionisti.

03/06/2026

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CCNL: Decreto Primo Maggio e contratti a rischio. Il punto del Presidente nazionale Sna Claudio Demozzi
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MILANO - Con il cosiddetto “Decreto Primo Maggio” (D.L. 62/2026), il Governo cerca di mettere ordine nel variegato
mondo dei Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), il cui numero e molteplicità ha ormai superato ogni previsione. La nascita di sigle sindacali minori, scarsamente rappresentative, che firmano CCNL, ha inoltre reso ancora più difficile identificare, per ciascuna categoria interessata, il contratto leader, cioè il Contratto collettivo di riferimento anche ai fini contributivi (accertamenti Inps).
Nel settore assicurativo agenziale, ad esempio, il CCNL maggiormente applicato è quello Sna/Fesica-Confsal/Confsalfisals, firmato da Sna, l’Associazione datoriale di gran lunga maggiormente rappresentativa delle agenzie assicurative in Italia, tra le più importanti in Europa. Anche la sigla datoriale minoritaria Anapa ha firmato un proprio CCNL con sigle sindacali altrettanto minoritarie, in quanto scarsamente presenti tra i lavoratori dipendenti agenziali (Fisac-Cgil, Uilca, First-Cisl, Fna); queste ultime hanno altresì contemporaneamente sottoscritto un altro CCNL per il medesimo settore, con una controparte datoriale quantomeno anomala, trattandosi di un Gruppo aziendale agenti, che è Anagina (Associazione Agenti Ina, recentemente rinominata in Associazione Agenti Imprenditori Servizi Assicurativi).
Analogo fenomeno di moltiplicazione dei Contratti applicabili ad uno stesso segmento produttivo, si è verificato nel tempo, in larga parte dei settori economici ed è questo ad avere indotto il Governo ad intervenire con un tentativo di riordino. Certo la materia è complessa ed include aspetti di politica sindacale e del lavoro la cui portata rischia di oltrepassare i limiti naturali di un provvedimento d’urgenza, quale è un Decreto Legge.
Con il Decreto Primo Maggio, si cerca di introdurre una serie di parametri per la valutazione dei Contratti di riferimento di settore, ai quali dovrebbero attenersi i Datori di lavoro per poter accedere ai contributi pubblici. Con ciò, ci si augura di ridurre il numero dei CCNL applicati ed applicabili i cui trattamenti appaiano in pejus rispetto a quelli del Contratto di riferimento. Ma qui cominciano i problemi.
A parte la libertà sindacale sancita in Costituzione, che non permette al Governo di porre limiti all’attività di rappresentanza svolta da sigle associative minori, il concetto centrale intorno al quale sembra concepito il Decreto non è più il salario minimo legale orario, ma il TEC – Trattamento Economico Complessivo, individuato come parametro del cosiddetto “salario giusto”. Il TEC rappresenta l'insieme di tutte le componenti economiche riconosciute al lavoratore dal contratto collettivo applicabile. Non coincide quindi con il solo minimo tabellare (TEM – Trattamento Economico Minimo), ma comprende anche ulteriori voci retributive e di welfare.
Tra gli elementi normalmente ricompresi nel TEC rientrano: paga base o minimo tabellare (TEM), tredicesima e quattordicesima, scatti di anzianità, indennità contrattuali (turno, cassa, reperibilità, ecc.), premi e altri elementi economici previsti dal CCNL, contributi a previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, altri istituti di welfare contrattuale. L'art. 7 del Decreto afferma, tra l’altro, che la contrattazione collettiva delle Organizzazioni comparativamente più rappresentative (quale è Sna, nel settore assicurativo agenziale) costituisce lo strumento per determinare un trattamento economico complessivo adeguato ai sensi dell'art. 36 della Costituzione. In altre parole, il Legislatore ha scelto di assumere come riferimento il valore economico complessivo del contratto collettivo “leader” del settore, anziché fissare una soglia unica di salario minimo per tutti.
Proprio la definizione del TEC è oggi oggetto di dibattito politico ed accademico. Secondo i sostenitori della riforma, il TEC consente di valutare il reale valore economico di un contratto considerando tutte le prestazioni e le tutele riconosciute al lavoratore. I critici osservano invece che il TEC è una nozione molto più complessa e meno immediatamente confrontabile rispetto al TEM, perché richiede di valutare una pluralità di voci economiche e di welfare a volte difficilmente confrontabili, con il rischio di aumentare il contenzioso e di rendere più difficile individuare una soglia retributiva minima certa. In sintesi, nel caso di coesistenza di più Contratti applicabili ad un medesimo rapporto di lavoro, la vera questione interpretativa che probabilmente arriverà davanti ai Tribunali sarà stabilire quali componenti possano essere effettivamente valorizzate nel calcolo del TEC e con quali criteri di comparazione tra i diversi CCNL.
Visto il comportamento non sempre lineare di talune
sigle sindacali e la disponibilità, dimostrata in passato, delle grandi Organizzazioni dei lavoratori a siglare Contratti pirata (cioè con controparti assai poco rappresentative o numericamente quasi inesistenti), è prevedibile la nascita di un contenzioso diffuso ed una rincorsa ad una maggiore complessità contrattuale che rischierà di rendere ancora più difficile l’analisi comparativa del TEC dei Contratti coesistenti.
Il Sindacato nazionale agenti (Sna) segue con la massima attenzione l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in questo ambito e continua a garantire completa assistenza a quegli agenti che dovessero trovarsi coinvolti in vertenze attinenti l’applicazione del CCNL leader del settore (CCNL Sna/Fesica-Confsal/Confsalfisals). La Segreteria Sna e la Vicepresidente vicario Elena Dragoni tengono costantemente monitorato l’iter parlamentare del Decreto ed intrattengono i legali, consulenti del Sindacato, pronti ad intervenire ove necessario. Dobbiamo tuttavia tenere presente che Sna è la rappresentanza datoriale largamente maggioritaria del settore assicurativo agenziale, come noto e che Confsal è una delle Oo.Ss. comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale, come più volte riconosciuto formalmente dal Ministero del Lavoro e dal Cnel, ed acclarato anche in sede giudiziaria. Con queste premesse, il nostro Contratto continua a rappresentare il CCNL di riferimento per le agenzie assicurative e di questo dovranno essere adeguatamente informati gli studi di consulenza paghe, i consulenti del lavoro, affinché non subiscano diverse indicazioni -spesso strumentali e interessate- o forme di pressione che li possano indurre in errore.
Claudio Demozzi

26/05/2026
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