Avv. Antonio Lattanzio

Avv. Antonio Lattanzio Lo Studio Legale Tributario Lattanzio è stato fondato da Antonio Lattanzio, avvocato, dottore commercialista e revisore legale in Trani.

Lo Studio ha un profilo qualitativo di eccellenza nel settore della consulenza e del contenzioso tributario. L'assistenza offerta dallo Studio coniuga la conoscenza approfondita del Diritto tributario e la significativa competenza maturata "sul campo", garantendo ai Clienti (persone fisiche, professionisti, società, gruppi aziendali ed enti pubblici e privati) il supporto e l'assistenza qualificat

a per le controversie tributarie che possono verificarsi con l'Agenzia delle Entrate, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio, nonché con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) e con i vari Enti locali quali Regioni, Province e Comuni, con particolare riguardo a:
- assistenza in fase di controlli e verifiche fiscali dalla Guardia di Finanza al fine di assicurare al cliente il pieno rispetto dei propri diritti di difesa sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000) (tra cui rientra anche la facoltà di proporre osservazioni difensive dopo la chiusura del processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F.);
- richiesta di interpelli e ruling;
- contraddittorio con Agenzia delle Entrate (o altri enti impositori) e Guardia di finanza;
- precontenzioso per autotutela tributaria, accertamento con adesione e mediazione tributaria al fine di favorire il raggiungimento di un proficuo accordo tra il cliente dello Studio e l'Erario;
- consulenza tecnico-contabile e assistenza giudiziale in materia di diritto penale-tributario;
- redazione di pareri di fiscalità diretta ed indiretta;
- difesa dinanzi agli organi della giustizia tributaria con la proposizione di ricorsi nei casi in cui si dovesse ravvisare l'opportunità o la necessità di ottenere un annullamento giurisdizionale di un atto impositivo tributario illegittimo e/o infondato, quale ad esempio, l'avviso di accertamento, l'avviso di liquidazione, la cartella di pagamento (e la relativa iscrizione a ruolo), il diniego di un rimborso o di un'agevolazione tributaria, l'iscrizione di ipoteca, il fermo amministrativo o l'atto di pignoramento.

Segnalo un’interessante decisione in materia di Sismabonus acquisti e permuta di cosa presente con cosa futura.La CGT di...
20/07/2026

Segnalo un’interessante decisione in materia di Sismabonus acquisti e permuta di cosa presente con cosa futura.
La CGT di primo grado di Bari (Sez. IV), con la sentenza n. 1664/2026, depositata il 17 luglio 2026 (Pres. Manganelli, Rel. Alvino), ha accolto il ricorso del contribuente, riconoscendo il diritto alla detrazione prevista dall’art. 16, comma 1-septies, del d.l. n. 63/2013.
L’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto l’agevolazione ritenendo che l’acquisto dell’unità immobiliare si fosse perfezionato soltanto il 31 gennaio 2025, data dell’atto notarile di identificazione catastale, e quindi oltre il termine del 31 dicembre 2024.
La Corte ha invece ricostruito la vicenda secondo un criterio sostanziale.
La permuta, stipulata nel 2017, aveva ad oggetto lo scambio tra un immobile già esistente e alcune unità immobiliari da costruire. Il contratto prevedeva una riserva di proprietà destinata a permanere sino all’esatto adempimento delle obbligazioni di costruzione e consegna assunte dall’impresa.
Il punto decisivo era, pertanto, stabilire quando il bene futuro fosse venuto ad esistenza e quando si fossero prodotti gli effetti traslativi della permuta.
La documentazione dimostrava che il fabbricato era stato ultimato il 29 dicembre 2024. L’atto notarile del 31 gennaio 2025 attestava che, alla data di ultimazione dei lavori, si erano definitivamente prodotti gli effetti traslativi ed erano stati conseguiti il possesso giuridico e materiale delle unità immobiliari.
Tali dichiarazioni trovavano un riscontro oggettivo nella comunicazione di fine lavori trasmessa, sempre il 29 dicembre 2024, allo Sportello unico dell’edilizia del Comune di Bari. L’Ufficio, invece, non aveva fornito alcun elemento tecnico, edilizio o catastale idoneo a dimostrare che il fabbricato non fosse stato ultimato entro il termine di vigenza dell’agevolazione.
Particolarmente significativo è il passaggio relativo alla funzione dell’atto notarile del 31 gennaio 2025. Secondo la Corte, esso non rappresentava il titolo costitutivo di un trasferimento fino ad allora inesistente, ma aveva natura meramente ricognitiva dello scioglimento della riserva di proprietà ed era strumentale all’identificazione catastale delle unità immobiliari e alle successive formalità pubblicitarie.
Le risultanze catastali, infatti, hanno una funzione essenzialmente amministrativa e, al più, indiziaria: non determinano la titolarità dei diritti reali e non possono differire gli effetti traslativi già prodotti in forza del contratto.
La Corte ha escluso anche la pertinenza della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E dell’8 marzo 2024, perché riferita alla diversa fattispecie di un immobile ancora classificato in una categoria catastale provvisoria e privo delle necessarie rifiniture al momento della compravendita.
La conclusione è chiara: ai fini del Sismabonus acquisti, il trasferimento si era perfezionato il 29 dicembre 2024, quando il bene futuro era venuto ad esistenza e si era realizzato il presupposto contrattuale per lo scioglimento della riserva di proprietà. La successiva identificazione catastale non poteva modificare o differire effetti giuridici già prodotti.
Una decisione importante, che valorizza la sostanza dell’operazione e ribadisce che il momento dell’acquisto deve essere individuato sulla base della concreta disciplina contrattuale e della venuta ad esistenza del bene, senza attribuire efficacia costitutiva a formalità catastali successive.

studiolattanzio.it

Studio Legale Tributario - Assistenza e consulenza legale tributaria Trani (Barletta-Andria-Trani)

17/07/2026

Crediti d’imposta Ricerca & Sviluppo: come cambia il contenzioso dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 5627/2026
Con la sentenza del 14 luglio 2026, il Consiglio di Stato ha affermato un principio di particolare rilievo per le imprese: le attività svolte negli anni 2015-2019 non possono essere giudicate retroattivamente applicando, come condizioni cumulative e vincolanti, i cinque requisiti del Manuale di Frascati 2015.
La decisione non riconosce automaticamente la spettanza di ogni credito R&S. Restano da dimostrare l’effettività dei progetti, la natura non ordinaria delle attività, l’ammissibilità dei costi e la solidità della documentazione. Impone, tuttavia, all’Amministrazione di valutare gli investimenti secondo la disciplina vigente nel periodo in cui furono realizzati.
Nella Guida esamino le conseguenze della pronuncia sugli atti di recupero, sulla certificazione MIMIT, sull’onere della prova, sulla distinzione tra credito inesistente e non spettante, sulle sanzioni e sulla strategia difensiva.

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Via La Pira 27
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