Studio Venezia

Studio Venezia Lo Studio Venezia viene fondato nel 1973 da Gianfranco Venezia e oggi è formato da Gianfranco, commercialista e sua figlia Francesca, consulente del lavoro

Lo Studio offre servizi di CAF per Modelli 730; invio pratiche telematiche a Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, SUAP, INPS, INAIL e altri Enti per la creazione di nuove imprese; gestione di contabilità ordinarie e semplificate; presentazione delle dichiarazioni dei redditi individuali e societarie; comunicazioni INTRASTAT; dichiarazioni di successione; elaborazione BUSTE PAGA; pratiche di

assunzione; redazione e presentazione denunce contributive e retributive; predisposizione e presentazione dichiarazioni annuali (770/CUD).

11/10/2023

Con grande piacere apprendo che il mio romanzo ancora inedito “ROSSO VERGOGNA” è finalista con segnalazione di pubblicazione alla X edizione del Premio Letterario Caffè delle Arti, con premiazione il prossimo 21 ottobre a Roma. Grazie mille alla giuria per l’apprezzamento!🙏
Caffè delle Arti

05/04/2016

Buon pomeriggio, cerchiamo impiegato/a dinamico e motivato con esperienza in contabilità semplificata e ordinaria, redazione bilanci, compilazione Unico, 730, dichiarazione Iva, Imu/tasi. Contattare in privato tel. 055/445066

20/10/2014

Il D.D.L. della Legge di Stabilità 2015 prevede la riforma dei regimi agevolati. Verrà abrogato l’attuale “Regime dei minimi” e il “nuove iniziative produttive” per essere sostituito da un nuovo regime
semplificato.
Coloro che sono attualmente nel “regime dei minimi” possono continuare ad avvalersene fino alla scadenza dei cinque anni o comunque fino al compimento del 35esimo anno di età.
Tra i punti più importanti si evidenzia che il nuovo regime semplificato:
prevede un imposta del 15% (sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali regionali e comunali);
non ha una scadenza definita a priori, ma smette di avere efficacia al cadere dei requisiti di permanenza.
Limite dei ricavi
La prima novità nel nuovo regime semplificato è data dal limite dei ricavi.
Secondo la disposizione normativa:
“i compensi ragguagliati ad anno non devono essere superiori ai limiti indicati nell’allegato alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata”.
In sostanza si tratta di una modifica volta a rendere più flessibile il regime con una previsione di soglie di ricavi differenziate rispetto al tipo di attività svolta.
Più precisamente:
secondo le regole vigenti, il limite che porta alla fuoriuscita immediata è fissata a 30.000 euro di ricavi o compensi per tutti;
con la modifica in arrivo il limite oscillerà dai 15.000 a 40.000 euro,
tenendo conto però delle differenze tra le attività svolte dai
contribuenti.

Spese per lavoro dipendente
Per quanto riguarda le spese di lavoro dipendente l’accesso è consentito solo se il contribuente ha sostenuto spese per:
ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi.
Si tratta di un altra novità rispetto ai regimi agevolati odierni in cui vige invece un divieto a sostenere costi per lavoro dipendente.

Beni strumentali
Relativamente ai cespiti, il costo complessivo al lordo degli ammortamenti dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio, non deve superare i 20.000 euro.
Ai fini del calcolo del limite:
per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal
concedente;
per i beni in locazione noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell’art. 9 del Tuir;
i beni utilizzati promiscuamente per l’attività d’impresa/professionale e per l’uso personale concorrono nella misura del 50%;
non rilevano i beni immobili, comunque, acquisiti ed utilizzati
nell’esercizio dell’impresa dell’arte o della professione.

Calcolo dell’imposta
L'attività svolta è rilevante non solo per individuare il limite dei ricavi ma anche per calcolare l'imposta dovuta.
Infatti, il reddito imponibile dei nuovi forfettari è individuato:
applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi il coefficiente
di redditività individuato anche in questo caso in modo
differenziato in base all'attività esercitata;
il risultato così ottenuto:
è soggetto a una imposta sostitutiva di quelle sui redditi, delle
addizionali regionali e comunali, e dell'Irap pari al 15%.
Inoltre, nel caso di avvio di nuove attività per il primo triennio, il reddito determinato in modo forfettario è ridotto a un terzo a patto che:
nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività oggetto di agevolazione, non deve essere stata esercitata un'attività artistica, professionale o
d'impresa, anche in forma associata o familiare;
l'attività non deve rappresentare, in alcun modo, una mera
prosecuzione di un'attività precedentemente svolta sotto forma di
lavoro dipendente o autonomo, con l'esclusione dell'ipotesi del
tirocinio professionale obbligatorio;
in caso di prosecuzione di un'attività di impresa svolta in precedenza da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi, realizzati nel periodo di imposta precedente a quello di riconoscimento del beneficio, non può essere superiore a quello fissato per categoria economica.

Adempimenti
Per quanto riguarda gli adempimenti:
non è prevista l’applicazione di le ritenute d'acconto sui
compensi/ricavi e a tal fine è necessario rilasciare apposita ricevuta in
cui attesteranno che il reddito prodotto è assoggettato ad imposta
sostitutiva.
non vengono considerati sostituti d'imposta e non applicheranno quindi a loro volta le ritenute;
nella dichiarazione dei redditi dovranno indicare il codice fiscale dei percettori dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta;
ai fini Iva:
non si applica la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione
dell'imposta;
vige l’esonero dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri
obblighi previsti dal decreto del presidente della repubblica 633
del 1972 con l'unica eccezione di quelli relativi alla
numerazione e conservazione delle fatture di acquisto, bollette
doganali e certificazione dei corrispettivi;
considerando però che in taluni casi (ad esempio nel caso di
prestazioni di servizi ricevute per le quali la norma indica
l'obbligo di applicare le regole dell'art. 7-ter) potrebbero essere
debitori dell'imposta è stabilito che per quelle operazioni gli
stessi sono tenuti al versamento entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
è prevista, comunque, la possibilità di optare per l'applicazione
dell'imposta nei modi ordinari;
Tale scelta sarà valida per almeno un triennio con
prosecuzione dopo questo lasso temporale di anno in anno.
nel caso di passaggio da un regime all'altro non si potrà evitare
la rettifica della detrazione (con effetti positivi o negativi nelle
due diverse ipotesi).

Durata
E’ possibile restare nel regime agevolato senza più vincoli di tempo.
La riforma fa cadere, infatti, il vincolo attuale di permanenza dei cinque anni.
Questa modifica ha un'immediata ricaduta pratica, perché chi sarebbe stato destinato a uscire al termine del quinquennio potrà ancora rimanere.
Bisogna ricordare, infatti, che con le regole attuali solo chi ha meno di 35 anni di età può rimanere più dei cinque anni.

Abrogazione regimi semplificati in vigore
Il nuovo regime sostituirà i regimi agevolati oggi in vigore.
In particolare:
il regime delle nuove iniziative produttive,
il regime dei minimi
saranno sostituti dal nuovo regime agevolato.
È prevista però la possibilità di un passaggio graduale al nuovo regime per coloro i quali già oggi sono contribuenti agevolati.
In particolare i contribuenti che nel 2014 adottano il regime fiscale di
vantaggio di poterlo continuare a utilizzare fino al termine del periodo
temporale fissato dalla norma originaria (5 anni o compimento dei 35 anni).

13/10/2014

NUOVE IMPRESE: AIUTI A CHI INVESTE

Sono introdotti maggiori aiuti economici alle nuove imprese che decidono di investire.
In sostanza, le società che avviano l'attività fino al 30 giugno del prossimo anno possono massimizzare il beneficio derivante dal credito di imposta per l'acquisto di macchinari nuovi introdotto dal D.L. 91/2014.
Se l'investimento viene pagato con nuovi apporti di capitale, l'incentivo si cumula con la detassazione Ace potenziata per il triennio 2014-2016. In caso di finanziamenti bancari, le Pmi potranno usufruire della nuova Sabatini.
Pertanto il quadro delle novità si può riassumere in:
- bonus investimenti;
- Ace potenziata;
- Nuova Sabatini.
Premessa Con il D.L. 91/2014 torna l’incentivo per l’acquisto di nuovi macchinari: le società che avviano l'attività fino al 30 giugno 2015 possono godere di un credito di imposta per l'acquisto di macchinari nuovi. Se l'investimento viene pagato con nuovi apporti di capitale, l'incentivo si cumula con la detassazione Ace potenziata per il triennio 2014-2016. Nel caso poi di necessità di finanziamenti
bancari, le Pmi potranno usufruire della nuova Sabatini introdotta dal Decreto «del fare».

Investimenti delle newco
L’acronimo newco sta per new company, ossia società di nuova costituzione. Le newco si vedono riconosciuti vantaggi fiscali nella determinazione del reddito in quanto nei primi anni di attività è difficile realizzare utili consistenti. Newco è un nome generico e transitorio che viene assegnato a una nuova azienda che
sorge da una ristrutturazione o da un progetto di creazione di una nuova azienda (start-up).
Ace potenziata
L'incentivo agli investimenti in macchinari può sommarsi all'agevolazione Ace per la ricapitalizzazione delle imprese.
L’agevolazione, introdotta dall’art. 1 del D.L. 201/11, consente di ridurre l’imponibile fiscale delle aziende in misura pari al rendimento nozionale del nuovo capitale apportato all’impresa stessa. Tale rendimento è parametrato per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 rispettivamente al 4%, 4,5% e al 4,75%.
Anche in questo caso le newco possono ottenere sconti potenziati rispetto alle società preesistenti.
Nuova Sabatini
Le Pmi, comprese quelle costituite nei mesi predetti, possono inoltre accedere ai finanziamenti agevolati della Nuova Sabatini prevista dal D.L. 69/2013 e dal D.M. 27 novembre 2013.
La norma prevede, l’accesso semplificato ad un contributo in conto interessi e al fondo di garanzia.
Il Bonus investimenti
L’agevolazione fiscale sugli investimenti di cui al DL n. 91/2014 assume la forma di un credito di imposta di importo pari al 15% della differenza tra:
- investimenti in beni strumentali realizzati nel “periodo agevolato”, ossia nel periodo che decorre dalla data di entrate in vigore del Decreto Competitività (25 giugno 2014) e termina il 30 giugno 2015;
- media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque
periodi di imposta precedenti al “periodo agevolato” (con facoltà di
escludere il periodo di imposta con maggiori investimenti).
Supponiamo che un’impresa abbia esercizio coincidente con l’anno solare.
Nel caso avesse realizzato investimenti nell’anno 2014, l’azienda dovrà considerare la media degli investimenti realizzati tra il 2009 e il 2013, nel caso in cui invece avesse realizzato investimenti nel 2015, dovrà considerare la media degli investimenti realizzati tra il 2010 e il 2014.
SOGGETTI BENEFICIARI
L’incentivo è riconosciuto a tutti i titolari di reddito d’impresa (ditte individuali, società di persone e di capitali, cooperative, stabili organizzazioni in Italia di imprese estere).
Restano pertanto esclusi solamente quei soggetti che, ai sensi del TUIR, non producono redditi di impresa (persone fisiche e società semplici che esercitano attività agricola entro i limiti di cui all’art. 32 TUIR, gli enti che non esercitano attività commerciali, i professionisti), oltre ai soggetti in liquidazione.
Anche le aziende che adottano la contabilità semplificata possono usufruire del Bonus in questione: l’Amministrazione Finanziaria in queste ipotesi obbliga solo alla documentazione degli investimenti, al fine di dare dimostrazione dell’importo utilizzato in compensazione.
L’obbligo può essere adempiuto, per esempio conservando copia della fattura.

06/10/2014

730 precompilato: più del 70% sarà da integrare
Il 730 precompilato, previsto dal 2015 dai decreti di semplificazione approvati dal governo in attuazione della delega fiscale e ancora in attesa del via libera definitivo, avrà bisogno ancora di un periodo per la messa a punto.
L’Agenzia delle Entrate prevede che ci vorranno ancora due anni per poter arrivare a 730 precompilati completi di tutti i dati. Nel 2015 infatti più del 70% dei modelli inviati “a domicilio” dovrà essere integrato con altri dati.

Saranno infatti inclusi nel modello i redditi da fabbricato, i dati che arriveranno attraverso la Certificazione Unica dei redditi, in aggiunta a molti oneri che danno diritto a deduzioni e detrazioni (interessi passivi sui mutui, premi di assicurazioni sulla vita, causa morte e contro gli infortuni, contributi previdenziali o assistenziali, contributi per forme pensionistiche complementari), ma non verranno inserite le spese mediche. Per queste ultime, infatti, si dovrà aspettare il 2016 quando, tra gli altri, Asl, aziende ospedaliere, farmacie saranno tenuti a comunicare le spese sanitarie dell'anno precedente.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, dal 2016 stima di abbattere notevolmente la quota di 730 da integrare a circa il 45%, tenendo conto che nel restante 55% potrebbe esserci una parte di dichiarazioni precompilate da modificare.
Solo nel 2017 si stima di arrivare alla compilazione di 730 non soggetti a integrazione.

06/10/2014

Con la Legge di Stabilità 2014 (L. n.147/2013) è stata introdotta, dal 2014, la nuova IUC, imposta unica comunale. Al comma 707 dell’art.1, in particolare, viene prevista la disapplicazione della vecchia IMU per: l’abitazione principale e relative pertinenze, nonché per tutti gli immobili ad essa assimilati, fatta eccezione per quelle di pregio, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (per le quali continuerà ad essere dovuta l’IMU). Viene prevista, inoltre, l’istituzione, per tali fabbricati, della nuova IUC. La IUC si compone di 3 distinti tributi: l’IMU, relativa alla componente patrimoniale; la TASI, sui servizi indivisibili e la TARI, sui rifiuti.
La normativa che riguarda la TASI in particolare, è assai confusa, essendo il risultato di mesi di riscritture e correzioni delle regole, inizialmente introdotte dalla L. 147/2013. A oggi i Comuni e i contribuenti hanno grossi dubbi, non solo in relazione a "quanto" pagare, ma anche a “quando" effettuare il versamento. Le aree d’ombra che aleggiano sul prelievo sono moltissime (periodo di riferimento, individuazione dei soggetti passivi, quota di possesso, ecc.), nonostante i correttivi apportati dalle ultime manovre dell’Esecutivo.
In sintesi, la situazione delle delibere e quindi delle scadenze, a oggi è la seguente:
- in circa 2.200 Comuni, l'acconto TASI è stato versato lo scorso 16 giugno 2014. I contribuenti che possiedono immobili in tali comuni, dovranno effettuare il versamento del solo saldo TASI (a conguaglio) entro il 16 dicembre 2014, senza considerare la scadenza intermedia del 16 ottobre
2014;
- in circa 5.300 Comuni, le delibere al Mef sono state inviate entro il 10 settembre 2014; I contribuenti
che possiedono immobili in tali comuni, dovranno effettuare il versamento dell’acconto entro il
16.10.2014 e del saldo TASI (a conguaglio) entro il 16 dicembre 2014;
- qualora il Comune sia uno dei 300 Comuni che non hanno deliberato, costringerà i contribuenti ad
effettuare il versamento dell’acconto e del saldo in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014, applicando: all’abitazione principale e pertinenze, l’aliquota standard dell'1 per mille; agli altri fabbricati l'1 per mille, ma solo se l'aliquota Imu non supera il 9,6 per mille.
La Tasi non andrà pagata, infatti, se l’aliquota Imu è già massima (10,6 per mille). Sotto la soglia del 10,6 per mille, si dovrà, invece, effettuare il calcolo del tributo considerando il margine disponibile:
 ad esempio, se l'aliquota Imu è al 10,2 per mille, la Tasi per gli altri fabbricati sarà allo 0,4 per mille;
 se l’aliquota Imu è al 9,00 per mille la Tasi per gli altri fabbricati sarà al 1,6 per mille.
I contribuenti dovranno effettuare calcoli precisi in autoliquidazione, senza l’aiuto dei comuni, che diventano ancor più complicati nel caso di immobile occupato da soggetto diverso dal proprietario (il 10% dell'importo totale del tributo va sostenuto dall’occupante, in mancanza della delibera comunale).

25/09/2014

EVVIVA LA SEMPLIFICAZIONE!!!!!!
Come noto, a partire dal 1° ottobre 2014, entreranno in vigore le modifiche apportate, dal DL n. 66 del 24.04.2014 (convertito con legge n. 89 del 23.06.2014), alle disposizioni in materia di presentazione del modello F24 (modello obbligatoriamente telematico, dal 1° gennaio 2007, per i soli soggetti IVA). Nel dettaglio, vengono introdotte alcune innovazioni che riducono notevolmente le ipotesi di presentazione del modello F24 cartaceo: tutti i contribuenti dovranno presentare il modello F24 con modalità telematiche, in quanto la presentazione in forma cartacea viene circoscritta, per i non titolari di partita Iva, alle ipotesi di importi fino a 1.000 euro. Anche nelle ipotesi di compensazione, i contribuenti (titolari e non di partita Iva) saranno tenuti, a far data dal 01.10.2014, a presentare il modello F24 con modalità telematiche, i) sia nel caso in cui il saldo finale sia pari a zero; ii) sia nel caso in cui il saldo finale sia positivo. Le nuove regole, che, come già detto, entreranno in vigore a partire dal prossimo 01.10.2014, si aggiungono alle altre vigenti in tema di compensazioni (si veda per dettagli la nostra News Clienti dello studio n116 del 11 settembre 20114). Con la circolare n. 27/E del 19 settembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni per chi oggettivamente non può detenere un conto corrente (ad esempio, chi è protestato), prospettando diverse possibili soluzioni. Il contribuente può rivolgersi: i) ad un intermediario abilitato a Entratel che si renda disponibile all’addebito sul proprio conto corrente; ii) ad intermediari della riscossione che consentono l’addebito del modello F24 utilizzando carte prepagate (per la cui apertura non è necessario essere titolari di un conto corrente); iii) nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, in via residuale, è consentito comunque l’utilizzo del modello cartaceo. Fa però, anche in questo caso eccezione, l’F24 con saldo a zero o che comunque contiene compensazioni. In quest’ultimo caso, ove fossero indisponibili i canali sopra individuati, si dovrà spezzare il versamento in due parti: i) presentare un modello F24 a zero utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, per compensare i crediti di cui dispone; ii) effettuare il versamento del debito residuo con modello F24 cartaceo. Infine, nella circolare in commento, l’Agenzia individua una serie di casi in cui continua ad essere possibile effettuare il versamento in banca o posta, o tramite agenti della riscossione, utilizzando l’F24 cartaceo: i) in caso di F24 precompilato dall’ente impositore, di qualsiasi importo, purché non siano indicati crediti in compensazione; ii) per chi sta versando a rate tributi e/o contributi (ma solo fino al 31 dicembre prossimo), di qualsiasi importo e anche in caso di utilizzo di crediti in compensazione (pure con saldo pari a zero); iii) per i beneficiari di agevolazioni fiscali riconosciute sotto forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.

03/09/2014

BEN RITROVATI!!!!!!! STAGIONE LAVORATIVA NUOVA……. PROBLEMI VECCHI E NUOVI!!!!! FORZA E CORAGGIO!!!!

04/08/2014

Lo studio Venezia resterà chiuso dal 6 al 31/08/2014.
Buon agosto a tutti e arrivederci a settembre!

Indirizzo

Via Imbriani, 85
Sesto Fiorentino
50019

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 18:00
Martedì 08:30 - 18:00
Mercoledì 08:30 - 18:00
Giovedì 08:30 - 18:00
Venerdì 08:30 - 18:00

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