06/10/2014
Con la Legge di Stabilità 2014 (L. n.147/2013) è stata introdotta, dal 2014, la nuova IUC, imposta unica comunale. Al comma 707 dell’art.1, in particolare, viene prevista la disapplicazione della vecchia IMU per: l’abitazione principale e relative pertinenze, nonché per tutti gli immobili ad essa assimilati, fatta eccezione per quelle di pregio, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (per le quali continuerà ad essere dovuta l’IMU). Viene prevista, inoltre, l’istituzione, per tali fabbricati, della nuova IUC. La IUC si compone di 3 distinti tributi: l’IMU, relativa alla componente patrimoniale; la TASI, sui servizi indivisibili e la TARI, sui rifiuti.
La normativa che riguarda la TASI in particolare, è assai confusa, essendo il risultato di mesi di riscritture e correzioni delle regole, inizialmente introdotte dalla L. 147/2013. A oggi i Comuni e i contribuenti hanno grossi dubbi, non solo in relazione a "quanto" pagare, ma anche a “quando" effettuare il versamento. Le aree d’ombra che aleggiano sul prelievo sono moltissime (periodo di riferimento, individuazione dei soggetti passivi, quota di possesso, ecc.), nonostante i correttivi apportati dalle ultime manovre dell’Esecutivo.
In sintesi, la situazione delle delibere e quindi delle scadenze, a oggi è la seguente:
- in circa 2.200 Comuni, l'acconto TASI è stato versato lo scorso 16 giugno 2014. I contribuenti che possiedono immobili in tali comuni, dovranno effettuare il versamento del solo saldo TASI (a conguaglio) entro il 16 dicembre 2014, senza considerare la scadenza intermedia del 16 ottobre
2014;
- in circa 5.300 Comuni, le delibere al Mef sono state inviate entro il 10 settembre 2014; I contribuenti
che possiedono immobili in tali comuni, dovranno effettuare il versamento dell’acconto entro il
16.10.2014 e del saldo TASI (a conguaglio) entro il 16 dicembre 2014;
- qualora il Comune sia uno dei 300 Comuni che non hanno deliberato, costringerà i contribuenti ad
effettuare il versamento dell’acconto e del saldo in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014, applicando: all’abitazione principale e pertinenze, l’aliquota standard dell'1 per mille; agli altri fabbricati l'1 per mille, ma solo se l'aliquota Imu non supera il 9,6 per mille.
La Tasi non andrà pagata, infatti, se l’aliquota Imu è già massima (10,6 per mille). Sotto la soglia del 10,6 per mille, si dovrà, invece, effettuare il calcolo del tributo considerando il margine disponibile:
ad esempio, se l'aliquota Imu è al 10,2 per mille, la Tasi per gli altri fabbricati sarà allo 0,4 per mille;
se l’aliquota Imu è al 9,00 per mille la Tasi per gli altri fabbricati sarà al 1,6 per mille.
I contribuenti dovranno effettuare calcoli precisi in autoliquidazione, senza l’aiuto dei comuni, che diventano ancor più complicati nel caso di immobile occupato da soggetto diverso dal proprietario (il 10% dell'importo totale del tributo va sostenuto dall’occupante, in mancanza della delibera comunale).