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28/03/2024

Buona Pasqua da ABZ servizi
12/04/2020

Buona Pasqua da ABZ servizi

Dall'inizio di quest’anno, per conto dei soggetti deceduti è possibile utilizzare il modello 730 “senza sostituto”Oltre ...
30/01/2020

Dall'inizio di quest’anno, per conto dei soggetti deceduti è possibile utilizzare il modello 730 “senza sostituto”

Oltre alle persone che tradizionalmente possono presentare il modello 730, da quest’anno possono fruire dell’assistenza fiscale anche gli eredi del contribuente deceduto. Gli eredi, infatti, possono utilizzare il modello 730 per presentare la dichiarazione dei redditi (relativa all'anno d’imposta 2019) delle persone scomparse nel 2019 o entro il 23 luglio 2020. Dall'inizio di quest’anno, dunque, per conto dei soggetti deceduti è possibile presentare la dichiarazione utilizzando il modello 730 “senza sostituto”, indicando i dati anagrafici, i redditi, le spese sostenute dal defunto e compilando il quadro riservato a chi presenta la dichiarazione per conto di altri con le generalità dell’erede.

Occorre ricordare che la presentazione della dichiarazione dei redditi può essere effettuata indifferentemente da uno degli eredi, tranne dall'erede che ha rinunciato (o che intenda farlo) all'eredità. Inoltre, è bene chiarire che i redditi dei defunti non devono essere mai cumulati con quelli degli eredi. Gli eredi, dunque, dovranno verificare se sussiste o meno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi per conto del contribuente deceduto. Ma possono farlo anche nel caso in cui non vi sia l’obbligo, allo scopo di far valere oneri sostenuti nel periodo in cui era in vita oppure crediti non ancora rimborsati o acconti d’imposta versati nel 2019.

Per le persone scomparse nel 2019 o entro il 23 luglio 2020, il modello 730 senza sostituto deve obbligatoriamente essere presentato a un Centro di assistenza fiscale oppure telematicamente all'Agenzia delle entrate. Il 730 non potrà essere consegnato al sostituto d’imposta della persona fisica deceduta né a quello dell’erede e neppure agli uffici postali. In ogni caso, in alternativa, può essere sempre presentato il modello Redditi PF, che prevede una scadenza differente.

Per le persone scomparse dopo il 23 luglio 2020 deve essere necessariamente utilizzato il modello Redditi PF. Nel caso però che gli eredi presentino il modello Redditi per le persone decedute nel corso del 2019 o entro il 31 maggio 2020, la dichiarazione (telematica) deve essere presentata entro il 30 novembre 2020; per le persone decedute dal 1° giugno al 30 novembre 2020, la scadenza è posticipata di 6 mesi (31 maggio 2021).

Per quanto riguarda i versamenti a saldo, per le persone scomparse nel 2019 o entro il 28 febbraio 2020 questi devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, mentre per le persone scomparse dal 1° marzo in poi, la scadenza è fissata al 30 dicembre 2020. Da segnalare, infine, ancora una novità: se è stato presentato il modello 730 dipendenti senza sostituto, i versamenti devono essere obbligatoriamente effettuati entro il 30 giugno 2020.

27/02/2019
25/02/2019

ISEE: modifica periodo validità Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)

L’articolo 10 del Decreto legislativo 147 del 2017 ha previsto che la Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU), utile ai fini dell’ ISEE, è valida dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto.

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, in corso di conversione, ha modificato tale disposizione, prorogando al 31 dicembre 2019 il periodo di validità delle sole DSU presentate dal 1° gennaio 2019 al 31 agosto 2019.

Pertanto, alle DSU presentate nell'anno 2019, a legislazione vigente, si applicano le seguenti regole: le Dichiarazioni Sostitutive Uniche ( DSU) presentate dal 1° gennaio al 31 agosto 2019 sono valide dal momento della presentazione sino al 31 dicembre 2019 (ad es., una DSU presentata il 10 febbraio 2019 è valida dal 10 febbraio 2019 al 31 dicembre 2019). Si precisa che le DSU già attestate che recavano data scadenza 31 agosto 2019 sono state aggiornate sul portale con la nuova data di scadenza. Pertanto, le attestazioni ISEE, già rilasciate, con data scadenza del 31 agosto 2019 devono essere considerate valide e con scadenza 31 dicembre 2019.

Le Dichiarazioni Sostitutive Uniche ( DSU) presentate dal 1° settembre 2019 sono soggette alla disciplina generale, per cui sono valide dal momento della presentazione al successivo 31 agosto (ad esempio, una DSU presentata il 1° ottobre 2019 è valida dal 1° ottobre 2019 sino al 31 agosto 2020).

24/12/2018

ABZ servizi augura a tutti voi un buon natale 🎄 💫🍾

Abz riapre il 20 di agosto. Buone vacanze a tutti 🍹
11/08/2018

Abz riapre il 20 di agosto. Buone vacanze a tutti 🍹

03/08/2018

Rimborsi fiscali: ancora e-mail truffa 2018:

L’ Agenzia delle Entrate continua ad avvertire i cittadini sulla circolazione di e-mail phishing
L’ Amministrazione Finanziaria continua ad avvertire i cittadini sui tentativi di phishing che continuano a verificarsi in queste ultime settimane. In base a quanto si legge sul sito dell’Agenzia, alcuni contribuenti avrebbero ricevuto via e-mail false notifiche di rimborsi fiscali in nome del Fisco italiano.

Il phishing è una particolare tipologia di frode realizzata su Internet che viene effettuata per mezzo di messaggi di posta elettronica il cui unico obiettivo è quello di ingannare gli utenti.

Attraverso una e-mail, spesso apparentemente proveniente da istituti finanziari (banche o società emittenti di carte di credito) o come in questo caso da uffici dell’Agenzia delle Entrate viene trasmesso un messaggio che invita, riferendo problemi di registrazione o di altra natura, a fornire i propri dati per accedere ad uno specifico servizio. Si tratta di dati spesso validi per risalire alla home banking oppure al numero di carta di credito o al codice Iban del soggetto che ha ricevuto la mail. Per far sembrare il tutto ancor più realistico viene quasi sempre inserito un link che rimanda ad una pagina internet similare o talvolta identica a quella del sito web della propria banca o del servizio al quale si è registrati. In realtà il sito a cui ci si collega è stato artificiosamente reso identico a quello originale ed una volta inseriti i propri dati di accesso questi saranno nella disponibilità dei delinquenti.

Il comunicato pubblicato ieri avvisa che nel messaggio di posta elettronica phishing, contenente il logo dell’Agenzia, si informa di un presunto tentativo di rimborso non andato a buon fine e si invita ad accedere al portale per elaborare manualmente la procedura. A tale scopo, viene chiesto di aggiornare le informazioni del proprio account accedendo a un link contenuto nel testo dell’e-mail.

Il messaggio proviene, a prima vista, da un indirizzo di posta dell’Agenzia come ad esempio:

noreplys221[at]agenziaentrate.gov.it o
noreplys22[at]agenziaentrate.gov.it,
ma è in realtà inviato da un mittente diverso, non riconducibile all’Agenzia delle Entrate. Per evitare danni al proprio pc, l’Agenzia, totalmente estranea all’invio di queste comunicazioni, invita a non dare seguito al contenuto delle stesse e a cancellare immediatamente le false e-mail.

L’Amministrazione finanziaria ci tiene a tal proposito a specificare che non invia comunicazioni via e-mail relative ai rimborsi e che sul sito internet

NASPI e disoccupazione edilizia, istruzioni in arrivo:Messaggio INPS 3018 a breve possibile richiedere la Naspi durante ...
03/08/2018

NASPI e disoccupazione edilizia, istruzioni in arrivo:

Messaggio INPS 3018 a breve possibile richiedere la Naspi durante o subito dopo la scadenza del trattamento speciale edile purche entro i 68 giorni dalla fine dell'ultimo contratto

Con il Messaggio n. 3018 l'INPS è intervenuto per confermare la persistenza del diritto alla NASpI al termine della fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia.

In particolare viene specificato che ci sono state segnalazioni, da parte di patronati , in cui si segnalava il mancato accoglimento di domande di NASpI presentate al termine della fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia, l’Istituto ha evidenziato che la normativa prevede che l'istanza di NASpI puo essere presentata nei sessantotto giorni dal termine dell’ultimo contratto di lavoro e la decadenza dell’indennità di mobilità ordinaria dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia intervenga all’interno di detti sessantotto giorni.

E' stato interpellato anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha confermato l'interpretazione dell'INPS con nota n. 8774 del 28 maggio 2018 affermando o che “ nulla osta a che i lavoratori che maturino le condizioni fissate dalla legge per richiedere l’indennità NASpI possano accedere a tale ultima prestazione qualora ne facciano istanza entro i 68 giorni successivi dal termine dell’ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato intrattenuto e la scadenza della prestazione di mobilità o del trattamento speciale edile ex lege 451 del 94 intervenga all’interno del medesimo arco temporale, intendendosi per scadenza il termine della prestazione per intero godimento della prestazione stessa.”

L’Istituto ha quindi annunciato che in un prossimo nuovo messaggio saranno fornite le istruzioni procedurali volte alla gestione della casistica sopra menzionata.

730/2018 LOCAZIONI BREVI:Modello di dichiarazione dei redditi 730/2018: come indicare le novità sulle locazioni breviIl ...
20/04/2018

730/2018 LOCAZIONI BREVI:

Modello di dichiarazione dei redditi 730/2018: come indicare le novità sulle locazioni brevi
Il decreto legge 50/2017 ha introdotto una specifica disciplina fiscale per le locazioni brevi cioè i contratti di locazione di immobili a uso abitativo, stipulati a partire dal 1° giugno 2017, che hanno una durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa direttamente o tramite intermediari immobiliari/portali telematici. Secondo la nuova normativa:

è possibile applicare un regime di tassazione con cedolare secca (per opzione) o applicazione dell’IRPEF/addizionali; è prevista l’introduzione dell’obbligo di effettuare una ritenuta sul canone di affitto e dell’obbligo di comunicazione dei dati quando nella conclusione del contratto interviene un intermediario.
Pertanto, il locatore che sceglie il regime della cedolare potrà assoggettare il reddito che ricava dalla locazione all’imposta sostitutiva del 21%, invece della tassazione ordinaria che prevede il pagamento dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale

Il locatore esercita l’opzione per il regime agevolato con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui i canoni di locazione sono maturati o i corrispettivi sono riscossi. In particolare:

l’opzione può essere effettuata per ciascuno dei contratti stipulati; quando si affittano singole porzioni della stessa unità abitativa, per periodi in tutto o in parte coincidenti, l’esercizio dell’opzione per il primo contratto vincola anche il regime del contratto successivo; nel caso in cui il contratto venga volontariamente registrato, la scelta viene fatta in sede di registrazione.
Il reddito assoggettato a cedolare secca, pur non rientrando nel reddito complessivo per il calcolo dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito fondiario), deve essere considerato nel quantificare quello in base al quale:

è determinata la condizione di familiare fiscalmente a carico o la misura di deduzioni e detrazioni; sono calcolate le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni collegate al tipo di reddito posseduto e quelle per canoni di locazione; è stabilita la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali (quali, in particolare, l’Isee).
Per quanto riguarda il modello di dichiarazione 730/2018 per i redditi dell’anno di imposta 2017, i redditi derivanti da locazioni brevi effettuate dal proprietario dell’immobile devono essere indicati nel quadro B, mentre la ritenuta applicata dall’intermediario va invece, riportata nel nuovo rigo F8. Qualora il contratto stipulato sia una sublocazione o una locazione effettuata dal comodatario il reddito conseguito non rientra più tra i redditi fondiari ma al contrario tra i redditi diversi da indicare nel quadro D del mod. 730. L’eventuale ritenuta applicata dall’intermediario dovrà sempre essere indicata al rigo F8.

Familiari a carico 730/2018 casi particolari: Modello di dichiarazione 730/2018: i familiari a carico. Chiarimenti su al...
20/04/2018

Familiari a carico 730/2018 casi particolari:

Modello di dichiarazione 730/2018: i familiari a carico. Chiarimenti su alcuni casi particolari
Nel prospetto familiari a carico del modello 730/2018 devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2017 sono stati fiscalmente a carico del contribuente, al fine di fruire delle detrazioni dall’imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico. Si ricorda che sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2017 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni; le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica; la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato; il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità; il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:

il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:

il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli; i genitori (compresi quelli adottivi); i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle (anche unilaterali); i nonni e le nonne.
Se nel corso del 2017 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione. Si illustrano i seguenti esempi relativi ad alcuni casi particolari:

Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2017 e da tale data sia divenuto a carico del proprio coniuge.
Nel caso in esame il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di “secondo figlio”, mentre per i successivi cinque mesi esso assume la veste di “primo figlio”. Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto “Familiari a carico” occorre compilare due caselle F1 e, conseguentemente, compilare due distinti prospetti del predetto modello:

uno per descrivere la situazione del primo periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data; l’altro per rappresentare la situazione del secondo periodo, indicando il codice fiscale dell’altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i quali quest’ultimo viene considerato “primo figlio”. Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell’anno. Qualora nel corso dell’anno 2017 si sia verificata una variazione della percentuale di spettanza della detrazione, per la compilazione del prospetto “Familiari a carico” occorre procedere come precisato nel caso precedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispondenteai diversi periodi. In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico ed, in particolare, nella casella F1 relativo al primo prospetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%) e nella casella F1 relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa percentuale di spettanza (100%). Contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio dell’anno 2017 Nel caso in esame, relativamente al primo figlio possono spettare nel corso dell’anno due detrazioni diverse: quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo successivo al suo decesso. Nella compilazione del prospetto “Familiari a carico” occorre tenere presente che essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell’anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codice fiscale del coniuge a carico ed il numero di mesi in cui questo è stato in vita (in questo caso 7) in corrispondenza della colonna “mesi a carico”. Per il primo figlio occorre compilare due righi: un primo rigo in cui va qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando “7” nella colonna dedicata al numero di mesi a carico; un secondo rigo in cui nella casella “percentuale” va riportata la lettera “C” ed il numero dei mesi corrispondenti al secondo periodo dell’anno (in questo caso 5) nella colonna relativa al periodo in cui spetta la detrazione. Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero “12” quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell’anno 2017.

BONUS SUD 2018 le caratteristiche, i requisiti, le modalità per usufruire dell'Incentivo Occupazione Mezzogiorno per le ...
16/04/2018

BONUS SUD 2018
le caratteristiche, i requisiti, le modalità per usufruire dell'Incentivo Occupazione Mezzogiorno per le assunzioni nelle regioni del Sud
La legge di bilancio 2018 ha riconfermato anche per il 2018 l'agevolazione per le assunzioni al Sud (cd. bonus Sud 2017), chiamato ora Incentivo Occupazione Mezzogiorno.

L'incentivo è stato disciplinato dal decreto direttoriale dell’ANPAL n. 2 del 2 gennaio 2018, poi corretto dal decreto direttoriale n. 81 del 5 marzo 2018.

I dettagli operativi per la domanda e la fruizione del bonus sono illustrati nella circolare INPS n. 49 del 19 marzo 2018 .

Riportiamo in sintesi le caratteristiche principali , i requisiti, le modalità per usufruire dell'agevolazione e la cumulabilità con il nuovo esonero contributivo triennale stabile per l'assunzione di giovani a tempo indeterminato.

Importo e destinatari dell'agevolazione
Nella tabella che segue i requisiti necessari per le imprese e i lavoratori :

REQUISITI AZIENDE

datori di lavoro privati, anche non imprenditori con sede di lavoro nelle i Regioni “meno sviluppate”: Basilicata, Calabria, Campania, Sardegna, Sicilia e Regioni "in transizione": Abruzzo,Molise, Puglia
precisazioni

nel caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori da una delle regioni in cui è previsto l’incentivo, l’agevolazione cessa a partire dal mese di paga successivo al trasferimento.

REQUISITI LAVORATORI

giovani disoccupati tra i 16 e i 34 anni

(34 anni e 364 giorni)

disoccupati oltre 35 anni se privi di impiego da almeno 6 mesi o che non hanno svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato con reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR.

si conteggiano i rapporti di lavoro di durata ella durata di almeno sei mesi



CONTRATTI AGEVOLABILI

assunzioni o trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione rapporti di apprendistato professionalizzante rapporti di lavoro subordinato con una cooperativa con vincolo associativo;


sono compresi sia i rapporti a tempo pieno e che a tempo parziale

CONTRATTI ESCLUSI

contratto di lavoro domestico, contratto di lavoro intermittente, prestazioni di lavoro occasionale, contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine.


Nella tabella che segue l'importo di decontribuzione prevista e la durata.





precisazioni

IMPORTO INCENTIVO

sgravio della contribuzione previdenziale fino a 8.060 euro annui, applicato su base mensile, pari a 671,66 euro mensili e a 21,66 euro per ogni giorno di fruizione

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale viene ridotto in proporzione

DURATA

Lo sgravio si applica per dodici mensilità

E' fruibile entro il 29 febbraio 2020.





Modalità per la domanda del Bonus Sud 2018
L’incentivo "Occupazione Mezzogiorno" o "Bonus Sud 2018 " è riconoscibile nei limiti delle risorse stanziate, che ammontano a 200 milioni di euro, importo che, potrà essere incrementato fino a 500.000.000 di euro complessivi (articolo 12, decreto direttoriale n. 2/2018).

Per conoscere la residua disponibilità prima di effettuare l’eventuale assunzione o trasformazione , il datore di lavoro deve inoltrare all’Inps, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "OMEZ", disponibile all’interno dell’applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando i seguenti dati:

il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine; la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa, che devono rientrare tra le regioni per le quali è previsto la misura agevolativa; l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità; la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto di sgravio; se per l’assunzione/trasformazione intende fruire anche dell’esonero triennale per l’occupazione giovanile stabile (art. 1, comma 100 e ss., L. n. 205/2017).
LA RISPOSTA DELL’INPS

In collaborazione con ANPAL, l'istituto verifica lo stato di disoccupazione del candidato all'assunzione e calcola l’importo dell’incentivo spettante , verifica la disponibilità finanziaria e in caso positivo prenota l’importo dell’incentivo , informando il datore di lavoro nella stessa piattaforma telematica .

Si possono verificare i seguenti casi:

L’istanza di prenotazione dell’incentivo che non dovesse essere inizialmente accolta per carenza di fondi rimane valida per 30 giorni, mantenendo la priorità ; se entro tale termine non si liberano risorse utili l’interessato deve presentare una nuova richiesta. se l’istanza di prenotazione dell’incentivo non è accolta in quanto non risulta una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (D.I.D.), rimane valida per 30 giorni, mantenendo la priorità e vengono effettuati successivi controlli. In caso di esito positivo, la richiesta viene automaticamente accolta; diversamente, l’istanza perde efficacia e l’interessato deve ripresentarla. Nelle ipotesi in cui l’istanza venga accolta, il datore di lavoro entro 10 giorni di calendario ha l’onere di effettuare l'assunzione, e di darne comunicazione all'INPS chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L’inosservanza del termine determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme. Il datore di lavoro puo eventualmente presentare un’altra domanda. Cumulo tra Bonus Sud ed esonero triennale per l'assunzione di giovani
L’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 ha previsto, a decorrere dal primo gennaio 2018, a favore di tutti i datori di lavoro privati, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro– con esclusione dei premi e contributi INAIL – nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti di giovani che, al momento dell’assunzione, non abbiano compiuto trent’anni di età (cioè, non abbiano più di 29 anni e 364 giorni). Per il limite anagrafico è innalzato a trentacinque anni (cioè 34 anni e 364 giorni).

La circolare INPS N. 49 ha specificato che se il datore di lavoro ha i requisiti per accedere anche all’incentivo Occupazione Mezzogiorno, quest’ultimo, è fruibile per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro - nel limite massimo di 8.060,00 euro su base annua, importo che deve essere riparametrato e applicato su base mensile per 12 mensilità, nel 1 anno di assunzione

Pertanto, nell’ipotesi di cumulo tra l’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2018 e l’incentivo Occupazione Mezzogiorno, la soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale per quest’ultimo incentivo è pari a 5.060 euro (8.060 euro totali per l’incentivo Occupazione mezzogiorno, cui va sottratto l’importo massimo riconoscibile di 3.000 euro per l’esonero triennale legge di bilancio 2018), per un ammontare massimo, riparametrato su base mensile, pari a 421,66 euro (€ 5.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, per un importo massimo di 13,60 euro (€ 421,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero .

Indirizzo

Salerno
84121

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
16:30 - 18:30
Martedì 09:00 - 13:00
16:30 - 18:30
Mercoledì 09:00 - 13:00
16:30 - 18:30
Giovedì 09:00 - 13:00
16:30 - 18:30
Venerdì 09:00 - 13:00
16:30 - 18:30

Telefono

089 228147

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