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CommercialistaClick.it Servizi innovativi ed affidabili, nel settore della contabilità, consulenza fiscale e del lavoro alle imprese, professionisti, condomini ed ai cittadini.

CommercialistaClick.it è un marchio dello Studio Commerciale Bertucci & Urso, composto da Dottori Commercialisti e Consulenti del Lavoro, che intende offrire un servizio innovativo ed affidabile, nel settore della contabilità, consulenza fiscale e del lavoro alle imprese, professionisti, condomini, enti no-profit e al singolo cittadino. La mission è quella di garantire l’utilizzo di una serie di

servizi tesi ad ottenere i benefici di un servizio classico di contabilità, consulenza fiscale e del lavoro ed elaborazione buste paga ai clienti, senza che gli stessi siano costretti a muoversi dalla propria sede e a condizioni di mercato estremamente vantaggiose, pur conservando la professionalità ed il tradizionale rapporto di fiducia con il proprio Commercialista. La consulenza e l’elaborazione dei dati sono eseguiti dallo Staff dello Studio Commerciale Bertucci & Urso composto da professionisti esperti nelle varie aree di competenza capaci di garantire al cliente un’assistenza personalizzata e di assoluta professionalità.

SPESE MEDICHE: LA COMUNICAZIONEInvio entro il 31 gennaio per la compilazione del 730Entro il 31/01/16, ogni medico (o st...
11/01/2016

SPESE MEDICHE: LA COMUNICAZIONE
Invio entro il 31 gennaio per la compilazione del 730

Entro il 31/01/16, ogni medico (o struttura) deve
inviare in via telematica fatture e scontrini per prestazioni sanitarie
al STS (SISTEMA TESSERA SANITARIA).
Questi soggetti, infatti, per la precompilazione del modello 730, devono comunicare le fatture emesse, specificando per ciascuna: il codice fiscale del cliente, le tipologie di prestazioni effettuate ed i relativi importi.
I medici già in possesso delle credenziali di accesso al STS possono utilizzare le medesime chiavi di accesso anche per l'invio dei dati delle spese che saranno utilizzati per la predisposizione del mod. 730 precompilato.
I medici e odontoiatri iscritti all'Ordine dei Medici (OdM), non ancora in possesso di tali credenziali, possono ottenerle:
-recandosi alla competente sede provinciale dell'OdM;
-accedendo al sito Internet www.sistemats.it tramite la propria TS-CNS;
-registrandosi al sito con una specifica procedura di riconoscimento basata su una serie di controlli (iscrizione all'OdM, verifica dei dati della tessera sanitaria e dell'indirizzo PEC).
Per la trasmissione dei dati in esame i medici/odontoiatri possono utilizzare:
-l’apposita applicazione web disponibile sul citato sito Internet per l'inserimento dei dati di ogni singolo documento fiscale comprensivo delle voci di spesa;
-il proprio software, opportunamente integrato con le funzionalità necessarie per dialogare via web services.

16/12/2015

Regime forfettario 2016 - Verifica se anche tu puoi aderire!!

Come noto la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un nuovo regime forfettario, riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo di minori dimensioni.
Il D.D.L. Stabilità 2016 prevede una serie di modifiche a tale regime riguardanti i requisiti di accesso (limite dei ricavi e presenza di un reddito di lavoro dipendente), il regime contributivo e l’agevolazione per le nuove attività (start up).

Alla luce di queste novità i contribuenti che nel 2015 hanno operato con tale regime o che intendono transitare a tale regime dall’1.1.2016 devono fare attenzione alle verifiche da effettuare e agli adempimenti da porre in essere.

In sostanza il nuovo regime applicabile dal 01.01.2016 utilizzerà le regole stabilite con l’articolo 1 commi da 54 a 89 della Legge 190/2014 a cui vanno aggiunte le correzioni previste con la Legge di Stabilità 2016.
Fra le novità di maggior rilievo spiccano:
• la riduzione dell’aliquota d’imposta dal 15% al 5% per i primi cinque anni, nell’ipotesi inizio di una nuova attività;
• l’aumento di 10.000 euro del limite di ricavi/compensi per l’accesso/permanenza al regime forfettario per tutte le attività, ad esclusione per le categorie professionali per le quali si fa strada un aumento consistente che consentirebbe il passaggio dal limite attuale € 15.000 a 30.000 euro;
• la possibilità di accesso al regime per i lavoratori dipendenti e pensionati che abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente e assimilato non superiore a 30.000 euro nell’anno precedente;
• la modifica dell’agevolazione contributiva.

Cosa aspetti, verifica se anche tu puoi aderire a tale regime, inviaci le tue richieste e saremo lieti di poterti aiutare!

02/12/2015

Imu e Tasi: inizia la corsa ai pagamenti di dicembre!

Come ogni anno, arrivano le scadenze dei pagamenti 2015, con i saldi di Imu e Tasi da versare entro il 16 dicembre. I contribuenti dovranno verificare le aliquote approvate dai Comuni entro il 30 luglio scorso, termine ultimo per la chiusura dei bilanci preventivi locali per il 2016, e senza una delibera valida approvata entro quella data bisognerà fare riferimento alle decisioni dello scorso anno. In questo caso, se non è cambiato nulla nella proprietà, sarà sufficiente replicare a saldo quanto si è pagato in acconto, come sempre accade quando le delibere sono inalterate.
Diversa è la situazione se il Comune ha approvato entro il 30 luglio una delibera che cambia le aliquote, e che di conseguenza per esempio aumenta la Tasi sull'abitazione principale. In questi casi, occorrerà calcolare l'imposta complessiva in base alla nuova aliquota, e sottrarre quanto già versato a giugno.

01/12/2015

Bed & breakfast: profili fiscali
I B&B sono definiti come attività ricettive a conduzione familiare.
Questa tipologia di struttura è di solito avviata da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare, destinano parte della propria abitazione, con periodi di apertura annuali o stagionali e con
numero di camere e letti limitati.
La normativa in materia di attività turistica extralberghiera, a partire dal 1997, è stata affidata alla legislazione regionale per cui per aprire un B&B occorre consultare la propria legge regionale. Tutte le leggi regionali, inoltre, fanno riferimento al Codice del Turismo definito a livello nazionale.
Il proprietario di un immobile posto in un edificio condominiale ha in linea di principio, la libertà di adibirlo a qualsiasi forma di utilizzazione.
L’art.. 1122 del C.C. non prevede infatti un condizionamento preventivo
dell’esercizio delle facoltà del proprietario. Pertanto si ribadisce come nel caso di specie il proprietario non ha l’obbligo di richiedere l’autorizzazione all’assemblea condominiale.
Nella pratica, però, sono frequenti le clausole regolamentari che fanno espresso divieto ai condomini di destinare direttamente o indirettamente le unità immobiliari di proprietà esclusiva, tra l’altro, ad albergo o pensione.
In tali casi, pertanto, per il loro utilizzo occorre verificare la compatibilità con le regole del condominio.
Dal punto di vista fiscale l’attività di bed & breakfast può essere esercitata in forma occasionale od in forma d’impresa.
Le attività di B&B e affitto turistico possono essere occasionali qualora non ricorrano le condizioni dettate dal codice civile, art.2082, 2083, 21951.
Semplificando va detto che il punto essenziale che qualifica l’attività d’impresa è quando vi è un esercizio che può definirsi abituale della predetta attività.
L'attività di B&B esercitata in forma di impresa o in forma occasionale presenta diversità notevoli sia dal punto di vista fiscale che previdenziale.
IN SINTESI
Il contribuente che gestisce un'attività di Bed and Breakfast in maniera saltuaria e senza organizzazione di mezzi non dovrà richiedere l’apertura della partita iva per l’inizio dell’attività e nemmeno l’iscrizione in camera di commercio e all’INPS.
Se L’attività di Bed and Breakfast viene svolta con carattere di stabilità e specifica organizzazione di mezzi, viene considerata quale attività d’impresa esercitata con carattere di professionalità, e quindi rientra nel regime di imponibilità IVA, con tutti gli obblighi connessi che ne derivano
Trattandosi di prestazioni alberghiere, c'è la possibilità per il Bed and Breakfast di non emettere fattura, (basta l’emisisone della ricevuta fiscale o dello scontrino) ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 633/72, salvo nel caso in cui questa sia richiesta dai clienti.
Gli adempimenti obbligatori sono i seguenti:
• è necessario aprire la partita IVA (codice ATECO 55.20.51);
• iscriversi alla Camera di Commercio;
• aprire la posizione all'INPS come Gestione commercianti;
• rilascio di ricevuta fiscale o fattura se richiesta dal cliente;
• tenuta della contabilità;
• determinazione del reddito di impresa da indicare nel quadro RG/RF o
LM nell’ipotesi in cui si sia optato per il regime di favore
• applicazione dello studio di settore WG44U per il controllo della
congruità e coerenza dei ricavi (esclusi i contribuenti minimi);
• tassazione IRPEF, IRAP e Addizionali regionali e comunali;
• i corrispettivi sono soggetti ad IVA del 10%

26/11/2015

AUTONOMI. II ACCONTO 2015

La data del 30 novembre 2015 coincide con un’importantissima scadenza per i contribuenti titolari di partita Iva e gli artigiani ed esercenti attività commerciali iscritti alla Gestione separata dell’INPS. Questi ultimi, infatti, sono tenuti a versare il 2° acconto 2015 dei contributi previdenziali ed a rideterminare gli importi dovuti, se ritengono di avere imponibili più bassi di quelli dichiarati per il 2014, nel modello Unico 2015. La rideterminazione degli acconti da parte di artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, oltre ai tributi fiscali, si riflette anche sul debito dei contributi previdenziali. In questi casi, bisogna prestare massima attenzione, in quanto un insufficiente versamento dei contributi potrebbe portare al pagamento di pesanti sanzioni.
A norma dell’art. 11, c. 18 del D.L. n. 76/2013 (convertito nella L. n. 99/2013), si ricorda che a decorrere dal periodo d’imposta 2013, la misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è del 100%, anziché del 99%.

24/11/2015

Legge di stabilità 2016 - Approvazione da parte del Senato
Il 20.11.2015!

Tra le misure segnaliamo:
- l'esenzione dall'IMU per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale;
- la riduzione di IMU e TASI sugli immobili locati a canone concordato nella misura del 25% rispetto all'imposta determinata in base all'aliquota stabilita dal Comune;
- per le giovani coppie, l'applicazione della detrazione del 50% ai fini IRPEF delle spese sostenute nell'anno 2016 per l'acquisto di mobili adibiti all'abitazione principale, su un ammontare complessivo fino a 16.000 euro (anziché 8.000 euro);
- con riferimento al bonus prima casa, l'acquisto agevolato anche se non si è ancora venduta la vecchia prima casa, a condizione che il contribuente proceda all'alienazione dell'immobile oggetto di agevolazione entro un anno dal nuovo acquisto, pena la decadenza dall'agevolazione;
- in materia di IVA, l'introduzione di una nuova aliquota, nella misura del 5%, per le prestazioni, rese nell'ambito socio-sanitario, dalle cooperative sociali nei confronti di soggetti degni di protezione sociale, il ripristino dell'aliquota al 22% sul pellet e la proroga dell'aliquota ridotta del 10% per i marina resort;
- per i beni materiali strumentali nuovi, la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria;
- il limite di 1.000,00 euro all'utilizzo del contante per i money transfer.

05/11/2015

RIMBORSO IRAP AGLI INGEGNERI!

Svolgere l’attività senza il controllo e il coordinamento di terzi non legittima, di per sé, l’assoggettabilità all’IRAP dei redditi professionali. È quanto emerge dalla sentenza n. 22468/15 della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria.
E' il caso di un ingegnere che ha chiesto all’Agenzia delle Entrate - ma senza fortuna - il rimborso di quanto versato a titolo di IRAP per gli anni dal 2000-2003.
La Suprema Corte ha disposto l’annullamento del verdetto pro-fisco pronunciato dalla CTR della Puglia, avendo questo Giudice fatto discendere la sussistenza dell’automa organizzazione dal mero svolgimento dell’attività professionale in questione “senza il controllo e il coordinamento di terzi”.
Ad avviso dei giudici del Palazzaccio la CTR ha erroneamente rinvenuto la sussistenza della autonoma organizzazione nella attività svolta “in totale discrezionalità, senza soggiacere a limitazioni, condizionamenti e controlli formalmente e legittimamente imposti da altri soggetti che ne deteriorino l'intrinseca natura”, ritenendo soggetto d'imposta il ricorrente, “in quanto non emergente dagli atti la presenza degli indicati limiti e condizionamenti, affermando altresì, senza alcun concreto riferimento agli atti del giudizio, ‘che l'attività di ingegnere viene esercitata dal ricorrente con apprezzabile ed autonoma struttura organizzativa’”.

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30/10/2015

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28/10/2015

Rimborsi Iva, modifica errori entro un anno!

Termini unificati per tutte le dichiarazioni integrative da presentare al fine di modificare le scelte su compensazioni e rimborsi Iva già comunicate al fisco, o per sanare la mancata apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa nella dichiarazione. È uno dei principali chiarimenti della circolare 35/E pubblicata ieri dall'Agenzia delle Entrate. La dichiarazione integrativa, sia in caso di mancata apposizione del visto/sottoscrizione del revisore, sia in ipotesi di revoca totale o parziale dell’importo chiesto a rimborso, sia, ancora, nel caso inverso di aumento del rimborso e decurtazione dell’ammontare in compensazione, va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo.

28/10/2015

Operazione soggettivamente inesistente - Coinvolgimento del cessionario in una frode fiscale - Diritto di detrazione

Con sentenza relativa alla causa C-277/14, pubblicata il 22.10.2015, la Corte di Giustizia Ue ha riconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte anche nel caso in cui la fattura sia stata emessa da un soggetto inesistente, salvo che l'Amministrazione finanziaria non provi che il soggetto titolato alla detrazione "sapeva o avrebbe dovuto sapere" che l'operazione configurava un'evasione di imposta.
Secondo la Corte, nell'impossibilità, per il cessionario, di identificare il proprio fornitore dei beni, non viene meno l'operazione e il diritto alla detrazione dell'imposta assolta. Spetta, quindi, all'Amministrazione l'onere di provare, in termini oggettivi, che il cessionario non poteva non sapere di essere coinvolto in una frode.

28/10/2015

Abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - Novità del Ddl. di stabilità 2016

A differenza di quanto detto nei giorni scorsi, il testo del Ddl. di stabilità 2016, che è stato presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze, non contiene più l'eliminazione dell'IMU per le abitazioni principali classate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
Il co. 2 dell'art. 13 del DL 201/2011, infatti, non è stato modificato e continua ad applicarsi, anche per l'anno 2016 quindi, l'eccezione per cui i proprietari o titolari di diritti reali degli immobili "di lusso" (A/1, A/8 e A/9) adibiti ad abitazione principale devono pagare l'IMU.
Riguardo il tributo per i servizi indivisibili (TASI), invece, vengono modificati i commi 639 e 669 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147 riguardanti, rispettivamente, l'istituzione ed il presupposto impositivo. Tali modifiche hanno l'intento di escludere dall'imposizione sì le abitazioni principali (fino al 2015 tutte assoggettate alla TASI a prescindere dal loro classamento), ma con l'eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
In conclusione, salvo ulteriori modifiche del Ddl. in oggetto:
- l'IMU e la TASI sono abolite dal 2016 per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali diverse da quelle definite "di lusso";
- per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, continueranno ad applicarsi sia l'IMU che la TASI.

Indirizzo

Via Lorenzo Il Magnifico
Rome
00162

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 17:00
Martedì 09:00 - 17:00
Mercoledì 09:00 - 17:00
Giovedì 09:00 - 17:00
Venerdì 09:00 - 17:00

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