01/12/2015
Bed & breakfast: profili fiscali
I B&B sono definiti come attività ricettive a conduzione familiare.
Questa tipologia di struttura è di solito avviata da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare, destinano parte della propria abitazione, con periodi di apertura annuali o stagionali e con
numero di camere e letti limitati.
La normativa in materia di attività turistica extralberghiera, a partire dal 1997, è stata affidata alla legislazione regionale per cui per aprire un B&B occorre consultare la propria legge regionale. Tutte le leggi regionali, inoltre, fanno riferimento al Codice del Turismo definito a livello nazionale.
Il proprietario di un immobile posto in un edificio condominiale ha in linea di principio, la libertà di adibirlo a qualsiasi forma di utilizzazione.
L’art.. 1122 del C.C. non prevede infatti un condizionamento preventivo
dell’esercizio delle facoltà del proprietario. Pertanto si ribadisce come nel caso di specie il proprietario non ha l’obbligo di richiedere l’autorizzazione all’assemblea condominiale.
Nella pratica, però, sono frequenti le clausole regolamentari che fanno espresso divieto ai condomini di destinare direttamente o indirettamente le unità immobiliari di proprietà esclusiva, tra l’altro, ad albergo o pensione.
In tali casi, pertanto, per il loro utilizzo occorre verificare la compatibilità con le regole del condominio.
Dal punto di vista fiscale l’attività di bed & breakfast può essere esercitata in forma occasionale od in forma d’impresa.
Le attività di B&B e affitto turistico possono essere occasionali qualora non ricorrano le condizioni dettate dal codice civile, art.2082, 2083, 21951.
Semplificando va detto che il punto essenziale che qualifica l’attività d’impresa è quando vi è un esercizio che può definirsi abituale della predetta attività.
L'attività di B&B esercitata in forma di impresa o in forma occasionale presenta diversità notevoli sia dal punto di vista fiscale che previdenziale.
IN SINTESI
Il contribuente che gestisce un'attività di Bed and Breakfast in maniera saltuaria e senza organizzazione di mezzi non dovrà richiedere l’apertura della partita iva per l’inizio dell’attività e nemmeno l’iscrizione in camera di commercio e all’INPS.
Se L’attività di Bed and Breakfast viene svolta con carattere di stabilità e specifica organizzazione di mezzi, viene considerata quale attività d’impresa esercitata con carattere di professionalità, e quindi rientra nel regime di imponibilità IVA, con tutti gli obblighi connessi che ne derivano
Trattandosi di prestazioni alberghiere, c'è la possibilità per il Bed and Breakfast di non emettere fattura, (basta l’emisisone della ricevuta fiscale o dello scontrino) ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 633/72, salvo nel caso in cui questa sia richiesta dai clienti.
Gli adempimenti obbligatori sono i seguenti:
• è necessario aprire la partita IVA (codice ATECO 55.20.51);
• iscriversi alla Camera di Commercio;
• aprire la posizione all'INPS come Gestione commercianti;
• rilascio di ricevuta fiscale o fattura se richiesta dal cliente;
• tenuta della contabilità;
• determinazione del reddito di impresa da indicare nel quadro RG/RF o
LM nell’ipotesi in cui si sia optato per il regime di favore
• applicazione dello studio di settore WG44U per il controllo della
congruità e coerenza dei ricavi (esclusi i contribuenti minimi);
• tassazione IRPEF, IRAP e Addizionali regionali e comunali;
• i corrispettivi sono soggetti ad IVA del 10%