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HAI MAI SENTITO DIRE: “IL PEDONE HA SEMPRE RAGIONE”?NE SEI CONVINTO?In materia di responsabilità civile derivante da sin...
10/09/2019

HAI MAI SENTITO DIRE: “IL PEDONE HA SEMPRE RAGIONE”?

NE SEI CONVINTO?

In materia di responsabilità civile derivante da sinistri stradali, vige la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo, a norma delll’art. 2054 c.c., co. 1.
Tuttavia, la responsabilità del conducente il veicolo investitore può essere esclusa qualora risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento.

Tale esonero di responsabilità può aversi nel caso in cui il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale, tale da comportare per il conducente del veicolo l'oggettiva impossibilità di avvistarlo e, in ogni caso, di considerarne tempestivamente i movimenti, come nel caso in cui il pedone si palesi improvvisamente sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando pedissequamente tutte le norme dettate dal codice della strada e quelle dettate dalla comune prudenza e diligenza.

In tali casi la prova liberatoria, che grava sul conducente dell'autovettura, risulta particolarmente rigorosa, in tale ottica, occorre tenere in debita considerazione la conoscenza da parte del conducente del veicolo investitore dello stato dei luoghi, la natura della strada e la sua frequentazione, la prevedibile presenza di pedoni lungo strada e la velocità del veicolo.

Ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente.

Tuttavia, “Il comportamento colposo del pedone investito dal conducente di un veicolo, costituisce mera concausa dell’evento lesivo, che non esclude la responsabilità del conducente e può costituire causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l’evento, solo nei casi in cui risulti del tutto eccezionale, atipico, non previsto né prevedibile, cioè quando il conducente si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone ed osservarne per tempo i movimenti, che risultino attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile, poiché l’utente della strada deve regolare la propria condotta in modo che essa non costituisca pericolo per la sicurezza di persone o cose, tenendo anche conto della possibilità di comportamenti irregolari altri, sempre che questi ultimi non risultino assolutamente imprevedibili.”
Cassazione penale sez. IV, 22/06/2017, n.45795

In conclusione, “Il conducente di veicolo deve continuamente ispezionare la strada che sta per impegnare, mantenendo un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada stessa e del traffico e prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada”
Cassazione penale sez. IV, 07/11/2018, n.2596

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NEL PERCORRERE UNA STRADA COMUNALE SEI CADUTO A CAUSA DI UNA BUCA SUL MANTO STRADALE E HAI RIPORTATO DELLE LESIONI?VUOI ...
02/09/2019

NEL PERCORRERE UNA STRADA COMUNALE SEI CADUTO A CAUSA DI UNA BUCA SUL MANTO STRADALE E HAI RIPORTATO DELLE LESIONI?

VUOI SAPERE SE E DA CHI POTRESTI ESSERE RISARCITO?

Non tutte le buche sono uguali, almeno per la giurisprudenza.

Ci sono quelle ricoperte da foglie, quelle poco visibili, quelle modeste, buie, illuminate, vicine o lontane da casa.

Ultimamente diverse sentenze hanno escluso o riconosciuto la responsabilità dell’ente gestore della strada a seconda del grado di responsabilità del pedone, ciò a conferma del fatto che incide notevolmente il comportamento di chi inciampa.
Camminare senza guardare per terra perché distratti dall'uso dello smartphone può portare, ad esempio, ad escludere il risarcimento del danno. Così come cadere vicino casa, perché i luoghi sono conosciuti e la distrazione non perdona, ma anche l’età e l’agilità possono incidere, perché avrebbero potuto evitare la caduta.

-Le responsabilità dell’ente
La norma di riferimento della fattispecie è l’art. 2051 c.c., in materia di responsabilità per danni da cose in custodia.
Il custode è responsabile dei danni provocati dal bene di cui è titolare, pertanto il Comune risponde delle lesioni subite dal danneggiato a causa della strada ammalorata, fatta salva l’ipotesi in cui si dimostri il caso fortuito, determinato anche dal pedone.
Da solo, il caso fortuito è infatti in grado di escludere il nesso di causalità tra la caduta e l’omessa manutenzione del tratto stradale.

-Esclusione della responsabilità La buca può essere poi qualificata anche come insidia e dare luogo, ex articolo 2043 c.c., a responsabilità tutte le volte in cui il pericolo non fosse prevedibile né evitabile. L’ente non risponde però se la situazione di pericolo è stata improvvisa e non era conosciuta né conoscibile: ad esempio se la buca si è formata a causa di un evento atmosferico improvviso o per la caduta repentina di un masso.

Risponde invece degli avvallamenti prevedibili causati da usura o dissesto e non segnalati. In questi casi solo la negligenza del pedone può salvare l’ente gestore. Così il Comune non ha risarcito la signora caduta in una buca di 5 centimetri dopo essere scesa dalla macchina perché l’avvallamento era distante, quindi superabile, soprattutto in un giorno estivo con buona luminosità (Corte di appello di Milano, sentenza 527/2017).

I giudici hanno applicato il principio secondo cui, quando la caduta è ascrivibile alla sola responsabilità del danneggiato, la sua condotta interrompe il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, se non altro per la mancata attenzione, sempre esigibile dall’utente della strada.

In conclusione, passi lunghi e ben distesi... e guardate per terra piuttosto che Instagram e Facebook sullo smartphone.

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PERCORREVI CON IL TUO VEICOLO UNA STRADA STATALE, PROVINCIALE O COMUNALE, UN ANIMALE HA ATTRAVERSATO IMPROVVISAMENTE LA ...
28/08/2019

PERCORREVI CON IL TUO VEICOLO UNA STRADA STATALE, PROVINCIALE O COMUNALE, UN ANIMALE HA ATTRAVERSATO IMPROVVISAMENTE LA CARREGGIATA E NON HAI POTUTO EVITARE DI INVESTIRLO?

HAI RIPORTATO DANNI MATERIALI E NON SAI SE E CHI POTREBBE RISARCIRTI?

Non preoccuparti, chi rimane vittima di un fatto illecito, nel caso specifico un incidente per colpa di un animale, ha diritto al risarcimento.

La prima cosa da fare e capire se si tratta di animale domestico o di uno selvatico.

- Nel primo caso, la responsabilità è pacificamente individuata nel proprietario dell’animale, o in chi ne aveva il possesso in quel momento, perché entrambi hanno il dovere di custodire l’animale in modo che non causi danni a cose o persone.
Questo vale sempre, a meno che il proprietario non riesca a provare in maniera certa il caso fortuito.

- Nel caso dell’animale selvatico, la questione diviene più complessa.
La fauna selvatica è infatti patrimonio dello Stato: Regioni e Province la devono gestire, assicurando che non compromettano la sicurezza dei cittadini e degli automobilisti.

La questione su chi grava il potere di controllo della fauna selvatica, se alla Provincia, alla Regione ovvero su entrambe, è stata risolta dalla Corte di Cassazione con ordinanza .29 maggio 2018, n. 13488

Secondo la Cassazione, la responsabilità per i danni a terzi deve essere imputata all’ente (Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc.) a cui siano stati concretamente affidati i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata.

A tal proposito, richiamato l’art. 14 L. 142/1990 sulle autonomie locali, che attribuisce alle Province le funzioni amministrative di protezione della fauna selvatica, nonché la L. 157/1992, “si evince che la Regione ha una competenza essenzialmente normativa, mentre alle Province spetta l’esplicazione delle concrete funzioni amministrative e di gestione, nell’ambito del loro territorio. … E’ inoltre previsto che le Province stipulino apposite polizze assicurative per il risarcimento dei danni, senza espressa limitazione ai danni alle coltivazioni e non altrimenti risarcibili … Nell’ambito dei danni non altrimenti risarcibili – si riconosce che l’ente gestore del territorio, tenuto all’indennizzo e interessato alla stipula dell’assicurazione, è la Provincia, pur se essa possa provvedere anche tramite l’utilizzazione di fondi regionali”.
Ciò posto, sostiene come ”la responsabilità aquiliana per i danni a terzi debba essere imputata all’ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, con autonomia decisionale sufficiente a consentire loro di svolgere l’attività in modo da poter amministrare i rischi di danni a terzi che da tali attività derivino”.
Nel caso concreto quindi è l’Amministrazione provinciale, obbligata al risarcimento per la condotta omissiva seguita per cui, nonostante specifiche segnalazioni della presenza abituale dell’animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza, non si era adeguatamente attivato per la sua cattura (Cass. 18954/2017).

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SAI COME LA LASCI, NON SAI COME LA TROVI.CHI PAGA SE RITROVI L'AUTO DANNEGGIATA?Non è per niente scontato il ritrovare l...
26/09/2018

SAI COME LA LASCI, NON SAI COME LA TROVI.
CHI PAGA SE RITROVI L'AUTO DANNEGGIATA?

Non è per niente scontato il ritrovare l'automobile nelle stesse condizioni in cui l'abbiamo lasciata parcheggiata, magari dalla sera alla mattina o semplicemente il tempo di fare la spesa

Può capitare che qualcuno non calcoli bene una distanza e si ritrovi a impattare contro le auto parcheggiate, correttamente, a lato della carreggiata, oppure le colpisca nel tentativo di evitare un ostacolo palesatosi improvvisamente e inaspettatamente.

Altra ipotesi quella in cui l'auto risulta essere parcheggiata in maniera scorretta e rappresenta essa stessa un ostacolo improvviso, magari subito dopo una curva, e l'impatto è inevitabile.

In entrambi i casi, quindi, uno dei veicoli coinvolti è “fermo”.
Sorge spontanea allora la domanda: “chi paga i danni? opera la copertura RCA?

Secondo le SS.UU. della Cassazione, sent. 8620/2015, ai fini dell'operatività della polizza assicurativa, rileva che il mezzo possegga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e pratici, risultando indifferente l'uso che se ne faccia in concreto.
Altro elemento è che tale mezzo si trovi su strada di uso pubblico o su area ad essa parificata.

Il dato fondamentale, fornitoci dalla Cassazione, è che all'interno del concetto di circolazione, va ricompresa anche la posizione di arresto, in relazione sia alla situazione di ingombro su spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni prodromiche alla partenza o alla fermata.

Ciò poichè sussiste la possibilità di incontro o comunque di interferenza con la circolazione.

Posto quindi che anche in caso in cui uno dei due veicoli sia fermo, opera la copertura assicurativa, come facciamo a sapere, e a dimostrare, chi ha colpito e dannaggiato la nostra automobile?

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 329/2016, ha cristallizzato che, in caso di auto danneggiata o rigata mentre si trovava correttamente parcheggiata, fondamentale è conoscere la targa del veicolo che ha causato il sinistro.
Entra in scena, dunque, la figura del testimone, il quale dovrà rendere dichiarazione attraverso la quale confermi numero di targa e esatto posizionamento dei veicoli al momento dell'impatto.
Conoscere l'esatto posizionamento del veicolo fermo è di primaria importanza per delineare profili di responsabilità in capo a uno o all'altro degli automobilisti coinvolti.

Proprio perchè, in tema di circolazione stradale , si parte da una presunzione di pari responsabilità, è bene assicurarsi di aver parcheggiato in maniera corretta la propria automobile prima di vantare risarcimenti, per evitare di dover risarcire piuttosto che essere risarciti.

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SMETTO QUANDO VOGLIO, O NO?Recentissima è la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea (C-80/17) che obbliga...
06/09/2018

SMETTO QUANDO VOGLIO, O NO?

Recentissima è la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea (C-80/17) che obbliga il proprietario di un veicolo, anche se custodito su di un'area privata, purchè potenzialmente idoneo a circolare e risulti immatricolato, a mantenerne attiva l'assicurazione.

La fattispecie, sottoposta all'attenzione della Corte, si è verificata in Portogallo:
Una signora che aveva deciso di non utilizzare, in via definitiva, la propria autovettura, l'aveva parcheggiata su un terreno di sua proprietà senza più assicurarla, il figlio, a sua insaputa, un giorno l’ha usata in strada, provocando un incidente che ha cagionato la morte del figlio stesso e di altre due persone.

Non essendo il veicolo coperto dalla garanzia di responsabilità civile, i parenti delle vittime sono stati risarciti dal fondo di garanzia, che opera in Portogallo in modo analogo a quello presente in Italia
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Il fondo ha poi, sulla base della normativa portoghese, ritenendo che il veicolo in questione dovesse essere assicurato, esercitato il proprio diritto di rivalsa, chiedendo il rimborso di quanto erogato a titolo di risarcimento ai parenti delle vittime, all'intestataria dello stesso.

Investita della questione, la Corte di giustizia dell’Ue ha deciso che la polizza RC rimane obbligatoria se il veicolo (non solo un’automobile) sia immatricolato e idoneo a circolare, non rilevando il fatto che sia lasciato fermo su un terreno, anche se privato.
Questo perché non essendo stato ufficilamente ritirato dalla circolazione risponde alla nozione di “veicolo” contenuta nella direttiva 72/166/Ce, in base alla quale la responsabilità civile deve essere coperta da assicurazione.

Inoltre la Corte ritiene legittima la normativa nazionale, come quella in vigore in Portogallo, che consente al Fondo di tutela delle vittime di incidenti con veicoli non assicurati, di poter recuperare i soldi erogati non solo nei confronti del responsabile dell’incidente ma anche rispetto a chi, pur avendo l’obbligo di assicurare l’automobile che ha causato il sinistro, non l’ha fatto.

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🚘🚘Vediamo chi sarà il più veloce a indovinare il risultato esatto tra i nostri amici....🛵🛵Inserite il risultato tra i co...
16/05/2018

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Lo staff di iltuorisarcimento.it 🚗🚗

E se il costo della riparazione supera il valore dell'auto?A seguito di sinistro stradale, il danneggiato è titolare del...
08/03/2018

E se il costo della riparazione supera il valore dell'auto?

A seguito di sinistro stradale, il danneggiato è titolare del diritto a ricevere una somma di denaro idonea a ristorare il danno patito, detto risarcimento viene definito in forma specifica.
Funzione del risarcimento in forma specifica è quella di permettere al danneggiato di eseguire i lavori necessari a riparare il proprio veicolo per riportarlo alla condizione in cui si trovava ante-sinistro.
Questo seguendo il principio fondamentale secondo il quale il risarcimento del danno da responsabilità aquiliana ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato se l'illecito non si fosse verificato (Cass. n. 3352/1989; 7389/1987).

Come ci si comporta allora se la riparazione del danno riportato supera il valore, come risultante da quotazioni ufficiali, dell'auto?
In tal caso si suole parlare di riparazione cd. ANTIECONOMICA; nel caso de quo, le assicurazioni tendono a non risarcire il danno effettivamente subito dall'autovettura ma il valore del mezzo ante-sinistro.

In buona sostanza, al risarcimento in forma specifica, che consiste nella rimozione delle conseguenze dannose derivanti dal sinistro attraverso la corresponsione al danneggiato della somma ritenuta necessaria per le riparazioni, si sostituisce il risarcimento per equivalente, consistente, invece, nella corresponsione al danneggiato di una somma pari al valore del mezzo prima del sinistro.

Si può pacificamente affermare che, nella effettiva determinazione del danno risarcibile, il risarcimento in forma specifica è la regola e quello per equivalente l'eccezione, tenuto conto della ratio di garantire un bilanciamento tra il danno e il risarcimento, evitando tuttavia che la reintegrazione del diritto offeso "vada oltre il risarcimento della situazione anteriore e produca un vantaggio economico al danneggiato" (Cass. n. 8062/2001), traducendosi così in una indebita locupletazione.

In base all'art. 2058 del Codice Civile, Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.
Oltretutto, nel valutare l'antieconomicità della riparazione non è possibile prescindere da una serie di fattori ulteriori che contribuiscono a determinare in concreto se una riparazione sia antieconomica o no.
Il valore del mezzo ante-sinistro, infatti, va maggiorato delle spese di immatricolazionedi una nuova autovettura o del passaggio di proprietà in caso di acquisto di un'autovettura usata, del fermo per il reperimento della nuova autovettura e del bollo e dell'assicurazione che non sono stati goduti, oltre che delle spese di demolizione del relitto, detratto l'eventuale valore del relitto stesso, nonché del trasporto dell'auto al demolitore se questa non è marciante.

Tuttavia, in una recente sentenza (1762 del 2016), il Giudice di Pace di Padova ha stabilito che qualora non via sia una notevole differenza tra il costo della riparazione e il valore di mercato del veicolo, il danneggiato avrà diritto al risarcimento in forma specifica, ovvero al costo della riparazione.

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Quello che comunemente viene definito colpo di frusta, definizione che non appartiene alla terminologia medico-specialis...
11/02/2018

Quello che comunemente viene definito colpo di frusta, definizione che non appartiene alla terminologia medico-specialistica, altro non è se non il movimento articolare del rachide cervicale nei tre piani dello spazio a seguito di un'accelerazione o decelerazione.

Si tratta, quindi, di un fisiologico meccanismo articolare che l'organismo attua quale risposta a una sollecitazione e che non comporta, di per sé, alcuna conseguenza patologica. Tuttavia, qualora detto movimento sia particolarmente brusco e istantaneo, può dare origine a conseguenze patologiche: si parlerà, in questo caso, di esiti da colpo di frusta, che possono consistere in contratture dei muscoli paravertebrali, riduzione della lordosi fisiologica del tratto cervicale, schiacciamento o frattura delle vertebre cervicali.

Il colpo di frusta si palesa, nella maggior parte dei casi, a seguito di sinistro stradale; a titolo di esempio, la percentuale di sinistri con danni da colpo di frusta si mantiene su livelli molto bassi in diversi panorami nazionali, soprattutto nel Nord Europa, con il 4,8% per i guidatori Danesi, il 5% per i Norvegesi, il 6% per i Francesi.
Più alte percentuali di incidenza di effetti permanenti, si realizzano in Spagna (15%), Paesi Bassi(35%) e Germsnia, (40%)

Notevolmente diversi sono, invece, i numeri in Italia, si calcola, infatti, che ben il 56% dei sinistrati riporta danni permanenti da colpo di frusta, una percentuale che si attesta, quindi, su livelli significativamente superiori a quelli registrabili in Europa.
La distrazione del rachide cervicale in conseguenza di colpo di frusta è il microtrauma che domina ampiamente le statistiche italiane delle domande di risarcimento da incidenti stradali, con una percentuale valutata dall'ANIA nella misura del 73% di tutte le microlesioni che danno luogo a indennizzi assicurativi.
Le situazioni che si registrano hanno dato luogo al fenomeno, tipicamente italiano, dell'altissima incidenza di danni permanenti da "colpo di frusta" a seguito di incidente stradale.

Un argine a questo fenomeno è stato edificato attraverso la recente legge annuale per il mercato e la concorrenza numero 124/2017, la quale apporta diverse e notevoli novità nella gestione dei sinistri stradali: il legislatore, infatti, cristallizza il principio secondo il quale, tali lesioni non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente se non sono suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo.
L'unica eccezione è rappresentata dalle lesioni che sono oggettivamente riscontrabili senza il dover utilizzare varie strumentazioni, ad esempio le cicatrici, per le quali basta l'accertamento visivo.

Tale principio si pone in contrasto rispetto all'interpretazione data, finora, dall'art.139 del codice delle assicurazioni, la quale non poneva ostacoli alla risarcibilità di lesioni di lieve entità, per le quali non vi era l'obbligo di dimostrazione strumentale.

Anche la Corte di cassazione, con la sentenza numero 18773/2016, aveva già sancito la piena libertà del medico legale di individuare in sede di accertamento gli strumenti dei quali ha bisogno per valutare il danno, non dovendo per forza scegliere gli accertamenti per immagini.

La legge annuale sulla concorrenza ha chiuso rispetto a qualsivoglia interpretazione estensiva e ha cristallizzato l'impreteribile necessità, salvo rare eccezioni, degli accertamenti clinici strumentali obiettivi.

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E se tamponi l'auto di un parente dopo il pranzo della Domenica, chi risarcisce chi?Purtroppo un principio cardine del c...
18/09/2017

E se tamponi l'auto di un parente dopo il pranzo della Domenica, chi risarcisce chi?

Purtroppo un principio cardine del codice delle assicurazioni private, in caso di sinistro tra veicoli appartenenti a due soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela, è quello che esclude che vi possa essere un risarcimento danni a colui il quale sembrerebbe averne diritto.
Tale norma nasce dall'esigenza di limitare ab origine qualsiasi intenzione di simulare un sinistro al fine di percepire un indebito risarcimento dall'assicurazione.

Cosi l'art. 129. (Soggetti esclusi dall’assicurazione)
1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
a) i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all’articolo 91, comma 2, del codice della strada;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Vi possono essere però due tipi di conseguenze in base ai danni provocati dal sinistro:

- Soli danni alle cose.
- Danni alle persone.

Nel primo caso, cosi come spiegato dall'art 129 CdA, non vi è possibilità alcuna di ricevere il risarcimento dei danni subiti, nel secondo caso, invece, a colui che riporta danni fisici è dovuto il risarcimento.

In sintesi:
- Il soggetto responsabile non ha diritto ad alcun beneficio
- I trasportati hanno sempre diritto al risarcimento per i danni alla persona (art. 122 co 2 CAP)
- Non hanno diritto al risarcimento per i danni a cose l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, o il locatario del veicolo, che sono responsabili in solido con il conducente (art. 2054 c.c. e art. 91 CDS);
- Non hanno diritto al risarcimento per i danni a cose parenti del responsabile fino al terzo grado, il coniuge non separato, il convivente more uxorio e i parenti di tutti questi soggetti, se convivono o sono comunque a carico del responsabile;
- Infine, i soci responsabili della società assicurata e i loro parenti che si trovino con loro.

In estrema sintesi:
l’assicurazione per la circolazione dei veicoli ha lo scopo primario di mantenere inalterato il patrimonio dell’assicurato dalla pretesa risarcitoria della vittima, dunque il rischio non sussiste, in teoria, se la vittima è parente.
In realtà il tenore della norma, come già evidenziato all'inizio, indica una volontà del legislatore di scoraggiare tentativi di collusione tra danneggiante e danneggiato.
La norma, con la presenza di una clausola di salvaguardia, non preclude il risarcimento delle lesioni, se non per quanto riguarda il solo responsabile.

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E il testimone che fine fa?In base alla nuova “Legge sulla Concorrenza”, n. 124/2017 entrata in vigore 29 agosto 2017, s...
09/09/2017

E il testimone che fine fa?

In base alla nuova “Legge sulla Concorrenza”, n. 124/2017 entrata in vigore 29 agosto 2017, si può dire addio ai testimoni di comodo nei sinistri stradali con danni alle cose e ci sarà una stretta sull'identificazione degli stessi.
La legge de quo modifica cosi l'art. 135 del Codice delle Assicurazioni Private e inserisce il nuovo comma 3-bis, secondo il quale:
"in caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta". L'identificazione dei testimoni in un momento successivo all’incidente determina l'inammissibilita' della prova testimoniale addotta".
Una modifica pensata per far fronte al fenomeno, in forte crescita,delle truffe ai danni delle imprese assicuratrici.

Vediamo, nello specifico, come ci si deve comportare in caso di sinistro, con soli danni alle cose, in base alla nuova legge:

- Come già spiegato nel nostro post https://www.facebook.com/iltuorisarcimento.it/photos/a.1169562106449959.1073741828.1168920709847432/1173791572693679/?type=3&theater , in caso di sinistro va compilato il cid e inoltrato alla propria assicurazione per denunciare il fatto e mettere in mora la stessa al fine di ottenere l'indennizzo diretto.
Secondo la nuova legge sarà necessario, fin dalla prima richiesta stragiudiziale, in caso contrario il richiedente sarà precluso anche in sede giudiziale rischiando quindi di veder vanificato il diritto al risarcimento, fare menzione dei testimoni.
La preclusione non è automatica in quanto viene temperata da un obbligo imposto a carico della compagnia assicuratrice: se il richiedente “dimentica” di indicare i testimoni nella prima richiesta, la compagnia assicurativa ha il dovere di richiedere i relativi nominativi entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, il richiedente poi avrà ulteriori 60 giorni per rispondere alla compagnia.

- Esistono però delle eccezioni, in tre casi, infatti, si può vocare un testimone che non sia stato indicato nella denuncia di sinistro:

1) se, nell’immediatezza del fatto, vi è stata una oggettiva impossibilità all’identificazione dei testimoni
2) se i testimoni sono stati comunque identificati dalla polizia;
3) in tutti gli incidenti con danni alle persone e non solo ai mezzi.

- Per quanto riguarda i testimoni, verrà predisposta una anagrafica apposita dove verranno censiti tutti i soggetti chiamati a testimoniare in caso di sinistro.
Ogni soggetto potrà rendere testimonianza per un numero contingentato di sinistri, massimo tre per quinquennio.
Al superamento del limite il Giudice, d’ufficio, comunicherà il relativo nominativo alla Procura delle Repubblica che procederà alla verifica della sussistenza del reato di falsa testimonianza o di frode assicurativa.

Nel caso in cui la compagnia assicurativa nutra seri dubbi circa la veridicità del sinistro e sussistano almeno due sospetti sarà esonerata dal formulare una offerta come prescritto dal CdA.
I parametri che rendono legittimo il sospetto di frode saranno individuati dall’Ivass con un futuro provvedimento. Resta salvo il diritto del danneggiato di richiedere l’accesso agli atti della compagnia assicurativa al fine di conoscere le cause del diniego al fine di prendere visione della perizia tecnica espletata.

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Se rimani coinvolto in un sinistro e non sei assicurato hai diritto all'indennizzo?A rispondere a questa domanda ci ha p...
15/05/2017

Se rimani coinvolto in un sinistro e non sei assicurato hai diritto all'indennizzo?

A rispondere a questa domanda ci ha pensato il Tribunale di Catania attraverso la recente sentenza n. 1959/17.

A parere del Tribunale di Catania l'automobilista sprovvisto di assicurazione, o con la stessa scaduta, viene già sanzionato autonomamente dal codice della strada attraverso la multa da 841 a 3.336 euro e con il sequestro del veicolo.

Secondo la sentenza de qua, appare troppo gravoso privare l'automobilista, già sanzionato dal CdS, dell'indennizzo per il danno patito.
Equivarrebbe a contravvenire al principio del "ne bis in idem".

Vediamo nel caso di specie come dovremmo comportarci, ci potremmo trovare di fronte a 3 diverse fattispecie:

- Il non assicurato ha provocato il sinistro
- Il non assicurato ha subito il sinistro
- Entrambi risultano non assicurati

In ognuno dei 3 casi il danneggiato senza colpa, sprovvisto o regolarmente assicurato, viene liquidato dal fondo vittime della strada.
Il fondo ripeterà il quantum liquidato a colui che ha provocato il sinistro.

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