20/06/2026
🏗️ Una novità che potrebbe semplificare molte compravendite da costruttore.
Con la Risoluzione n. 23/E del 19 giugno 2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in presenza di mutui frazionati, la procedura di cancellazione ex art. 40-bis TUB (il cosiddetto Decreto Bersani) può trovare applicazione anche senza accollo del mutuo da parte dell'acquirente.
Tradotto in termini pratici?
Se l'acquirente controestingue integralmente la quota di mutuo gravante sull'immobile acquistato, potrebbero ridursi passaggi burocratici, tempi operativi e costi collegati alla cancellazione dell'ipoteca.
⚠️ Attenzione: il chiarimento riguarda i mutui frazionati e non le operazioni di restrizione ipotecaria, per le quali continuano ad applicarsi le procedure ordinarie.
Si tratta di una novità appena pubblicata e sarà interessante vedere come verrà recepita da banche, notai e operatori del settore.
Una cosa però è certa: ogni semplificazione che riduce tempi, costi e complessità rappresenta una buona notizia per professionisti e clienti.