Il tuo Caf

Il tuo Caf Centro assistenza fiscale Numerosi i servizi che offre il centro. un servizio che permette di regolarizzare e gestire il rapporto di lavoro domestico.

Tra questi: la compilazione, la verifica e l’invio all’amministrazione finanziaria dei modelli 730 e le dichiarazioni dei redditi per conto dei contribuenti. Inoltre, “Il tuo Caf” si occupa anche di: gestione degli adempimenti periodici come l’IMU (ex ICI) e l’UNICO, dedicato alle persone fisiche per le quali non è possibile presentare il 730 (es. titolari di partecipazioni ecc.); dichiarazioni d

egli Istituti previdenziali relative all’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) e ai RED (dichiarazioni reddituali per i percettori di pensioni INPS-INPDAP-ENPALS ecc.); trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali predisposte dai contribuenti (770, IVA, UNICO, Contratti di locazione, ecc. ), successioni, F23 ed F24. Di particolare rilevanza il servizio “Colf e badanti” . “Il tuo Caf”, infatti, interviene anche nel campo dell’assistenza familiare e sociale mettendo a disposizione di tutte le famiglie che intendono assumere collaboratrici domestiche, badanti, babysitter, ecc.

03/09/2026

📰 Una madre e rappresentante de "Il Volo delle Farfalle Evoluzione Autismo" richiama l’attenzione di sindaco ed assessore al Welfare sul diritto all’inclusione scolastica

03/09/2026

💳 𝗖𝗔𝗥𝗧𝗔 𝗗𝗘𝗗𝗜𝗖𝗔𝗧𝗔 𝗔 𝗧𝗘 2026/2027: IN ARRIVO 𝟭.𝟬𝟬𝟬 𝗘𝗨𝗥𝗢 𝗜𝗡 𝗗𝗨𝗘 𝗥𝗜𝗖𝗔𝗥𝗜𝗖𝗛𝗘 𝗗𝗔 𝟱𝟬𝟬!!

👉 La novità di quest’anno è proprio questa: il contributo è previsto per 𝗱𝘂𝗲 𝗮𝗻𝗻𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀, con 𝟱𝟬𝟬 𝗲𝘂𝗿𝗼 𝗻𝗲𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟲 e una seconda quota da 𝟱𝟬𝟬 𝗲𝘂𝗿𝗼 𝗻𝗲𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟳. Non serve presentare domanda: l’INPS individua le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro e trasmette gli elenchi ai Comuni!

📅 Per il 2026, l’accredito è previsto da 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲: la carta dovrà essere usata almeno una volta entro il 𝟭𝟲 𝗱𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟲 e tutto l’importo andrà speso entro il 𝟭𝟬 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟳.

ATTENZIONE: rispetto al passato, il bonus serve solo per la spesa alimentare e 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝗲𝗿 𝗰𝗮𝗿𝗯𝘂𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗼 𝗮𝗯𝗯𝗼𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗮𝗶 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶.

🏛️ A settembre, quindi 𝘁𝗿𝗮 𝗽𝗼𝗰𝗼, 𝗹’𝗜𝗡𝗣𝗦 𝗱𝗼𝘃𝗿𝗲𝗯𝗯𝗲 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗺𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗹𝗲 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗯𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗿𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟲 ai Comuni. Nel 2025 gli elenchi erano stati messi a disposizione già dal 10 settembre, quindi a breve dovrebbero arrivare!!

Qui sotto trovate tutti i dettagli da conoscere sulla Carta 🔗

31/08/2026

👩‍👧‍👦 BONUS MAMME 2026: 60 EURO AL MESE. MA QUANDO SI PUÒ FARE DOMANDA?

Una misura che interessa moltissime famiglie e sulla quale in questi giorni stanno arrivando diverse domande. Facciamo un po’ di chiarezza. 👇

✅ Il Bonus Mamme 2026 è previsto ed è pari a 60 euro al mese, fino a un massimo di 720 euro nell’anno. L’importo è esentasse e non concorre alla formazione dell’ISEE.

👩‍💼 CHI PUÒ RICEVERLO?

➡️ lavoratrici dipendenti, pubbliche o private, escluso il lavoro domestico;
➡️ lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali;
➡️ reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui.

Per le mamme con 2 figli, il beneficio spetta fino al mese del compimento dei 10 anni del secondo figlio.

Per le mamme con 3 o più figli, può arrivare fino al compimento dei 18 anni del figlio più piccolo, con alcune regole particolari per chi ha un contratto a tempo indeterminato e beneficia già dell’esonero contributivo.

💶 QUANTO VALE?

👉 60 € per ogni mese in cui sussistono i requisiti
👉 fino a 720 € complessivi

La legge prevede che le mensilità maturate nel corso del 2026 vengano liquidate dall’INPS secondo le modalità previste per la misura, con pagamento concentrato a fine anno.

⚠️ E LA DOMANDA?

Qui attenzione.

Il Bonus 2026 viene riconosciuto su domanda all’INPS, ma al momento attendiamo ancora le istruzioni operative definitive dell’Istituto per la presentazione delle nuove richieste relative al 2026.

La procedura dovrebbe essere gestita, come avvenuto per il Bonus Mamme precedente, attraverso:

💻 portale INPS, con SPID/CIE/CNS;
☎️ Contact Center INPS;
🤝 Patronati.

La pagina INPS attualmente disponibile per il “Nuovo Bonus mamme” riporta infatti ancora la procedura relativa al 2025 e ai 40 euro mensili.

📌 Quindi, per ora: niente corse e niente allarmismi.

La misura dei 60 euro è prevista, ma bisogna attendere l’apertura e le indicazioni ufficiali INPS per sapere esattamente da quale giorno e con quali scadenze presentare la domanda 2026.

🔭 E guardiamo già un po’ più avanti: nel dibattito sulle prossime politiche familiari si parla anche della possibilità di rafforzare ulteriormente il Bonus, arrivando eventualmente a 80 euro mensili.

Ad oggi, però, gli 80 euro non sono ancora una misura approvata: seguiremo l’evoluzione e vi aggiorneremo non appena ci saranno atti ufficiali.

Perché sulle politiche familiari servono meno annunci e più informazioni chiare, accessibili e soprattutto utili alle famiglie.

📲 Salva questo post e condividilo con una mamma lavoratrice: appena INPS aprirà le domande, vi aggiorneremo.

31/08/2026

🤔 𝗔𝗗𝗜 𝗘 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗭𝗜 𝗦𝗢𝗖𝗜𝗔𝗟𝗜: 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶 𝗺𝗼𝘁𝗶𝘃𝗶 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗴𝗶𝘂𝘀𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗿𝗲 𝗹’𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲??

❌ Lo sapevi? 𝗡𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝘀𝗶 𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 con i servizi sociali, senza un motivo valido, può 𝗳𝗮𝗿 𝗱𝗲𝗰𝗮𝗱𝗲𝗿𝗲 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗻𝘂𝗰𝗹𝗲𝗼 dall’ADI!

𝗟’𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 è 𝗴𝗶𝘂𝘀𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗮 sono in alcuni casi (che vanno però documentati):

• Per 𝗺𝗮𝗹𝗮𝘁𝘁𝗶𝗮 o infortunio, con idonea documentazione.
• Sono validi anche 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹𝗲, 𝗹𝗲𝘃𝗮 o richiamo alle armi.
• La 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗶𝗱𝗮𝗻𝘇𝗮 è ammessa nei periodi di astensione riconosciuti dalla legge.
• Vale anche una 𝗰𝗶𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗶𝗻 𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲, con atto o ordine del magistrato.
• 𝗚𝗿𝗮𝘃𝗶 𝗺𝗼𝘁𝗶𝘃𝗶 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗶 possono giustificare l’assenza, se documentati o certificati.
• Rientrano tra i casi validi anche le 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁à 𝗱𝗶 𝗺𝗼𝘃𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼.
• Sono ammesse 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲 𝗱𝗶 𝗳𝗼𝗿𝘇𝗮 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗲 o altri impedimenti oggettivi comprovati.

📩 Se non puoi andare, avvisa subito i Servizi sociali e invia la documentazione entro la data dell’appuntamento o, al massimo, il giorno dopo!!

Condividi questo post se ti è stato utile!! Nel link qui sotto trovi tutti i dettagli 👇

26/08/2026

⚠️ INDENNITÀ DI FREQUENZA: ATTENZIONE GENITORI!

Se tuo figlio percepisce l’Indennità di Frequenza, è importante ricordare che la prestazione è collegata alla frequenza scolastica oppure alla frequenza di trattamenti terapeutici e riabilitativi previsti dalla normativa.

📌 COSA FARE?
Per documentare la prosecuzione dei requisiti, può essere necessario presentare all’INPS una domanda di ricostituzione per motivi documentali, allegando o comunicando la documentazione richiesta relativa alla frequenza del minore.

🏫 SE IL MINORE FREQUENTA LA SCUOLA
Occorre verificare che sia stata documentata la prosecuzione della frequenza scolastica secondo le modalità richieste dall’INPS.

🩺 SE IL MINORE SEGUE TRATTAMENTI
Anche la prosecuzione di trattamenti terapeutici o riabilitativi deve essere documentata quando richiesta, attraverso la documentazione prevista.

⚠️ PERCHÉ È IMPORTANTE?
Se la documentazione richiesta non viene presentata o la situazione non viene aggiornata nei tempi previsti, la prestazione potrebbe essere sospesa, in attesa della regolarizzazione.

👉 Non aspettare l’ultimo momento!
Controlla la posizione del minore sul portale INPS e, se necessario, rivolgiti a un patronato per verificare se devi presentare la ricostituzione e quali documenti sono necessari.

📢 Condividi questo post con altri genitori: un’informazione in più può evitare dimenticanze e problemi con la prestazione.

26/08/2026

🇩🇪 Pensione tedesca esente da tasse in Germania? Lo è anche in Italia

Una risposta importante dell’Agenzia delle Entrate (n. 164 del 24 agosto 2026) chiarisce un caso rilevante per chi ha lavorato in Germania e ora risiede in Italia.

Il caso: cittadino italiano, residente in Italia, percepisce una pensione dall’ente previdenziale tedesco per un rapporto di lavoro subordinato svolto in Germania. La quota certificata come esente da imposizione tedesca non è tassabile nemmeno in Italia.

Il fondamento normativo:
📌 Convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni (artt. 18-19 e par. 14 del Protocollo)
📌 Accordo amichevole tra i due Paesi del 15-17 novembre 2025
📌 Prevalenza del diritto convenzionale su quello domestico (artt. 169 TUIR e 75 DPR 600/1973)

Determinante, sul piano probatorio, il “one time certificate” rilasciato dall’ufficio tedesco competente, che attesta la quota di reddito detassata.

Una precisazione utile per tutti i contribuenti con carriere lavorative transfrontaliere tra Italia e Germania.

📰 Fonte: ItaliaOggi, 26 agosto 2026 – articolo di Alberto Renda e Gianluca Stancati

26/08/2026

Canoni di locazione non incassati: quando scatta il credito d’imposta

Per gli immobili abitativi la morosità del conduttore può escludere i canoni dal reddito e consentire il recupero delle imposte già versate, ma i due benefici richiedono presupposti differenti

Autore: Serena Pastore

Il mancato pagamento del canone non determina, di per sé, l’esclusione del reddito dalla dichiarazione del locatore. La regola generale prevista dall’articolo 26 del TUIR stabilisce, infatti, che i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito complessivo indipendentemente dalla loro effettiva percezione.

Per le locazioni di immobili abitativi è però prevista una disciplina particolare. Il locatore può, da un lato, non assoggettare a tassazione i canoni non riscossi relativi al periodo d’imposta dichiarato e, dall’altro, recuperare mediante un credito d’imposta le imposte già pagate negli anni precedenti sugli affitti rimasti insoluti.

I due meccanismi non coincidono: per interrompere la tassazione è sufficiente l’intimazione di sfratto per morosità o l’ingiunzione di pagamento, mentre per maturare il credito d’imposta relativo alle annualità pregresse occorre il provvedimento giudiziale di convalida dello sfratto.

La morosità non interrompe automaticamente la tassazione

In base all’articolo 26, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito degli immobili locati deve essere dichiarato anche quando il conduttore non ha pagato quanto dovuto. La disciplina fiscale assume, quindi, come riferimento il canone maturato in base al contratto e non quello materialmente incassato.

La stessa disposizione introduce, tuttavia, una deroga per i contratti aventi ad oggetto immobili destinati a uso abitativo. I relativi canoni, se non percepiti, non concorrono alla formazione del reddito quando la mancata riscossione è comprovata mediante l’intimazione di sfratto per morosità oppure attraverso un’ingiunzione di pagamento.

Questa formulazione è il risultato delle modifiche introdotte dall’articolo 3-quinquies del D.L. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019. Successivamente, l’articolo 6-septies del D.L. n. 41/2021, convertito dalla legge n. 69/2021, ha stabilito che la disciplina si applica ai canoni non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, indipendentemente dalla data di stipula del contratto.

Per escludere i canoni dalla dichiarazione relativa all’anno in cui è maturata la morosità, l’intimazione di sfratto o l’ingiunzione devono essere effettuate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In presenza dei requisiti, nel quadro dedicato ai redditi dei fabbricati non viene tassato il canone rimasto insoluto, ma trova applicazione la rendita catastale dell’immobile secondo le modalità previste dalle istruzioni dichiarative.

Per il credito d’imposta serve la convalida dello sfratto

Diverso è il presupposto richiesto per recuperare le imposte versate negli anni precedenti. L’ultimo periodo dell’articolo 26, comma 1, del TUIR riconosce un credito d’imposta per le imposte pagate sui canoni scaduti e non percepiti, purché la morosità risulti accertata nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.

L’intimazione di sfratto o l’ingiunzione di pagamento permettono, quindi, di non tassare i canoni non incassati nella dichiarazione corrente, ma non sono sufficienti per recuperare le imposte già corrisposte. Per queste ultime è necessario attendere il provvedimento giudiziale che accerti la morosità e individui i canoni effettivamente rimasti insoluti.

Il credito non corrisponde automaticamente all’importo dei canoni non riscossi e neppure, in caso di tassazione ordinaria, a una percentuale fissa degli stessi. Occorre invece riliquidare le dichiarazioni dei redditi relative a ciascuna annualità interessata, eliminando dal calcolo i canoni non percepiti riconosciuti dal giudice e considerando, in loro sostituzione, il reddito determinato sulla base della rendita catastale.

La differenza tra l’imposta originariamente versata e quella che sarebbe risultata dovuta senza i canoni insoluti rappresenta il credito spettante. Nella riliquidazione devono essere considerate anche eventuali rettifiche o accertamenti intervenuti sulle dichiarazioni interessate.

La procedura vale anche quando il locatore aveva scelto la cedolare secca. In questo caso il credito è determinato con riferimento all’imposta sostitutiva versata sui canoni successivamente riconosciuti come non riscossi, secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 26/E del 1° giugno 2011.

Come indicare il credito nella dichiarazione

Il credito può essere riportato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento di convalida dello sfratto. Secondo le indicazioni dell’Amministrazione finanziaria, il diritto deve essere esercitato entro l’ordinario termine di prescrizione decennale.

Nel modello 730/2026 il beneficio deve essere esposto nel rigo G2, dedicato al credito d’imposta per i canoni di locazione non percepiti. Nel modello Redditi Persone fisiche 2026, invece, l’importo va indicato nel rigo CR8. In entrambi i casi il credito riguarda esclusivamente le imposte versate sui canoni di immobili abitativi scaduti e non riscossi, come risultanti dal provvedimento giudiziale di convalida.

Si consideri, ad esempio, un locatore che abbia dichiarato e assoggettato a IRPEF i canoni relativi agli anni 2023 e 2024, nonostante il conduttore non li avesse pagati. Se il provvedimento di convalida dello sfratto accerta nel 2026 che determinate mensilità di tali annualità non sono mai state riscosse, il contribuente dovrà rideterminare l’imposta dovuta per il 2023 e per il 2024. La somma delle maggiori imposte versate nei due anni costituirà il credito da riportare nella dichiarazione successiva.

Incassi successivi e immobili commerciali

Qualora i canoni esclusi dalla tassazione o considerati nel calcolo del credito siano successivamente riscossi, il locatore è tenuto a dichiararli. L’articolo 26 del TUIR rinvia, in questo caso, alla disciplina della tassazione separata prevista dagli articoli 17, comma 1, lettera n-bis), e 21 del TUIR, ferma restando la possibilità di optare per la tassazione ordinaria. Tale regola opera anche quando il contratto era stato assoggettato alla cedolare secca.

La disciplina favorevole non si estende, invece, alle locazioni di immobili a uso commerciale, professionale o comunque non abitativo. Per questi contratti la morosità del conduttore non impedisce, finché il rapporto rimane efficace, la tassazione dei canoni maturati e non attribuisce il credito d’imposta previsto dall’articolo 26 del TUIR.

La Corte costituzionale ha confermato che, per gli immobili commerciali, resta applicabile il criterio di imputazione fondato sulla maturazione del canone, indipendentemente dalla sua percezione. La tassazione commisurata al canone viene meno soltanto quando il contratto cessa di produrre effetti, per scadenza, risoluzione o altra causa idonea a determinare la cessazione del rapporto.

Diventa quindi essenziale distinguere tra il semplice mancato pagamento e l’effettiva cessazione del contratto. Nel primo caso il reddito continua, in linea generale, a essere imponibile; nel secondo, venuto meno il rapporto locativo, il reddito dell’immobile torna a essere determinato sulla base delle ordinarie regole catastali.

© FISCAL FOCUS Informati S.r.l.

22/08/2026

🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘
Il prolungamento (o proroga) del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) permette di estendere il sussidio oltre i 12 mesi standard fino a un massimo di ulteriori 12 mesi, ma solo se al termine del primo anno si sta ancora frequentando un corso di formazione attivo non ancora concluso. Non serve presentare una nuova domanda e tutto automatizzato.!
Condizioni per la proroga Corso attivo: Alla fine del dodicesimo mese devi frequentare un percorso di qualificazione o attivazione lavorativa non ancora concluso.
Durata extra: Le ricariche continuano solo per il numero di mesi necessari a finire il corso, entro il limite massimo di un ulteriore anno, complessivo 24 mesi.!
Dopo il termine di tutte le mensilità necessarie e la domanda risulta terminata non si può più richiedere.!

21/08/2026

iscrizione esclusivamente online dal 21 al 31 Agosto 2026

Indirizzo

Via Reggio Campi II Tronco N. 23/D/di Fronte Ex Tiro A Segno Nazionale
Reggio Di
89126

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 12:30
Martedì 09:00 - 12:30
16:00 - 18:30
Mercoledì 09:00 - 12:30
Giovedì 09:00 - 12:30
Venerdì 09:00 - 12:30
16:00 - 18:00

Telefono

0965811167

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Il tuo Caf pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Il tuo Caf:

Scelte rapide

Condividi