25/02/2024
Sinistro mortale: convivenza irrilevante per danno da perdita del congiunto (Cass. 10335/23)
18 aprile 2023, Cassazione civile
La convivenza non assurge a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, essendo soltanto, al pari di altri, un elemento probatorio utile a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti: non è condivisibile limitare la “società naturale” di cui all'art. 29 Cost. all'ambito ristretto della sola c.d. “famiglia nucleare” per arrivare così a escludere automaticamente il risarcimento del danno dinamico-relazionale a favore dei famigliari non conviventi con il defunto.
In caso di perdita del rapporto parentale, ciascuno dei famigliari superstiti ha diritto a una liquidazione comprensiva dell'intero danno non patrimoniale patito, da determinarsi in base alla durata e all'intensità del vissuto, alle caratteristiche del nucleo familiare superstite e a ogni altra circostanza che potrà essere allegata e provata anche in via presuntiva e secondo nozioni di comune esperienza, spettando all'altra parte la prova contraria di situazioni che compromettano l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare.
Ove dedotto e provato, il danno morale soggettivo può essere valutato e liquidato in aggiunta al danno dinamico-relazionale, senza che ciò costituisca una duplicazione risarcitoria: il primo trova fondamento nell'art. 32 Cost., mentre il secondo nell'art. 29 Cost. Ciò posto, nel liquidare il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale (sotto entrambi i profili dinamico-relazionale e della sofferenza soggettiva), il giudice potrà riconoscere una somma inferiore al minimo previsto dalle Tabelle Milanesi solo in presenza di circostanze eccezionali e peculiari che però non sono ravvisabili né nell'età della vittima e del superstite né nell'assenza di convivenza tra l'una e l'altro: queste ultime circostanze possono solo giustificare la quantificazione del risarcimento entro la fascia di oscillazione delle Tabelle, mentre altri sono i fattori idonei a determinare una liquidazione al di sotto del minimo tabellare (e.g. l'assenza di un saldo vincolo affettivo, l'esistenza di dissapori intrafamiliari, l'anaffettività del superstite nei confronti del defunto, ..).
In tema di illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo sia del danno dinamico-relazionale sia del danno morale soggettivo.
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