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I contenuti pubblicati sulla Pagina Facebook Allianz – Agenzia Vannucci Assicura S.r.l. Quarrata possono costituire messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Ti invitiamo a prendere visione delle condizioni contrattuali dei prodotti illustrati, e di quanto non espressamente qui indicato, leggendo attentamente i Fascicoli Informativi, consultabili online al sito www.allianz.it, e reperibili unitamente alle brochure presso la nostra Agenzia. INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE - ALLEGATO 3, REG. IVASS 40/2018
Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse. Sezione I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
VANNUCCI ASSICURA SRL, iscritta nel RUI come società di distribuzione assicurativa in data 10/01/2022 con n. A000699697. Sede legale/Sede operativa: VIA TRIESTE, 4A 4B 4C - 51039 QUARRATA (PT)
telefono: 0573738518
email: [email protected]
p.e.c.: [email protected]
sito internet: www.ageallianz.it/quarrata485/. L’IVASS è l’istituto competente alla vigilanza sull’attività di distribuzione svolta. Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il rui o l’elenco annesso al rui, in caso di operatività in regime di libera prestazione di servizi e/o di stabilimento, sul sito internet dell’Ivass (www.ivass.it). Sezione II - Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo. All’interno dei locali o tramite pubblicazione sul sito internet del distributore sono messi a disposizione del cliente:
1. l'elenco delle imprese di assicurazione con cui l’intermediario ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere d’incarico. In caso di offerta fuori sede o in caso di fase precontrattuale svolta mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha diritto di chiedere la consegna o la trasmissione di tale elenco.
2. l’elenco degli obblighi di comportamento cui l’intermediario adempie, indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018. Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi. L’intermediario non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società indicata nella Sezione I. Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente. L’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge. Ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità giudiziaria, il contraente ha facoltà:
- di inoltrare reclamo per iscritto:
• all’intermediario, utilizzando i seguenti recapiti: “recapiti indicati nella sezione I”.
• o all’impresa preponente, seguendo le indicazioni contenute nel DIP aggiuntivo ricevuto prima della sottoscrizione del contratto;
- qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi;
- di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi. Versione 19/04/2024
ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE
ALLEGATO 4-TER, REG. IVASS 40/2018
Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
VANNUCCI ASSICURA SRL
NUMERO ISCRIZIONE RUI A0000699697
Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
a. obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
b. obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata. Sezione II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi
a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
b. obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione;
e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione;
f. obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice. (Versione 19/04/2024)
INFORMATIVA SUI LIVELLI PROVVIGIONALI
(art. 9, Reg. ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008)
In attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 “Regolamento concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all’articolo 131 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private” che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell’assicurazione obbligatoria veicoli e natanti, per i contratti RCA, il sottoscritto intermediario assicurativo informa che i livelli provvigionali (suddivisi per le diverse categorie di veicoli e natanti e/o per tipologia contrattuale) percepiti per ogni contratto concluso sono quelli indicati di seguito. Impresa di assicurazione Categoria veicolo / Tipologia contrattuale /Livello provvigionale
ALLIANZ SPA Settore I e II: Autovetture, Taxi (ex Lloyd, ex Subalpina, ex Sasa) 10.00
ALLIANZ SPA Settore III: Autobus, Filobus, Treni lillipuziani su ruote gommate (ex Lloyd) 9.00
ALLIANZ SPA Settore III: Autobus, Filobus, Treni lillipuziani su ruote gommate (ex Subalpina) 8.00
ALLIANZ SPA Settore IV: Motocarri per trasporto cose (ex Lloyd) 10.00
ALLIANZ SPA Settore IV: Motocarri per trasporto cose (ex Subalpina) 8.00
ALLIANZ SPA Settore IV: Autocarri, con e senza franchigia (ex Lloyd) 9.00
ALLIANZ SPA Settore IV: Autocarri, con e senza franchigia (ex Subalpina) 8.00
ALLIANZ SPA Settore V: Motocicli, Ciclomotori (ex Lloyd) 10.00
ALLIANZ SPA Settore V: Motocicli, Ciclomotori (ex Subalpina, ex Sasa) 8.00
ALLIANZ SPA Settore VI e VII: Operatrici semoventi e Macchine Agricole (ex Lloyd) 10.00
ALLIANZ SPA Settore VI e VII: Operatrici semoventi e Macchine Agricole (ex Subalpina, ex Sasa) 8.00
ALLIANZ SPA Polizze Nuova 4R (ex Lloyd) 10.50
ALLIANZ SPA Polizze Nuova 4R (ex Subalpina, ex Sasa) 10.00
ALLIANZ SPA RC Natanti (ex Lloyd) 10.50
ALLIANZ SPA RC Natanti (ex Subalpina) 8.00
ALLIANZ DIRECT SPA Autovetture, motocicli, camper, autocarri fino a 120 ql 13.00
ALLIANZ SPA Settore III: Autobus, Filobus, Treni lillipuziani su ruote gommate (ex Sasa) 5.00
ALLIANZ SPA Settore IV: veicoli per trasporto cose (autocarri - motocarri per trasporto cose - ciclomotori per trasporto cose) (ex Sasa) 10.00
ALLIANZ SPA Polizza Nautica (ex Sasa) 10.00
Nell’ipotesi di attività di distribuzione svolta nell’ambito di rapporto di collaborazione, il livello provvigionale sopra indicato è riferito all’intermediario avente rapporto diretto con l’impresa di assicurazione, ai sensi dell’art. 9, comma 3, Reg. ISVAP 23/2008.