09/10/2021
Il Decreto Legislativo numero 40 del 28 febbraio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 aprile 2020 e in attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. (21G00047) stabilisce che:
Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. È fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all’atto dell’acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose.
Da quando entra in vigore l’assicurazione obbligatoria per sciare in Italia
La legge sull’assicurazione obbligatoria per sciare in Italia entra in vigore ufficialmente il 1° gennaio 2022. La sanzione di carattere amministrativo prevista per chi non possiede l’assicurazione va da 100 a 150 euro, oltre al ritiro dello skipass.
La legge è un cambiamento radicale rispetto alla precedente normativa che imponeva al gestore degli impianti di stipulare un “contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e a terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore”. Ora è lo sciatore che deve dotarsi di assicurazione con responsabilità civile verso terzi.
Ci sono due possibilità per dotarsi dell’assicurazione obbligatoria per sciare in Italia dal 1° gennaio 2022: il primo è acquistarla contestualmente allo skipass, sia online che alle casse degli impianti, l’altro è stipularla tramite una compagnia assicurativa. Ne esistono diverse, con durate variabili dal giornaliero allo stagionale.
Assicurazione obbligatoria per sciare in Italia
Assicurazione obbligatoria per sciare in Italia: il concorso di colpa
Al netto dell’obbligo di stipula dell’assicurazione RCT per sciare, è il caso di conoscere anche l’articolo 28 del Decreto legislativo che recita:
Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi.
Questo significa che in prima istanza molti degli incidenti che accadono sulle piste verranno presumibilmente considerati come concorso di colpa, a meno di accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Nel caso di concorso di colpa non è garantito che si coprano le spese mediche per sé, e in questo caso potrebbe essere utile stipulare una propria assicurazione infortuni, che però non è obbligatoria.
Altri aspetti della legge di cui tener conto sono il fatto che sarà vietato sciare sotto l’effetto di alcolici (il che potrebbe configurarsi come un’aggravante e annullare le coperture assicurative) così come che il casco da sci sarà obbligatorio sotto i 18 anni.