31/10/2019
Col vertice di maggioranza che si è tenuto ieri a Palazzo Chigi, il Governo ha apportato ulteriori limature al disegno di legge di bilancio 2020. Se per il testo definitivo si dovrà attendere il suo approdo in Parlamento, nella bozza in circolazione viene prevista una rilevante modifica in merito alla determinazione del fringe benefit in caso di auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, vale a dire quelle utilizzate sia a fini aziendali che personali.
Attualmente, ai sensi dell’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente, costituisce fringe benefit il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell’ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente.
Si tratta, quindi, di un importo forfetario, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e dalla reale percorrenza, essendo irrilevante il fatto che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono considerati nel costo di percorrenza fissato dall’ACI (cfr. C.M. 326/97, § 2.3.2.1).
Se al testo della bozza non verranno apportati ulteriori correttivi, il citato art. 51 comma 4 lett. s) del TUIR dovrebbe essere modificato come di seguito: “per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo, si assume l’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile Club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. Il predetto importo si assume nella misura del 30 per cento nel caso di autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo agli agenti e rappresentanti di commercio”.
Pertanto, il fringe benefit sarebbe previsto in misura pari al 100% (non più 30%) dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI. In tal modo verrebbe quindi più che triplicata la tassazione sui dipendenti (ma anche sui collaboratori, compresi gli amministratori-collaboratori), per la parte di reddito relativa al compenso in natura rappresentato dalla concessione in uso promiscuo dell’auto aziendale.