TFS il trattamento di fine servizio

TFS il trattamento di fine servizio Trattamento di fine servizio per impiegati statali, regionali e di enti pubblici. Tutto in unica soluzione e senza aspettare anni. Tassi bassi

22/12/2020

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L'indennità di buonuscita per dipendenti pubblici è un Trattamento di Fine Servizio ( TFS) che corrisponde a una somma d...
06/09/2018

L'indennità di buonuscita per dipendenti pubblici è un Trattamento di Fine Servizio ( TFS) che corrisponde a una somma di denaro liquidata al lavoratore nel momento in cui termina il rapporto di lavoro.

L'importo si ottiene moltiplicando un dodicesimo dell'80% della retribuzione contributiva annua utile lorda – compresa la tredicesima mensilità – percepita alla cessazione dal servizio per il numero degli anni utili ai fini del calcolo, cioè quelli che prevedono la copertura previdenziale prevista dalla legge. Si considera come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi, mentre quella pari o inferiore a sei mesi non viene considerata.

Dal 1° maggio 2014 la retribuzione annua lorda considerata come base del calcolo non può eccedere la soglia di 240.000 euro.

Beneficiari++

Hanno diritto all'indennità di buonuscita i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato incluso nella Gestione Dipendenti Pubblici dell'INPS, assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e che hanno risolto, per qualunque causa, il rapporto di lavoro e quello previdenziale con almeno un anno di iscrizione.

Al personale assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 si applica, invece, la disciplina del Trattamento di Fine Rapporto ( TFR).

Nel caso di personale non contrattualizzato (militari, docenti e ricercatori universitari, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale della carriera diplomatica e prefettizia, personale dei Vigili del fuoco, dipendenti della Camera dei Deputati, del Senato e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, ecc.), si continua ad applicare la disciplina dell'indennità di buonuscita anche se assunto dopo il 31 dicembre 2000.

Al Fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato sono iscritti:

i dipendenti ministeriali;
gli avvocati e procuratori dello Stato;
il personale militare delle Forze armate;
il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo di Polizia Penitenziaria) e militare (Arma dei carabinieri e Guardia di finanza);
i giudici della Corte costituzionale;
i dipendenti della Camera dei deputati, del Senato e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;
i cappellani militari;
i magistrati;
i dipendenti del CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro);
gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari, i coadiutori giudiziari;
i vice pretori ordinari con funzioni giudiziarie;
il personale del Lotto;
i dipendenti del Gran magistero dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
gli insegnanti e gli incaricati annuali delle scuole statali.
Sono iscritte anche altre categorie per effetto di disposizioni di legge oppure per sentenze della Corte costituzionale che hanno dichiarato illegittime alcune norme che le escludevano dal diritto.

In caso di decesso dell'iscritto in attività di servizio (articolo 5, decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032), l'indennità maturata fino a quel momento spetta nell'ordine a:

coniuge superstite e agli orfani;
genitori;
fratelli e sorelle, se a carico dell'iscritto;
eredi testamentari;
eredi legittimi.
Ogni categoria esclude quella successiva.

Nel caso di decesso dopo il collocamento a riposo, la somma maturata a titolo di indennità di buonuscita entra a far parte dell'asse ereditario come ogni altro bene e deve essere corrisposta agli eredi legittimi e/o testamentari secondo le norme che regolano la successione.

Modalità di pagamento++

Ai dipendenti che hanno terminato il servizio e hanno maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2013, il pagamento dell'indennità di buonuscita è corrisposto come segue (articolo 12, comma 7, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78):

in unica soluzione, se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 90.000 euro;
in due rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 90.000 euro e inferiore a 150.000 euro. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro e la seconda è pari all'importo residuo. La seconda somma sarà pagata dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima;
in tre rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è uguale o superiore a 150.000 euro. In tal caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro, la seconda è pari a 60.000 euro e la terza è pari all'importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.
Invece, ai dipendenti che hanno terminano il servizio e hanno maturato i requisiti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2014, il pagamento dell'indennità di buonuscita è corrisposto come segue (articolo 1, comma 484, legge 27 dicembre 2013, n. 147):

in unica soluzione, se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
in due rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all'importo residuo);
in tre rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In questo caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari alla importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.
Come si ottiene++

L'indennità di buonuscita è corrisposta d'ufficio, pertanto il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ottenere la prestazione.

La somma spettante può essere percepita tramite accredito sul conto corrente bancario/postale o altra modalità di pagamento elettronico.

Prescrizione del diritto++

Il diritto all'indennità di buonuscita o a eventuali riliquidazioni e aggiornamenti nel tempo si prescrive sia per gli iscritti sia per i loro superstiti dopo cinque anni dal momento in cui è sorto.

Si può interrompere la prescrizione con un atto rivolto all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici o all'amministrazione di appartenenza che dimostri l'intenzione di avvalersi del diritto.

Passaggio al TFR++

Documentazione++

Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032
Messaggio 9 novembre 2012 n. 18296

Dopo l’entrata in vigore del decreto legge 90/2014, che ha modificato il potere unilaterale di risoluzione del rapporto ...
06/09/2018

Dopo l’entrata in vigore del decreto legge 90/2014, che ha modificato il potere unilaterale di risoluzione del rapporto di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni, e dell’art. 13 della legge 190/2014 (legge stabilità 2015), che ha congelato l’applicazione della penalizzazione, con riferimento ai lavoratori che maturano il diritto a pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, la cui decorrenza della pensione sia successiva al 31 dicembre 2014, erano necessarie alcune precisazioni tecniche sui termini di pagamento della buonuscita.

L’INPS, dopo la circolare n.74, ha finalmente fornito queste ulteriori indicazioni con la circolare n. 154 del 17 settembre 2015, che si pubblica su questa stessa pagina, chiarendo che per il personale che raggiunge la massima anzianità contributiva (42 anni e 6 mesi nel 2015 e 42 anni e 10 mesi dal 2016 per i maschi, mentre per le donne sono 41 anni e 6 mesi nel 2015 e 41 anni e 10 mesi dal 2016) il termine di pagamento della buonuscita è sempre pari non più a 24 mesi, ma a 12 mesi dalla cessazione dal servizio.

Solo in casi residuali il cui trattamento è colpito da riduzioni sulla pensione (taglio dell’1-2% per ogni anno di anticipo rispetto all’età di 62 anni), il termine di pagamento slitta a 24 mesi dalla cessazione dal servizio.

Visto il congelamento dell’applicazione delle riduzioni e penalizzazioni fino al 31 dicembre 2017, il personale che va a riposo si giova quindi di una decorrenza più vantaggiosa rispetto alla precedente per avere in tasca la buonuscita.

Termini in vigore attualmente per liquidare il TFS o TFR nel P.I. dal 01.2014

Per inabilità o decesso 15 gg- +90 gg
per limiti di età /cessazione d’ufficio 12 mesi +90 gg
per dimissioni volontarie 24 mesi +90 gg
per scadenza contratti a termine 12 mesi +90 gg
per risoluzione unil. max anz. contr. 12 mesi + 90 gg
Rateizzazioni del TFS o TFR dal 1.01.2014

prima rata fino a 50 mila €
seconda rata importo lordo compreso tra 50 e 100 mila €
terza rata importo oltre 100 mila € DIPARTIMENTO POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI”

Indirizzo

Via De Amicis 3
Palermo
90143

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