10/07/2019
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«Nell’arco di 6 mesi abbiamo valutato l’impatto della misura del (d.l. n. 4 del 28 gennaio 2019 conv. l. n. 26 del 28 marzo 2019) e le cose che non funzionavano. Così con il (d.l. n. 34 del 30 aprile 2019 conv. l. n. 58 del 28 giugno 2019) abbiamo inserito un emendamento per risolvere un problema di equità sociale che riguardava padri di famiglia, donne e giovani che, rimasti senza lavoro, non potevano accedere al RdC perché il loro risultava superiore a €9360. Questo succedeva perché il calcolo dell'ISEE è effettuato sui redditi percepiti negli anni precedenti (e non nell’anno corrente), ma alcuni, in questi mesi, avevano segnalato di aver perso il lavoro nell’anno corrente (e non negli anni precedenti): quindi abbiamo rivisto questa misura e da oggi se la situazione reddituale del nucleo familiare è diminuita rispetto al dato ISEE di almeno il 25% o uno dei due componenti del nucleo familiare nei 18 mesi precedenti ha perso il lavoro può richiedere l'“ ” e accedere al RdC se con questo nuovo ISEE rispetta i requisiti.».
[Adattamento dell’intervento del 10/07/2019 del Ministro dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Capo Politico del MoVimento 5 Stelle alla “presentazione della relazione annuale dell’INPS" con il nuovo Presidente dell’ente ]
Inoltre, l' - con la circ. n. 100 del 5 luglio 2019, riscrivendo parte della precedente circ. n. 43 del 20 marzo 2019 - ha fatto chiarezza sulle novità emerse dopo la conversione in legge del decreto: «Dopo la conversione della legge viene meno anche l’esclusione dal reddito di cittadinanza dei nuclei familiari che abbiano tra i componenti persone disoccupate per dimissioni volontarie: l’esclusione sarà limitata infatti al solo componente disoccupato.».
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