20/02/2025
Catastrofi Naturali, nessuna proroga.
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Assicurazioni catastrofali, varato il decreto attuativo. Nessuna proroga. Confermato il termine del 31 marzo 2025. Il punto della situazione
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MILANO - Il dado è tratto. Dopo il decreto "Milleproroghe", che ha fatto slittare al 31 marzo prossimo il termine ultimo per l'obbligo di sottoscrizione delle cosiddette polizze catastrofali, è arrivato in dirittura d'arrivo il decreto attuativo, convertito in Legge. Gli emendamenti - per un ulteriore rinvio - sono stati tutti o ritirati o respinti già prima di giungere al Senato. Le imprese italiane saranno, dunque, chiamate obbligatoriamente a stipulare tali coperture assicurative.
Come noto, l'obiettivo è quello di tutelare il tessuto produttivo dalle conseguenze derivanti da alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti e frane. In sostanza, però, lo Stato solleva se stesso dal sostenere i risarcimenti in caso di catastrofi naturali.
Facciamo un po' di chiarezza.
La norma prevede l'obbligo di assicurare i beni iscritti o iscrivibili nello Stato patrimoniale come immobili, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, mobilio, ecc. Rimarrebbero esclusi dall’obbligo i mezzi targati, i computer d’ufficio, le stampanti, le altre dotazioni di ufficio, scaffalature di magazzino, ecc.
La Legge, inoltre, stabilisce il concetto di evento calamitoso e catastrofale, distinguendo fra tre casi: 1) alluvione, inondazione ed esondazione; 2) sisma; 3) frana. Devono essere considerate come singolo evento - si legge nel testo - le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
In ordine alla franchigia, si specifica che questa non può superare il 15% fino ad una copertura assicurativa di 30 milioni di euro. Tre le fasce assicurative con tre massimali: fino a 1 milione di somma assicurata, indennizzo pari alla somma assicurata; da 1 a 3 milioni, indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata; libera contrattazione, oltre.
Ad essere obbligati alla sottoscrizione della polizza sono tutte le imprese o stabili organizzazioni (comprese le ditte individuali), ad esclusione delle attività agricole e dei professionisti (avvocati, medici, architetti, ecc.).
Per quanti non adempieranno all'obbligo non sono previste sanzioni pecuniarie. Tuttavia, costoro perderanno il diritto a contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.
Luigi Giorgetti