Risk Consulting Broker

Risk Consulting Broker RISK CONSULTING BROKER SRL è una società di brokeraggio assicurativo che è in grado di operare ,tramite una rete di partne,su tutto il territorio nazionale

RISK CONSULTING BROKER SRL è una società di brokeraggio assicurativo iscritta alla sezione B del Registro Unico dell’IVASS al n. B000456436, e rappresenta un nuovo punto di riferimento nella mediazione assicurativa, in grado di fornire a tutti i propri clienti servizi ad alto valore aggiunto in perfetta sintonia con le dinamiche evolutive del mercato e con la loro ricerca di soddisfazione. Il ruol

o del broker di assicurazione è disciplinato dal Codice delle Assicurazioni private (Dlgs. 209/2005) ed è sottoposto a severi controlli e verifiche da parte dell’organo di Vigilanza IVASS. La società si avvale di tecniche avanzate di gestione del rischio, ed è in grado di operare, tramite una rete di partner, su tutto il territorio nazionale. La nostra scelta è orientata all’indipendenza, liberi nelle decisioni e nelle iniziative, volte sempre ad assicurare il meglio ai nostri clienti che sono per noi il valore più grande. RISK CONSULTING BROKER offre un servizio estremamente personalizzato per ogni cliente contribuendo a creare valore ottimizzando il rapporto costi/benefici dei programmi assicurativi gestiti. Analizziamo il rischio da assicurare;
Individuiamo gli strumenti più idonei per prevenirlo ed attenuarne le conseguenze;
Ricerchiamo ed individuiamo le migliori condizioni per il cliente ai migliori tassi del mercato: il miglior rapporto tra costi e benefici;
Definiamo le specifiche contrattuali e la gestione dei contratti assicurativi
Gestiamo gli aspetti legati agli eventuali sinistri;
Aggiorniamo costantemente le coperture assicurative in relazione al mutamento dei rischi (evoluzione dei tempi e/o della dinamica del cliente);

19/01/2017

Part 2 of our 2016 Transparency Chronicles

11/04/2016

In caso di caduta di calcinacci l'amministratore di condominio è responsabile

Responsabilità medica: se l'intervento è routinario è il medico a dover provare l'assenza di colpa.di Valeria Zeppilli –...
27/01/2016

Responsabilità medica: se l'intervento è routinario è il medico a dover provare l'assenza di colpa.

di Valeria Zeppilli – Con la sentenza numero 885/2016, depositata il 20 gennaio, la terza sezione civile della Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di responsabilità medica, sancendo che in presenza di interventi sanitari cd. "routinari" è il professionista a .dover provare l'assenza di colpa.
Fonte: (www.StudioCataldi.it)

AMMINISTRATORE  DI CONDOMINIO IN PERICOLO !!!
03/12/2015

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO IN PERICOLO !!!

Secondo il quotidiano finanziario “Börse Zeitung”, la Volkswagen avrebbe sottoscritto una polizza D&O con  un consorzio ...
18/10/2015

Secondo il quotidiano finanziario “Börse Zeitung”, la Volkswagen avrebbe sottoscritto una polizza D&O con un consorzio guidato dalla compagnia Zurich per un importo di € 500 milioni.
Una goccia nel mare se si considera che il danno totale di Volkswagen è stato valutato a € 6.500.000.000, senza tener conto della valenza dello scandalo in USA che potrebbe portare l’ammontare dei danni a circa € 18.000.000.000.

OGGI  cessa l’obbligo di esposizione del contrassegno di assicurazione r.c. auto su tutti i veicoli a motore, ma ATTENZI...
18/10/2015

OGGI cessa l’obbligo di esposizione del contrassegno di assicurazione r.c. auto su tutti i veicoli a motore, ma ATTENZIONE ricorda che resta fermo l’obbligo, previsto dall’articolo 180 del Codice della strada, di tenere a bordo del veicolo il certificato di assicurazione vale a dire il documento che attesta la regolarità della copertura.
In caso di controlli delle autorità pubbliche, gli automobilisti possono dimostrare di avere ottemperato all’obbligo di assicurazione esibendo l’attestazione dell'avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio, che prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato a seguito di consultazione della banca dati delle coperture r.c. auto.

09/10/2015

Il 14 Agosto 2014 è stato introdotto – anche per il personale addetto alla Sanità - l’obbligo di sottoscrivere una polizza RCProfessionale. La legge prevede che “.. il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. (D.L.13/8/2011, n. 138, convertito nella Legge 14 settembre 2011, n. 148 art. 3 comma 5 lettera e).
Verifica la tua polizza sul sito www.rcprofessionisti.net

08/10/2015

La nuova divisone specializzata in Cauzioni & Fidejussioni:
Velocità
Competenza

05/10/2015

Auto: al via il nuovo passaggio di proprietà. Ecco cosa fare

Il fatto di  cronaca riportato dal Corriere della Sera ci offre l’occasione di ricordare ai nostri lettori la Polizza di...
05/10/2015

Il fatto di cronaca riportato dal Corriere della Sera ci offre l’occasione di ricordare ai nostri lettori la Polizza di responsabilità civile del Capofamiglia.
La norma del Codice Civile è estremamente chiara: “Il Padre e la Madre, o il Tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela, che abitano con essi.” Art. 2048 c.c. I.comma
I sacrifici che facciamo per garantire alla nostra famiglia la sicurezza hanno la necessità di essere “assicurati”.
Gli atti, talvolta inconsapevoli, compiuti dai componenti della nostra famiglia che possono arrecare danni a Terzi sono innumerevoli, ma i più importanti e quelli che solitamente sono riportati nelle condizioni di Polizza sono :
i danni derivanti dalla conduzione dell’abitazione e delle relative pertinenze, impianti, giardini e attrezzature; se siamo proprietari dell’abitazione e ci viviamo, siamo allo stesso tempo conduttori e quindi responsabili di tutti i danni a Terzi che ne possono derivare. Se siamo inquilini in affitto abbiamo comunque una responsabilità in relazione alla conduzione dell’appartamento.
i danni da spargimento di acqua che possono derivare da una nostra distrazione, ad esempio, nel caso in cui lasciassimo scorrere l’acqua uscendo di casa (da non confondere con i danni da acqua condotta che derivano da una rottura accidentale delle tubazioni dell’appartamento e che arrecano danni ai Terzi confinanti ma che sono indennizzabili, solo dalla Responsabilità Civile per la Proprietà del Fabbricato).
i danni derivanti da fatti illeciti o dolosi dei figli minori (il caso tragicamente richiamato dall’articolo)
i danni derivanti dalla pratica di attività del tempo libero (la caduta accidentale di un vaso durante il travaso di una pianta che danneggia l’auto parcheggiata)
i danni causati a Terzi dai figli minorenni per la guida di autoveicoli o natanti; (se all’insaputa dei genitori il figlio utilizza l’autovettura e causa danni a Terzi derivanti dalla circolazione del veicolo)
i danni causati a Terzi dalla proprietà, dal possesso, dall’uso di veicoli non soggetti all’obbligo di assicurazione( per esempio una bicicletta o un natante non soggetto all’obbligo di assicurazione)
i danni causati a Terzi dai prestatori di lavoro con regolare contratto (ad esempio dalla collaboratrice domestica, proteggendoci anche dalle azioni di regresso dell’INAIL e dall’INPS in caso di infortunio del dipendente)
i danni causati a Terzi dall’incendio, scoppio o esplosione del serbatoio o dell’impianto dei veicoli a motore di proprietà quando questi non sono considerati circolanti circolanti e quindi si trovino in aree private o recintate.
i danni causati a Terzi dall’incendio, scoppio o esplosione di beni dell’Assicurato

L’assicurazione copre anche i proprietari di animali domestici che a norma del Codice Civile sono responsabili dei danni causati: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito” Art. 2052 c.c.

05/10/2015
05/10/2015

GARANTISCI LA TUA FAMIGLIA
Con la polizza RC del Capofamiglia

Indirizzo

Via San Giacomo 15
Naples
80133

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