05/10/2015
Il fatto di cronaca riportato dal Corriere della Sera ci offre l’occasione di ricordare ai nostri lettori la Polizza di responsabilità civile del Capofamiglia.
La norma del Codice Civile è estremamente chiara: “Il Padre e la Madre, o il Tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela, che abitano con essi.” Art. 2048 c.c. I.comma
I sacrifici che facciamo per garantire alla nostra famiglia la sicurezza hanno la necessità di essere “assicurati”.
Gli atti, talvolta inconsapevoli, compiuti dai componenti della nostra famiglia che possono arrecare danni a Terzi sono innumerevoli, ma i più importanti e quelli che solitamente sono riportati nelle condizioni di Polizza sono :
i danni derivanti dalla conduzione dell’abitazione e delle relative pertinenze, impianti, giardini e attrezzature; se siamo proprietari dell’abitazione e ci viviamo, siamo allo stesso tempo conduttori e quindi responsabili di tutti i danni a Terzi che ne possono derivare. Se siamo inquilini in affitto abbiamo comunque una responsabilità in relazione alla conduzione dell’appartamento.
i danni da spargimento di acqua che possono derivare da una nostra distrazione, ad esempio, nel caso in cui lasciassimo scorrere l’acqua uscendo di casa (da non confondere con i danni da acqua condotta che derivano da una rottura accidentale delle tubazioni dell’appartamento e che arrecano danni ai Terzi confinanti ma che sono indennizzabili, solo dalla Responsabilità Civile per la Proprietà del Fabbricato).
i danni derivanti da fatti illeciti o dolosi dei figli minori (il caso tragicamente richiamato dall’articolo)
i danni derivanti dalla pratica di attività del tempo libero (la caduta accidentale di un vaso durante il travaso di una pianta che danneggia l’auto parcheggiata)
i danni causati a Terzi dai figli minorenni per la guida di autoveicoli o natanti; (se all’insaputa dei genitori il figlio utilizza l’autovettura e causa danni a Terzi derivanti dalla circolazione del veicolo)
i danni causati a Terzi dalla proprietà, dal possesso, dall’uso di veicoli non soggetti all’obbligo di assicurazione( per esempio una bicicletta o un natante non soggetto all’obbligo di assicurazione)
i danni causati a Terzi dai prestatori di lavoro con regolare contratto (ad esempio dalla collaboratrice domestica, proteggendoci anche dalle azioni di regresso dell’INAIL e dall’INPS in caso di infortunio del dipendente)
i danni causati a Terzi dall’incendio, scoppio o esplosione del serbatoio o dell’impianto dei veicoli a motore di proprietà quando questi non sono considerati circolanti circolanti e quindi si trovino in aree private o recintate.
i danni causati a Terzi dall’incendio, scoppio o esplosione di beni dell’Assicurato
L’assicurazione copre anche i proprietari di animali domestici che a norma del Codice Civile sono responsabili dei danni causati: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito” Art. 2052 c.c.