Studio Professionale

Studio Professionale I Migliori: Agenti Immobiliari - Commercialisti - Avvocati - Notai - Amministratori Condominiali - A Principale studio immobiliare di categoria del settore.

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hanno deciso di unire le migliori caratteristiche di ognuno di loro per metterle a disposizione della clientela costituendo così lo Studio Professionale. Esperti e Dinamici Professionisti che hanno messo in gioco la loro cultura professionale di decenni al servizio dello S

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Studio Professionale l'elite della Professionalità ! Lo STUDIO PROFESSIONALE IMMOBILIARE è il punto di riferimento per le famiglie italiane. Associata alla Fiaip con circa 12mila associati, 18mila immobiliari, e più di 60mila operatori del settore tra immobiliari, turistici, mediatori creditizi, promotori immobiliari, amministratori e gestori di beni immobili. La presenza capillare su tutto il territorio nazionale, operata attraverso 20 sedi regionali e 105 collegi provinciali, rappresenta per gli associati un punto di informazione e di consulenza professionale nonché di difesa sindacale degli interessi della categoria. Fiaip, da più di 30 anni, oltre ad essere fra le più grandi e dinamiche Federazioni di categoria Europee, è anche accreditata presso il Parlamento Europeo. In Italia è referente tecnica dell'O.P.M.I. Osservatorio Parlamentare del Mercato Immobiliare, che raccoglie l'adesione di numerosi tra deputati e senatori sia di maggioranza che di opposizione. Il dialogo e le proposte, con tutti i componenti dell'OPMI, parimenti alla fattiva e concreta attività politico sindacale intrapresa dai dirigenti nazionali, ha fatto si che alcune proposte Fiaip si trasformassero in emendamenti presentati e, in molti casi, approvati dal Parlamento e dal Governo a beneficio della categoria.

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16/04/2016

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16/04/2016

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23/03/2016

NUOVE NORME RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE

La Legge di stabilità per il 2016 ha modificato le norme relative alla registrazione dei contratti di locazione. Infatti, con il comma 59 è stato sostituito l’articolo 13 della L. 431/1998, rubricato “Patti contrari alla legge”, prevedendo, in materia di locazione non di “tipo commerciale”:

la nullità di “ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato”;
l’obbligo da parte del locatore di provvedere alla registrazione, entro il perentorio termine di trenta giorni, del contratto di locazione;
l’obbligo, sempre in capo al locatore, entro i successivi sessanta giorni, di comunicare, al conduttore ed all’amministratore del condominio, l’avvenuta registrazione del contratto.
Ne discende che, a partire dal 1º gennaio:

la registrazione dei contratti di locazione presso l’Agenzia delle entrate deve essere realizzata dal proprietario dell’immobile entro e non oltre i trenta giorni dalla data di stipula del contratto stesso;
la comunicazione al conduttore ed all’amministratore di condominio dell’avvenuta registrazione deve avvenire, sempre da parte del proprietario dell’immobile, entro e non oltre i successivi sessanta giorni dalla data di stipula del contratto.
Sebbene la Legge non specifichi come debba avvenire tale comunicazione si consiglia alternativamente l’invio:

di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
tramite posta elettronica certificata.
Così, ad esempio, il proprietario dell’immobile per il quale è stato stipulato un contratto di locazione in data 4 marzo 2016 deve:

registrare il contratto stesso presso l’Agenzia delle entrate entro il 3 aprile 2016;
comunicare l’avvenuta registrazione, al conduttore ed all’amministratore di condominio, entro il 2 giugno, ponendo che la registrazione sia avvenuta l’ultimo giorno utile.
In caso di mancata registrazione, il contratto si considera inesistente ed il mancato pagamento del canone non dà luogo ad un procedimento di sfratto, ma solo ad una causa ordinaria di occupazione senza titolo. Nei casi di nullità, il conduttore, entro sei mesi dalla riconsegna dell’immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato.

Infine, si evidenzia che il locatore ed il conduttore devono corrispondere l'imposta di registro in misura uguale. La Legge, infatti, ammette una diversa pattuizione in modo che sia solo il proprietario dell’immobile a farsi carico delle spese, ma non è ammessa la pattuizione contraria.

Pertanto, pare di potersi affermare che, in caso di mancato pagamento, l'Agenzia delle entrate può richiedere il pagamento dell'imposta, compresa di interessi e sanzioni, solo al proprietario. In tal caso la sanzione va dal 120 al 240 per cento dell’imposta dovuta per il pagamento in ritardo.

Ai fini delle imposte dirette, invece, l’omessa registrazione determina l’esistenza di un canone uguale al 10 per cento del valore dell’immobile e la presunzione del rapporto di locazione per i 4 periodi di imposta antecedenti.

22/03/2016

Prescrizione cartelle equitalia, tutto quello che devi sapere

Redazione 21.03.2016 Burocrazia

Le cartelle che Equitalia spedisce per riscuotere un credito, infatti, sono soggette a prescrizione e dunque possono non essere pagare se è trascorso un certo numero di anni dal momento in cui è maturato il credito di cui viene richiesto il pagamento.

Tra le indicazioni che le cartelle devono riportare, infatti, oltre all’elenco degli importi richiesti e alla loro causale vie è anche l’anno in cui quegli importi sono maturati ed è proprio da quell’anno che scatta la prescrizione.

La prescrizione rende inesigibili le somme richieste dopo precise scadenze e questo significa che le cartelle devono essere pagate 3 anni a decorrere dall’anno successivo a quello in cui ha avuto origine il credito richiesto se si tratta di bollo auto; entro 5 anni a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è maturato il credito richiesto se si tratta di contributi INPS e INAIL, di contributi relativi alla gestione separata, di imposte locali (Tasi, Tari, Tosap, Ici e Imu), di multe stradali o di sanzioni per omesso o ritardato versamento di contributi e altre sanzioni; entro 10 anni a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è sorto il credito richiesto se si tratta Irpef, Iva, imposta di registro, canone Rai.La scadenza dei 3, 5 o 10 anni è riferita al 31 dicembre del terzo, quinto o decimo anno. Nel caso di diritti vantati da Camere di Commercio è dubbio se la prescrizione sia di 10 anni o di 5 (come qualche tribunale ha talora sentenziato).

La prescrizione può essere interrotta da Equitalia attraverso raccomandata a/r o con Posta certificata (la posta semplice invece non interrompe la prescrizione) con cui venga notificata la medesima cartella di pagamento o un’intimazione di pagamento o un atto di pignoramento o (ma quest’ultimo caso è dubbio) il preavviso di iscrizione di fermo del veicolo o di ipoteca sull’immobile. In ciascuno di questi 4 casi il termine di prescrizione inizia a decorrere nuovamente dal giorno successivo alla notifica.

La prescrizione può essere scissa all’interno di una stessa cartella nel caso in cui quest’ultima richieda il pagamento di crediti soggetti a termini di prescrizione diversi. Ove una cartella richieda pagamenti di crediti in parte già prescritti ed in parte ancora no, essa resta valida solo per questi ultimi, mentre non occorre darle corso per i primi.

La prescrizione è sempre di 10 anni se la cartella viene contestata davanti a un giudice, perché in questo caso scatta il termine di prescrizione della sentenza (definitiva) con cui il giudice ha deciso e tale termine è appunto di 10 anni che decorrono dal momento in cui il verdetto è definitivo (non può cioè essere più contestato davanti a un altro giudice).

In caso di smarrimento della cartella si può sempre chiedere allo sportello di Equitalia la stampa dell’estratto di ruolo e se quest’ultimo indica delle cartelle che il contribuente ritiene non essergli state mai notificate, può essere impugnato davanti al giudice.

Quando la prescrizione è compiuta, ogni azione intrapresa da Equitalia può essere bloccata con un ricorso al giudice ma è sempre bene attivarsi anzitutto per far rilevare che la prescrizione è compiuta, chiedendo lo sgravio della cartella di pagamento. Tale richiesta può essere inviata tramite raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata a chi vanta il credito e si è rivolto ad Equitalia per ottenerlo e alla stessa Equitalia, per conoscenza, e può essere presentata in carta semplice, esente da bollo, firmata dallo stesso contribuente senza bisogno di difensore tecnico. Tale iniziativa non compromette la possibilità di ricorrere davanti ad un giudice, ricorso che resta necessario nel caso i destinatari della richiesta stessa non diano risposta (perché in questo caso il silenzio non vale assenso).

Indirizzo

(Via San Giorgio Vecchio, 90) (Via Medina, 13)
Naples
80133

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