28/07/2026
Il 28 luglio è arrivata una raccomandata. Il 29 luglio lo studio ha chiuso per ferie. A settembre, il cliente ha trovato il curatore fallimentare fuori dalla porta.
Vi racconto una storia (i nomi sono di fantasia, la dinamica no: è il tipo di sinistro che vediamo sempre più spesso).
Viaggi Mondo S.r.l., tour operator, ha la sede legale presso lo studio del proprio commercialista. Una prassi diffusissima, quasi automatica per moltissime PMI italiane.
La società attraversa da mesi una tensione di liquidità: paga i fornitori, ma con ritardo sistematico. Il commercialista lo sa, lo vede ogni mese nei conti. Nulla di apparentemente irreversibile.
Il 28 luglio, la segretaria dello studio riceve una raccomandata indirizzata a Viaggi Mondo. Mittente: un fornitore che chiede la dichiarazione dello stato d'insolvenza per mancato pagamento. La busta viene posata sulla scrivania del commercialista.
Il giorno dopo, lo studio chiude per ferie.
Nessuno apre la raccomandata. Nessuno avvisa il cliente. Nessuno attiva alcuna procedura.
Viaggi Mondo, ignara di tutto, prosegue la propria attività per l'intera estate convinta di avere ancora margine per sistemare la situazione con i propri mezzi.
A settembre, alla riapertura dello studio, la sorpresa: il Tribunale ha già nominato il curatore fallimentare. La società si ritrova la porta sigillata.
Le conseguenze — e i due fronti di responsabilità
Viaggi Mondo cita in giudizio il proprio commercialista per danni: 15 milioni di euro.
Il primo fronte è il più evidente: il commercialista, in quanto domiciliatario della sede legale, aveva una posizione di garanzia rispetto alla corrispondenza destinata al cliente. La mancata trasmissione tempestiva di una raccomandata che avrebbe potuto attivare gli strumenti di allerta del Codice della Crisi è già, di per sé, un profilo di grave negligenza professionale.
Ma c'è un secondo fronte, meno immediato ma non meno rilevante: perché nessuno, nei mesi precedenti, ha segnalato a Viaggi Mondo la necessità di dotarsi di adeguati assetti organizzativi ex art. 2086 c.c.?
L'obbligo di istituire quegli assetti è, formalmente, dell'imprenditore. Ma un commercialista che ha un incarico di consulenza continuativa, che vede ogni mese i ritardi nei pagamenti, che è nella posizione privilegiata per percepire i segnali di crisi prima che diventino irreversibili, e che non solleva mai il tema con il cliente, si espone a un rischio ulteriore: quello di non aver esercitato la diligenza qualificata che il proprio mandato professionale implica (art. 1176, comma 2, c.c.). Non aver segnalato, non aver messo il cliente in condizione di attivare per tempo composizione negoziata o altri strumenti di gestione della crisi, diventa un secondo capo d'accusa, distinto dalla mera negligenza operativa della raccomandata smarrita.
Il vero problema non è l'errore. È non essere protetti dall'errore — su nessuno dei due fronti.
Nessun professionista è infallibile. Una segretaria in ferie, una raccomandata dimenticata, un segnale di crisi non colto per tempo: sono eventi che possono accadere in qualsiasi studio, per quanto organizzato. La differenza tra chi resta in piedi e chi perde tutto non sta nell'aver commesso l'errore, ma nell'aver previsto che l'errore, prima o poi, sarebbe potuto capitare.
Eppure, ancora oggi, moltissimi commercialisti guardano alla RC Professionale come a un costo evitabile, ripetendo la frase più pericolosa della professione:
"Tanto a me non capiterà mai."