16/07/2026
Nuove regole contro il greenwashing
STOP AL GREENWASHING: Dal 27 settembre 2026 cambia tutto!
Il Dlgs 30/2026 introduce nel sistema giuridico italiano una disciplina molto più stringente
per contrastare il fenomeno del greenwashing, recependo la Direttiva UE 2024/825 sulla
responsabilizzazione dei consumatori nella transizione verde.
Il decreto è già in vigore dal 24 marzo, ma diventerà operativo a tutti gli effetti dal 27
settembre 2026, per consentire alle imprese di familiarizzare con le nuove regole e
adeguare la propria comunicazione.
L’obiettivo? Inserirsi nel quadro delle politiche europee a tutela del consumatore,
incidendo direttamente sulla disciplina delle pratiche commerciali scorrette prevista dal
Codice del Consumo (Dlgs 2026/2005), in particolare sulla Parte II (dedicata a
informazioni, pratiche commerciali e pubblicità).
Le Novità: Nuove definizioni e stop ai “furbetti”
La prima grande innovazione riscrive l’articolo 18 del Codice del Consumo, introducendo
definizioni chiarissime per tracciare un confine netto tra informazione reale e fuffa
pubblicitaria:
Asserzione ambientale (environmental claim): Qualsiasi messaggio, marchio o
rappresentazione non obbligatoria che affermi o implichi che un prodotto, un brand o un
operatore economico ha un impatto positivo (o nullo) sull’ambiente, è meno dannoso di
altri, o ha migliorato il proprio impatto nel tempo.
Asserzioni generiche vs certificate: Vengono definite chiaramente le nozioni di etichetta di
sostenibilità e sistema di certificazione per distinguere le informazioni verificabili da quelle
vaghe.
Pratiche ingannevoli e “Black List” (Art. 21,22 e 23)
Le maglie della legge si stringono:
Informazioni infondate. È considerata pratica ingannevole la comunicazione di
informazioni ambientali non veritiere che spingono il consumatore a prendere una
decisione d’acquisto che non avrebbe altrimenti preso.
Confronti poco trasparenti (Art.23): Se un’azienda mette a confronto diversi prodotti sul
piano ambientale o sociale, deve spiegare chiaramente come è stato fatto il confronto e se
i dati sono aggiornati. Omettere questo dettaglio diventa una pratica scorretta.
La Black List (Art.23): entrano nella lista nera delle pratiche sempre vietate:
Esibire un’etichetta di sostenibilità non basata su un sistema di certificazione approvato.
Formulare asserzioni ambientali generiche (es. “ecologico”, “green”, “amico della natura”)
senza prove scientifiche e verificabili.