08/02/2016
Tribunale di Pescara: Il Giudice condanna la banca alla restituzione di euro 428.464,98 € alla società, revoca il decreto ingiuntivo avanzato dalla banca, dichiara l'illegittimà della segnalazione del nominativo degli opponenti alla Centrale Rischi e, per l'effetto, ordina l'immediata cancellazione, condanna per colpa grave e risarcimento danni la banca al pagamento nei confronti della società di euro 40.000,00 € condanna la banca al pagamento delle spese processuali in favore degli opponenti alla somma di euro 21.387,00 €.
Con la Sentenza n. 1276 del 23/07/2015 il Tribunale di Pescara ha recentemente condannato una banca alla restituzione in favore di uno dei suoi correntisti della somma di Euro 428.464,98 a causa di gravi irregolarità rinvenute nei rapporti in essere. Nel caso di specie, è stata addirittura la Banca a percorrere le vie legali presentando un decreto ingiuntivo nei confronti di un’azienda cliente, al fine di recuperare il presunto credito asseritamente vantato nei suoi confronti. Ebbene il Giudice, nel giudizio di opposizione che è seguito al d.i., dopo aver verificato i conteggi attraverso l’ausilio di un CTU, ha ribaltato la situazione ordinando alla Banca di restituire la somma di € 428.468,94 Questo perché il CTU nominato dal Giudice per calcolare la reale consistenza del debito del cliente ha, invece, ribaltato la situazione “debito-credito” per la nullità di varie clausole contrattuali relative all’illegittimo rinvio ai cd. “usi piazza”, all’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori a fronte di una capitalizzazione annuale degli interessi creditori, e alla mancanza di una valida pattuizione delle CMS ed altri oneri e spese, applicati dalla banca ma non espressamente pattuiti e sottoscritti dal cliente. In conseguenza di ciò, la banca da creditrice si è trovata ad essere debitrice dell’azienda cliente con il Giudice che l’ha condannata alla restituzione della somma di Euro 428.464,98 oltre interessi legali, unitamente al risarcimento dei danni nei confronti del cliente – liquidati in ulteriori Euro 40.000 – a causa dell’illegittima segnalazione in Centrale Rischi effettuata dalla Banca, segnalazione che pertanto dovrà essere cancellata. Tale Sentenza dimostra ancora una volta l’importanza di far verificare da un Consulente specializzatoTribunale di Pescara: Il Giudice con sentenza n.1276 15 del 23 07 2015, condanna la banca alla restituzione di euro 428 464 98 alla società, revoca il decreto ingiuntivo avanzato dalla banca, dichiara l'illegittimà della segnalazione del nominativo degli opponenti alla Centrale Rischi e, per l'effetto, ordina l'immediata cancellazione, condanna per colpa grave e risarcimento danni la banca al pagamento nei confronti della società di euro 40 000 00, condanna la banca al pagamento delle spese processuali in favore degli opponenti alla somma di euro 21 387 00 la regolarità dei rapporti che si hanno con le banche.
http://www.delittodiusura.it/website/data/sentenze/tribunale%20di%20pescara%20sentenza%20n_1276-15%20del%2023_07_15.pdf