16/09/2026
Dal 1° gennaio 2024 una polizza fideiussoria scansionata, in gara, non è una polizza.
L'art. 106 comma 3 del DLgs 36/2023 chiede che la garanzia sia emessa e firmata digitalmente. "Emessa" significa che il documento nasce digitale. Un PDF ricavato dalla scansione di un foglio firmato a mano è una copia informatica di un originale analogico, e il Consiglio di Stato lo ha trattato alla stregua di una garanzia mai presentata (Sez. V, sent. n. 2472 del 24 marzo 2026).
La seconda parte della norma riguarda il controllo. La stazione appaltante deve poter verificare la garanzia per via telematica presso l'emittente, oppure la polizza va gestita su piattaforme che operano con tecnologie basate su registri distribuiti, conformi alle caratteristiche stabilite da AgID. Le piattaforme le mettono a disposizione i soggetti emittenti, e l'accesso per le verifiche non deve comportare oneri per l'amministrazione.
Sulla riduzione del 10% prevista dal comma 8 c'è un equivoco frequente. Non basta che la polizza transiti da una piattaforma: ANAC ha chiarito che lo sconto spetta quando la piattaforma gestisce l'intero ciclo di vita della garanzia, dall'emissione allo svincolo, comprese verifica e gestione.
Il quadro tecnico si sta ancora assestando. A gennaio 2026 AgID ha aggiornato le regole tecniche sulle piattaforme di approvvigionamento digitale; i gestori con certificazione in scadenza hanno avuto 30 giorni per trasmettere il piano di adeguamento e 180 per completare gli interventi. Lo stato di certificazione si consulta nel registro tenuto da ANAC. Un limite va tenuto presente: alle piattaforme compete la validazione tecnica del certificato, non la validità civilistica della garanzia.
Prima di caricare il documento, due domande al garante bastano a evitare l'esclusione. La polizza nasce digitale? Dove potrà verificarla la stazione appaltante?
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