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Dolo dell’assicurato e onere della provaA seguito di un incendio si distrugge un capannone. Viene attivata la perizia co...
27/11/2024

Dolo dell’assicurato e onere della prova

A seguito di un incendio si distrugge un capannone. Viene attivata la perizia contrattuale, il cui verbale accerta il diritto all'indennizzo in favore dell’Assicurato.

La detta causa civile venne sospesa, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione del giudizio penale instaurato nei confronti dell'amministratore e del socio della Società.

Si arriva alla pronuncia della Corte di Cassazione:

“La Corte d'appello territoriale afferma che, oltre a quanto risultante dalla sentenza penale di assoluzione (e quindi dai relativi atti) sarebbe stata necessaria, al fine di consentire la realizzazione della previsione della clausola contrattuale secondo la quale la liquidazione dell'indennizzo era subordinata alla prova dell'assenza di dolo dell'assicurato, la prova di ulteriori elementi a discarico, dimostrativi e comunque corroboranti l'insussistenza del dolo degli imputati e quindi, per fare propendere, in ambito civile, per la totale assenza di responsabilità a loro carico.”

Non avendo l’assicurato potuto fornire altri elementi (in quanto l’assoluzione dei predetti è avvenuta ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen..) nulla gli è dovuto.

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Ulteriori considerazioni e la documentazione allegata potete scaricarla da: 👉 https://assiweb.net/news/
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21/11/2024

Assicurazione postuma decennale obbligatoria ex art 4 D. Lgs. 122-2005

Il fatto: si staccano dall’ultimo piano di un edificio alcune lastre in marmo, precipitando nel giardino comune.

In funzione di ciò il condominio faceva valere la garanzia base dell’assicurazione postuma decennale obbligatoria ex art. 4 d.lgs. 122/2005 e art. 1669 c.c., che prevedeva obbligatoriamente l’indennizzo “dei danni conseguenti alla rovina parziale ed ai gravi difetti costruttivi che compromettano la stabilità e/o agibilità dell’edificio”, richiamando espressamente l’art. 1669 c.c.

I Giudici di merito:

Il Tribunale di 1^ grado dava ragione al condominio, mentre la Corte di appello respingeva la richiesta dello stesso.

La Corte di Cassazione:

… la corte territoriale, dopo aver confutato l’interpretazione data al contratto dal giudice di primo grado, rilevando che quest’ultimo aveva fatto ricorso “ad una propria ricostruzionedella strutturalità, trascurando di servirsi interamente della diversa e compiuta definizione adottata dai contraenti”, è pervenuta alla conclusione che “l’evento lesivo sta al di fuori della sfera di protezione della garanzia” e tale conclusione, essendo fondata su unainterpretazione contrattuale intrinsecamente tutt’altro che implausibile, si sottrae al sindacato di questa corte.

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Reato dell’assicurato – Validità o meno della garanzia assicurativaUn istruttore conveniva in giudizio la Federazione Nu...
27/09/2024

Reato dell’assicurato – Validità o meno della garanzia assicurativa

Un istruttore conveniva in giudizio la Federazione Nuoto al fine di ottenere la copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni cagionati, in occasione di un allenamento, ad un allievo che aveva colpito in viso, venendo condannato per il delitto di lesioni personali.
La Corte di appello, in riforma parziale della sentenza di primo grado, riteneva pienamente operativa la copertura assicurativa, condannando la Federazione convenuta a risarcire i danni provocati dal suo istruttore.
Pronto il ricorso in Cassazione della Compagnia assicurativa, eccependo l’operatività della copertura, essendo stato condannato il danneggiante per il delitto di lesioni.
La Suprema Corte affronta l’argomento equiparando, praticamente, la tipologia del delitto al fatto accidentale previsto nella maggior parte delle polizza di R.C.T..

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Sinistro in coassicurazione e problemi con i coassicuratoriIn sintesi:1. Il cliente comunica l’avvenimento del sinistro ...
10/09/2024

Sinistro in coassicurazione e problemi con i coassicuratori

In sintesi:
1. Il cliente comunica l’avvenimento del sinistro al proprio Broker.
2. Il Broker, in un contratto in coassicurazione, comunica alla Compagnia delegataria l’accadimento e tutta la documentazione inerente.
3. Le cose vanno un po' per le lunghe e, mentre la Compagnia delegataria paga la propria quota prevista in polizza, le due coassicuratrici invocano l’avvenuta prescrizione in quanto non hanno mai ricevuto l’avviso di sinistro da parte dell’assicurato (o del Broker).
4. Questa la clausola di coassicurazione: "Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termine delle Condizioni di Assicurazione, in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici…";
5. E questa la clausola broker; "tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata indirizzata alla direzione contraente della Società, all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure tramite la società di brokeraggio.
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Si prende e si dà atto che il Broker del contratto è la spettabile A. Srl";
6. Si arriva logicamente in giudizio. Sia il Giudice di primo grado che la Corte di appello rigettano l'eccezione di prescrizione del diritto azionato dall'Azienda e, dall'altro, l'accoglimento della domanda di manleva spiegata da quest'ultima nei confronti delle coassicuratrici.
7. E la Cassazione?

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Interposizione illecita di manodopera in un contratto di appalto e infortunio del lavoratore Viene richiesto il risarcim...
01/08/2024

Interposizione illecita di manodopera in un contratto di appalto e infortunio del lavoratore

Viene richiesto il risarcimento del danno differenziale a causa di un gravissimo infortunio sul lavoro patito da un lavoratore (illecitamente) interposto il quale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, veniva investito da un muletto.
Più precisamente, il lavoratore era addetto all'uso della macchina ribobinatrice, di proprietà della P*P (utilizzatrice effettiva della prestazione) subentrata, ex art. 2558 c.c., nel contratto di affitto di ramo d'azienda tra la C. 2004 (cedente e formale datore di lavoro) e la PS (cessionaria).
Secondo la Corte di appello, l'infortunio occorso al lavoratore F.M. non poteva rientrare nell'ambito della copertura di polizza in quanto la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, operava solo per i dipendenti o parasubordinati assicurati ai sensi degli artt. 10 e 11 d.p.r. 1124/65 o dell'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, addetti alle attività per le quali era prestata l'assicurazione.
Andava quindi escluso che potesse mai applicarsi la RCO perché la sua efficacia era subordinata alla circostanza che al momento del sinistro l'assicurato fosse in regola con gli obblighi assicurativi di legge (art.1 lett. B ultima parte).
Oltre a non potersi considerare dipendente, F.M. non poteva considerarsi neppure "terzo", stante le condizioni di polizza.
La Corte di Cassazione la pensa in modo diverso e, attraverso vari passaggi, riconosce la validità della copertura assicurativa

Vi auguriamo buone vacanze e un arrivederci a settembre.

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Infortunio sul lavoro con utilizzazione di macchinario non conforme alle normeL’infortunio del lavoratore era avvenuto i...
12/07/2024

Infortunio sul lavoro con utilizzazione di macchinario non conforme alle norme

L’infortunio del lavoratore era avvenuto in particolare in un cantiere edile per la caduta di un pannello mentre lo si stava sollevando mediante una gru a causa di un difetto di una ventosa utilizzata per la sua presa.
Secondo le dichiarazioni del lavoratore ferito e dei colleghi il giorno dell’infortunio era stato il primo giorno di utilizzo della ventosa; i lavoratori addetti non avevano ricevuto altresì alcuna istruzione sulle verifiche da effettuare prima dell'utilizzo (stato delle ventose, caratteristiche delle superfici sulle quali applicarle, posizionamento dei lavoratori).
C’è da aggiungere che i difetti riscontrati sul macchinario erano preesistenti al momento della concessione in uso dello stesso escludendo che gli stessi fossero conseguenza di un utilizzo avvenuto già nei tre giorni in cui l’utente lo avesse avuto a disposizione.
Ed ecco la decisione della Suprema Corte:
- La responsabilità dell'imprenditore che mette in funzione macchine o impianti non conformi alle norme antinfortunistiche senza porvi rimedio non fa venir meno quella di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi.
- Qualora un infortunio sia dipeso dalla utilizzazione di macchine o impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità dell'imprenditore che li ha messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa suddetta non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi.

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Senza la volontà e contro la volontàPiù di una volta mi sono trovato a considerare queste due espressioni:1. Senza la vo...
26/06/2024

Senza la volontà e contro la volontà

Più di una volta mi sono trovato a considerare queste due espressioni:
1. Senza la volontà
2. Contro la volontà
Il termine “senza” presuppone una non partecipazione diretta di colui che poi dovrà rispondere di quello che è successo; “contro” invece indica dimostrare di avere adottato ogni concreta misura per impedire il succedere del fatto.
La sentenza della Cassazione allegata chiarisce bene i due concetti sopra indicati facendo anche un elenco particolareggiato di situazioni inerenti il “senza” ed il “contro”.

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Lavoratore non dipendente che subisce un dannoPossiamo dire che, in questo caso, la Suprema Corte prende in considerazio...
21/06/2024

Lavoratore non dipendente che subisce un danno

Possiamo dire che, in questo caso, la Suprema Corte prende in considerazione le possibili responsabilità delle molte figure che possono prendere parte a lavori in appalto.
Ciò, naturalmente, in funzione di quanto verificatosi:
1. In primis il committente dei lavori
2. Quindi, l’appaltatore, che si avvale di altre figure; in questo caso un artigiano che subisce una forte lesione per infortunio e che chiede alla Corte di essere considerato dipendente dell’appaltatore visto lo svolgimento dei lavori,
3. Esistono quindi anche il coordinatore dei lavori e il responsabile della sicurezza.
L’assicuratore dell’appaltatore nega però la validità della copertura in quanto l’artigiano non era dipendente dell’assicurato e non in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.
La parola ai Giudici della Cassazione.

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Obbligo dell’assicuratore di indennizzare l’assicurato ai sensi dell’art.1917 c.c.A fronte di un errore professionale, u...
13/06/2024

Obbligo dell’assicuratore di indennizzare l’assicurato ai sensi dell’art.1917 c.c.

A fronte di un errore professionale, un avvocato viene giudicato colpevole del fatto con tutte le conseguenze del caso.
Chiede alla sua assicurazione di tenerlo indenne la quale (naturalmente) rifiuta.
Al momento della proposizione dell'azione giudiziaria nei confronti dell'assicuratore, l'assicurato non aveva risarcito i danneggiati del danno loro cagionato quale responsabile civile per riferito suo errore professionale, e la Compagnia sostiene che il pagamento dell'indennizzo direttamente all'assicurato possa generare un suo ingiustificato arricchimento ove i terzi danneggiati omettessero di attivarsi.
Interessante tutto il ragionamento della Suprema Corte che indica quando e come l’assicuratore deve intervenire alla stregua dell'ordinaria diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, cod. civ.

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Le comunicazioni fatte dal Broker per mail ordinariaTizio, autotrasportatore, conclude con una società assicuratrice, tr...
04/06/2024

Le comunicazioni fatte dal Broker per mail ordinaria

Tizio, autotrasportatore, conclude con una società assicuratrice, tramite un broker che, con una e-mail, si accorda con la società assicuratrice affinché il rischio si estenda anche al trasporto di medicinali (in deroga ad un'espressa previsione contrattuale), un contratto contro il rischio di furto della merce trasportata.
Capita il fattaccio (furto della merce trasportata) e l’autotrasportatore chiede alla compagnia di essere manlevato dalla richiesta di risarcimento per la perdita del carico, richiesta rifiutata dall’assicuratore.
A questo punto vengono citati in giudizio dal danneggiato-assicurato sia il Broker che la Compagnia.
1^ grado: condanna della sola società assicuratrice che però non comprende tutti i danni subiti dall’autotrasportatore.
2^ grado: condanna del solo broker al pagamento di tutti i danni verso Tizio.
Il giudice di secondo grado fonda la sua decisione sul fatto che il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto (art. 1888 c.c.), mentre l'estensione dell'oggetto della polizza non è prevista da una pattuizione scritta ma solo da una e-mail priva di firma digitale.
Ed ecco cosa decide la Cassazione

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A proposito di CAT NATA seguito di un nubifragio, una grande quantità di acqua si riservava nella rampa delle scale di a...
29/05/2024

A proposito di CAT NAT

A seguito di un nubifragio, una grande quantità di acqua si riservava nella rampa delle scale di accesso al piano seminterrato di uno stabilimento industriale per il confezionamento di capi di abbigliamento, accumulandosi nel piazzale antistante.
La forte pressione dell’acqua provocava lo sfondamento di una delle saracinesche dei locali-deposito e l’acqua mista a fango e detriti penetrava fino ad un’altezza di 2 metri, sommergendo migliaia di capi e una Maserati, nonché danneggiando l’impianto elettrico e le opere murarie.
Si chiedeva, quindi, alla compagnia di essere indennizzati dei danni subiti, la quale, però negava l’indennizzo, sostenendo che il sinistro non rientrava tra quelli coperti da polizza assicurativa sugli “Eventi Atmosferici”.
Il Tribunale, espletata l’istruttoria, negava la domanda fatta dall’assicurato, ritenendo che i fatti accaduti non rientrassero tra quelli coperti dalla polizza con conseguente esclusione della copertura assicurativa.
La Corte d’Appello, invece, riformava la decisione del Tribunale, condannando l’assicurazione a pagare la somma di € 1.128.915,69, oltre rivalutazione ed interessi, nonché le spese processuali di entrambi i gradi.
Leggete pure la Vs. clausola “Eventi Atmosferici” e interpretatela come foste la Cassazione.

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Infortuni sul lavoro 2L’ultima news inviata, che trattava di infortuni sul lavoro ed osservava quando il datore di lavor...
22/05/2024

Infortuni sul lavoro 2

L’ultima news inviata, che trattava di infortuni sul lavoro ed osservava quando il datore di lavoro od il committente possono essere dichiarati responsabili per gli infortuni subiti dai prestatori d’opera, non ha riscosso molto successo.
Cambio.
Infortunio sul lavoro. Dichiarato inammissibile il regresso esercitato dall'Inail (che aveva erogato l'indennizzo per infortunio ad un artigiano edile ed aveva quindi convenuto il committente e l'impresa appaltatrice ed i relativi legali rappresentanti a rispondere di ciò).
Questo sia da parte dei tribunali di merito che dalla Cassazione.
Ora, se si va a leggere quanto riportato nelle massime di giurisprudenza della scorsa news, perché ciò succeda, deve veramente crollare il mondo.
Qualche suggerimento?

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