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Ecco perchè ogni imprenditore dovrebbe conoscere la struttura finanziaria della propria impresa.Il rapporto Debt\Equity ...
15/07/2022

Ecco perchè ogni imprenditore dovrebbe conoscere la struttura finanziaria della propria impresa.

Il rapporto Debt\Equity è un parametro usato dagli e per valutare la struttura finanziaria dell'impresa e che evidenzia con quali fonti finanziarie sono stati finanziati gli investimenti siano essi a lungo termine (fixed assets) che a breve (working capital).



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Il Debt Equity Ratio, in italiano rapporto di indebitamento (D/E), è una misura usata dagli investitori come terzi o banche che evidenzia la struttura finanziaria di un’impresa e quindi con quali fonti finanziarie quest’ultima ha finanziato i propri impieghi siano essi a lungo termine (fixed as...

Come cambia il rapporto con le banche ed i terzi finanziatori?Forward looking approach"L’analisi della recente normativa...
07/07/2022

Come cambia il rapporto con le banche ed i terzi finanziatori?
Forward looking approach

"L’analisi della recente normativa europea in ambito bancario traccia il solco di un nuovo paradigma: il c.d. . Il Legislatore europeo nel 2014, con la Direttiva MCD (Mortage Credit Directive), ha introdotto il concetto di responsible lending ovvero “indebitamento responsabile” deviando l’attenzione non tanto, come in passato, sulle garanzie che il soggetto prenditore di denaro a debito era in grado di fornire, ma sulla capacità dello stesso di produrre reddito e, di riflesso, flussi di cassa per ripagare il debito. "



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L’analisi della recente normativa europea in ambito bancario traccia il solco di un nuovo paradigma: il c.d. forward looking approach. Il Legislatore europeo nel 2014, con la Direttiva MCD (Mortage Credit Directive), ha introdotto il concetto di responsible lending ovvero “indebitamento responsa...

Il 23 giugno si è tenuto il primo di una serie di incontri sulla "TUTELA DEL PATRIMONIO DELL'IMPRENDITORE E DEL PROFESSI...
27/06/2016

Il 23 giugno si è tenuto il primo di una serie di incontri sulla "TUTELA DEL PATRIMONIO DELL'IMPRENDITORE E DEL PROFESSIONISTA". Nicoló Marin, socio di Synopia, e Alberto Greco hanno trattato l'argomento anche in ottica di passaggio generazionale.
Un ringraziamento speciale a Edoardo Tocchetti di Finanza & Futuro (Gruppo Deutsche Bank) per l'organizzazione di un incontro su temi di così grande attualità ed interesse.
Synopia / Nicolò Marin / Umberto Palaia / Roberto Cava

FONDAZIONI DI FAMIGLIA DEL LIECHTENSTEINcome comportarsi ai fini della voluntary disclosure?Ai fini dell’inquadramento g...
31/07/2015

FONDAZIONI DI FAMIGLIA DEL LIECHTENSTEIN

come comportarsi ai fini della voluntary disclosure?

Ai fini dell’inquadramento giuridico di una fondazione di famiglia in Liechtenstein nell’ambito della procedura di voluntary disclosure, occorre valutare, sulla base del reale comportamento, se si tratta di un veicolo fittiziamente interposto o se di fatto si configuri un diverso soggetto giuridico (paragonabile ad esempio ad una società semplice di fatto tra i beneficiari della fondazione).
Nel caso in cui la costituzione della fondazione di famiglia in Liechtenstein configuri un caso di interposizione fittizia, il beneficiario economico della stessa dovrà dichiarare il valore del patrimonio esistente al termine di ogni anno interessato basandosi sul rendiconto del consiglio di amministrazione della fondazione, ove esistente, e dovrà produrre la documentazione rilasciata dalla banca che, per conto della fondazione, ne gestiva il patrimonio, nonché, in presenza di ulteriori attività di natura patrimoniale, la relativa documentazione a supporto al fine di consentire la corretta determinazione delle somme dovute nell’ambito della procedura. Su tali valori si procederà a calcolare le sanzioni per il quadro RW.
Ai fini reddituali, in assenza di bilanci, si procederà utilizzando la documentazione di cui sopra, estrapolando tutti i dati dai documenti bancari che saranno allegati alla relazione

E' uscito in libreria "L'innovazione che non ti aspetti" curato da Emil Abirascid http://www.francoangeli.it .Synopia ha...
22/07/2015

E' uscito in libreria "L'innovazione che non ti aspetti" curato da Emil Abirascid http://www.francoangeli.it .
Synopia ha contribuito alla stesura di un capitolo analizzando i profili fiscali delle start-up innovative.
Fateci sapere cosa ne pensate!

Un augurio di continua crescita ad Originario...Bon appétit!!!
28/10/2014

Un augurio di continua crescita ad Originario...
Bon appétit!!!

MONITORAGGIO DEI CAPITALI ALL'ESTEROLa disciplina sul monitoraggio fiscale afferma che le persone fisiche, gli enti non ...
09/09/2014

MONITORAGGIO DEI CAPITALI ALL'ESTERO

La disciplina sul monitoraggio fiscale afferma che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi, ossia nel modulo RW.
Il Fisco italiano ha precisato che si considerano attività estere di natura finanziaria quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Vengono citati ad esempio:
- attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui: le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all’estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute estere, i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero;
- i contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, ad esempio finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli;
- contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
- metalli preziosi detenuti all’estero;
- diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
- forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge;
- polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
- attività finanziarie italiane comunque detenute all’estero, sia ad esempio per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti, sia in cassette di sicurezza;
- titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti (cd. stock option), nei casi in cui, al termine del periodo d’imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante.
Hai investimenti all’estero? Hai segnalato correttamente al fisco italiano il possesso di tali investimenti?
Synopia fornisce alla propria clientela un servizio di verifica sul rispetto della normativa inerente il monitoraggio dei propri investimenti all’estero.

PER LE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI E' ORA CHIARA LA TIPOLOGIA DI REDDITONell’ottica di un rilancio economico che passa p...
14/07/2014

PER LE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI E' ORA CHIARA LA TIPOLOGIA DI REDDITO

Nell’ottica di un rilancio economico che passa per forza dalla crescita dimensionale, la STP costituisce un’opportunità per quei soggetti che vogliono modernizzare la professione, consentire l’ingresso anche a soci finanziatori e sfruttare i vantaggi della multidisciplinarietà.
Si ricorda che l’art. 10 della Legge 12 n. 183/2011, pur introducendo un nuovo strumento utile a incrementare l’imprenditoria professionale con l’estensione del capitale a soci esterni anche non appartenenti a ordini professionali, nulla aveva disposto per quel che concerne la questione del reddito prodotto a mezzo di questa forma societaria.
Il Decreto legislativo approvato dal Governo il 20 giugno 2014 in via preliminare, contenente numerose semplificazioni fiscali (c.d. Decreto Semplificazioni), con l’art. 11 ha previsto che per le società tra professionisti (c.d. STP) torna applicabile la normativa fiscale prevista per le associazioni senza personalità giuridica costituite per l’esercizio associato di arti o professioni ai sensi dell’art. 5 del TUIR, con la conseguente imputazione per trasparenza del reddito ai singoli soci, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili. Tale criterio vale anche ai fini Irap così come per gli obblighi previdenziali.
Si riassumono di seguiti i principali aspetti fiscali a seguito del “decreto semplificazioni”:
• I redditi prodotti dalla STP costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR, in quanto ad essi si applica la disciplina dettata per le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma comune di arti e professioni di cui all’art. 5, comma 3, lett. c) del medesimo testo unico;
• il reddito è imputato a ciascun socio per trasparenza in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili, consentendogli di farlo valere anche a fini previdenziali. Medesimo discorso anche ai fini Irap (si ricorda che l’orientamento costante della Cassazione – si veda tra le altre l’ordinanza 22506/2012 – consente agli studi associati di dimostrare di essere “non autonomamente organizzati”, quindi non soggetti a Irap);
• i compensi corrisposti alla STP sono soggetti a ritenuta d’acconto del 20%;
• considerato che i redditi delle STP generano redditi da lavoro autonomo, alle fatture emesse da tali società sarà applicato, nei confronti del cliente, il contributo integrativo della cassa (al 4%) che sarà poi versato alla cassa di categoria. Inoltre, dovranno essere versati i contributi previdenziali soggettivi alla rispettiva cassa di previdenza;
• con riferimento al socio non professionista si dovrebbero avere due casi (ancorché si auspica, una volta pubblicato il Decreto semplificazioni, un chiarimento ministeriale):
• nel caso di persona fisica tornerà l’applicazione dell’Irpef;
• se il socio non professionista è un imprenditore l’utile ovvero perdita che si avrà dalla partecipazione nella STP andrà ad incrementare ovvero diminuire il reddito d’impresa di tale socio, secondo le ordinarie regole della trasparenza fiscale.

http://www.expodellestartup.com/allPer tutti gli "startuppari", segnaliamo l'importante evento in corso a Milano presso ...
19/06/2014

http://www.expodellestartup.com/all

Per tutti gli "startuppari", segnaliamo l'importante evento in corso a Milano presso il palazzo della Regione Lombardia

Expo delle Startup, l'evento realizzato con lo scopo di portare in un unico posto tutto lo scenario delle startup Italiane e tutti gli operatori del settore in modo da favorire la comunicazione tra loro e creare community.

IMU? TASI? TARI?Facciamo un po' di chiarezza sulla nuova Imposta Unica Comunale
01/06/2014

IMU? TASI? TARI?
Facciamo un po' di chiarezza sulla nuova Imposta Unica Comunale

La nuova Imposta Unica Comunale (c.d. IUC) che si compone di: IMU, TASI, TARI

Indirizzo

Via Paolo Da Cannobio 9
Milan
20122

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Lunedì 09:00 - 13:00
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Martedì 09:00 - 13:00
14:30 - 18:30
Mercoledì 09:00 - 13:00
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Giovedì 09:00 - 13:00
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Venerdì 09:00 - 13:00
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