06/05/2026
NESSUNA RIVALSA SENZA COLPA GRAVE SU NESSUN SANITARIO
Nuova Ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. III civile, 17 aprile 2026 n. 9949
Con l’ordinanza n. 9949 del 17 aprile 2026, la Corte di Cassazione chiarisce la portata dell’art. 9 della l. 24/2017 (cd. Legge Gelli-Bianco) nei rapporti interni tra struttura sanitaria e sanitario.
Il punto centrale della decisione riguarda la delimitazione dell’azione di rivalsa della struttura, subordinata al dolo o alla colpa grave del professionista, anche quando questi operi in regime libero-professionale e in presenza di un rapporto contrattuale diretto con il paziente.
La Corte ribadisce con nettezza la natura speciale e assorbente dell’art. 9 della Legge 24, ritenuto disciplina esclusiva del rapporto interno, prevalente sia sulle regole codicistiche del regresso tra condebitori solidali sia sulle pattuizioni contrattuali di manleva. Ne deriva una significativa compressione dell’autonomia negoziale, giustificata dalla funzione pubblicistica della normativa, volta a bilanciare il rischio organizzativo della struttura con la posizione del sanitario.
Secondo la Cassazione, l’ausiliarietà del medico ex art. 1228 c.c. sussiste ogniqualvolta la prestazione sia resa mediante l’organizzazione della struttura, indipendentemente dalla pluralità dei rapporti contrattuali. Tale impostazione rafforza il modello della responsabilità della struttura sanitaria.
La decisione affronta inoltre il tema processuale dell’omessa pronuncia, valorizzando la figura del rigetto implicito, ravvisabile quando la soluzione adottata sia logicamente incompatibile con le tesi non esaminate.
Quanto alla nozione di colpa grave, la Corte conferma un orientamento restrittivo, richiedendo una deviazione eccezionale e inescusabile dagli standard professionali, escludendone l'operatività “in presenza di meri profili di colpa professionale, atteso che la nozione di colpa grave non coincide con qualsiasi scostamento dalle regole dell'arte, ma richiede una valutazione qualificata della condotta, tale da evidenziare un grado di negligenza, imprudenza o imperizia eccedente l'ordinaria colpa professionale”. Altrimenti, ogni “malpractice”, consentirebbe la rivalsa
In definitiva, l’ordinanza in commento, consolida un indirizzo volto a limitare l’azione di regresso, con evidenti implicazioni sistemiche in termini di allocazione del rischio e sostenibilità del contenzioso sanitario.