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Un principio che avevamo portato davanti alla CGT di II grado della Lombardia trova oggi la conferma del giudice amminis...
29/07/2026

Un principio che avevamo portato davanti alla CGT di II grado della Lombardia trova oggi la conferma del giudice amministrativo di ultima istanza.

Con la sentenza n. 5627/2026 il Consiglio di Stato ha escluso che i cinque criteri del Manuale di Frascati (versione 2015) possano essere applicati retroattivamente ai progetti di ricerca e sviluppo realizzati nel periodo 2015-2019: il richiamo al Manuale compare unicamente nell’art. 1 comma 200 della L. 160/2019, applicabile a decorrere dal 2020.

La nozione di innovazione rilevante resta dunque quella relativa alla singola impresa - la stessa impostazione accolta nella sentenza n. 1482/25/2025 della CGT di II grado della Lombardia, ottenuta dallo Studio.

Una pronuncia destinata a incidere sui giudizi pendenti e sulle verifiche in corso, e che impone una rilettura delle Linee guida del MIMIT.

👉 Leggi il contributo di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro sul nostro sito

Contraddittorio: annullabile l’atto emesso prima dei 60 giorni dallo schema d’atto – CGT Lodi 48/2026Taxlit, con gli avv...
07/07/2026

Contraddittorio: annullabile l’atto emesso prima dei 60 giorni dallo schema d’atto – CGT Lodi 48/2026

Taxlit, con gli avvocati Giorgio Infranca e Pietro Semeraro ha ottenuto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lodi l’annullamento di un avviso di accertamento IVA.

La Corte ha accolto, con valenza assorbente, il motivo preliminare: l’atto era stato notificato ante tempus, prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni dalla comunicazione dello schema d’atto imposto, a pena di annullabilità, dall’art. 6-bis della L. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 219/2023.

Irrilevante la circostanza che il contribuente avesse già depositato osservazioni difensive: fino allo spirare del termine il contraddittorio non può considerarsi “chiuso”.

Il profilo di maggior interesse è la lettura di continuità offerta dai giudici lodigiani. Nel qualificare il nuovo contraddittorio preventivo, la Corte ha espressamente richiamato i principi consolidati dalla Corte di Cassazione in vigenza del previgente art. 12, comma 7, della L. 212/2000, oggi abrogato (cfr. Cass. n. 36198/2023 riferita proprio all’emissione ante tempus pur in presenza di osservazioni già depositate).

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Taxlit, vince in CGT Vibo Valentia su presunta somministrazione illecita di manodoperaTaxlit, con gli avvocati Giorgio I...
23/04/2026

Taxlit, vince in CGT Vibo Valentia su presunta somministrazione illecita di manodopera

Taxlit, con gli avvocati Giorgio Infranca e Pietro Semeraro, assistito con successo un importante gruppo alberghiero in un contenzioso tributario dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia, ottenendo l’annullamento integrale di una serie di avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2019 e 2020 (sentenza n. 263/2026 depositata il 21 aprile 2026).

La controversia traeva origine da contestazioni dell’Agenzia delle Entrate fondate sulla presunta somministrazione illecita di manodopera, ritenuta mascherata da contratti di appalto, con conseguenti rilievi ai fini IVA, IRES e IRAP.

Il Collegio ha accolto integralmente il ricorso, rilevando innanzitutto un grave difetto di motivazione e di prova negli atti impositivi. In particolare, i giudici hanno evidenziato come l’Amministrazione finanziaria non abbia fornito elementi concreti e specifici idonei a dimostrare, con riferimento al caso concreto, la non genuinità dei rapporti contrattuali contestati .

Nel merito, la Corte ha escluso la sussistenza di una somministrazione illecita, ribadendo che la riqualificazione di un appalto richiede una prova puntuale delle modalità effettive di esecuzione del rapporto, non potendo fondarsi su presunzioni generiche o su elementi riferiti a soggetti terzi .

Di particolare rilievo, nella decisione, la valorizzazione complessiva degli elementi difensivi forniti dalla contribuente, tra cui la certificazione del contratto, le dichiarazioni rese da dipendenti dell’appaltatore (idonee a confermare l’autonomia organizzativa del fornitore), nonché gli esiti favorevoli in sede giuslavoristica e il decreto di archiviazione in sede penale, considerati dal Collegio coerenti con la ricostruzione difensiva e, nel loro insieme, idonei a evidenziare il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’Amministrazione.

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03/04/2026

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