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Integra il delitto di truffa la condotta del sanitario che, approfittando della particolare debolezza psicologica dei pa...
29/05/2026

Integra il delitto di truffa la condotta del sanitario che, approfittando della particolare debolezza psicologica dei pazienti, affetti da patologie anche gravi, li induca a sottoporsi, dietro pagamento, ad una metodologia di cura alternativa a quella tradizionale, rassicurandoli circa l’utilità della stessa e suscitando speranze illusorie stante l’assenza di evidenze scientifiche di guarigioni o di miglioramenti.

Integra il delitto di truffa la condotta del sanitario che, approfittando della particolare debolezza psicologica dei pazienti, affetti da patologie anche gravi, li induca a sottoporsi, dietro pagamento, ad una metodologia di cura alternativa a quella tradizionale, rassicurandoli circa l’utilità ...

Dopo oltre trentacinque anni, la legge quadro sulla prevenzione e la lotta contro Hiv, Aids e infezioni a trasmissione s...
28/05/2026

Dopo oltre trentacinque anni, la legge quadro sulla prevenzione e la lotta contro Hiv, Aids e infezioni a trasmissione sessuale cambia volto. L’Aula della Camera è chiamata oggi ad esaminare il testo unificato che abroga la legge 5 giugno 1990, n. 135, e introduce un sistema organico di interventi basato su un Piano nazionale triennale, screening gratuiti per l’Hpv, test anonimi capillari, centri pediatrici di riferimento e tutele rigorose contro ogni forma di discriminazione sul lavoro.

Il provvedimento abroga la legge 135 del 1990 e introduce un Piano nazionale triennale, screening gratuiti per l'Hpv, test anonimo in ogni capoluogo e il divieto per i

La 79ª Assemblea mondiale della sanità, riunita questa settimana a Ginevra, ha adottato più di 20 decisioni e 13 risoluz...
25/05/2026

La 79ª Assemblea mondiale della sanità, riunita questa settimana a Ginevra, ha adottato più di 20 decisioni e 13 risoluzioni su temi cruciali per la salute globale, tra cui ictus, epatopatie, tubercolosi, resistenza antimicrobica, diagnostica per immagini, cure d’emergenza, emofilia, medicina di precisione e radiazioni.�L’assemblea ha inoltre approvato la riforma dell’architettura sanitaria globale attraverso un processo congiunto guidato dagli Stati membri e ospitato dall’Oms.

Via libera alla strategia che mette la salute al centro delle politiche economiche. Primo accordo globale su radiazioni e salute.

La Corte di Cassazione ha chiarito che il consenso del paziente, oltre che informato ed esplicito, deve essere consapevo...
23/05/2026

La Corte di Cassazione ha chiarito che il consenso del paziente, oltre che informato ed esplicito, deve essere consapevole e completo, dovendo cioè riguardare tutti i rischi prevedibili, compreso quelli statisticamente meno probabili, con la sola esclusione di quelli assolutamente eccezionali o altamente improbabili; detto consenso, inoltre, deve coprire non solo l’intervento nel suo complesso, ma anche ogni singola fase di esso.

La Corte di Cassazione ha chiarito che il consenso del paziente, oltre che informato ed esplicito, deve essere consapevole e completo, dovendo cioè riguardare tutti i rischi prevedibili, compreso quelli statisticamente meno probabili, con la sola esclusione di quelli assolutamente eccezionali o alt...

L’errore diagnostico contestato all’imputato non consiste nell’omessa anamnesi, ma nella errata interpretazione dell’ECG...
20/05/2026

L’errore diagnostico contestato all’imputato non consiste nell’omessa anamnesi, ma nella errata interpretazione dell’ECG, esame strumentale che fornisce dati obiettivi indipendenti dalle informazioni anamnestiche; è stato correttamente osservato che i segni clinici emersi dall’ECG imponevano, per sé, l’immediata attivazione del protocollo per infarto miocardico acuto, a prescindere dalla storia clinica riferita dal paziente o dai suoi familiari.

L’errore diagnostico contestato all’imputato non consiste nell’omessa anamnesi, ma nella errata interpretazione dell’ECG, esame strumentale che fornisce dati obiettivi indipendenti dalle informazioni anamnestiche; è stato correttamente osservato che i segni clinici emersi dall’ECG imponev...

Le prestazioni rese dai medici incaricati presso gli istituti di prevenzione e pena non integrano un rapporto di pubblic...
13/05/2026

Le prestazioni rese dai medici incaricati presso gli istituti di prevenzione e pena non integrano un rapporto di pubblico impiego, bensì una prestazione d’opera professionale caratterizzata dagli elementi tipici della parasubordinazione, che trova la propria fonte normativa nel complesso delle disposizioni contenute nella legge n. 740 del 1970, le quali si pongono come norme speciali.

Le prestazioni rese dai medici incaricati presso gli istituti di prevenzione e pena non integrano un rapporto di pubblico impiego, bensì una prestazione d’opera professionale caratterizzata dagli elementi tipici della parasubordinazione, che trova la propria fonte normativa nel complesso delle di...

11/05/2026

Nuove linee guida dopo lo sbarco dei passeggeri della nave Hondius. Ridefinite le categorie di contatto e le procedure per l'isolamento. Per i contatti ad alto rischio monitoraggio attivo giornaliero e quarantena. Per i contatti a basso rischio solo auto-sorveglianza passiva.

Non grava sul paziente l’onere di provare che, ove fosse stato informato del più complesso intervento che i medici aveva...
08/05/2026

Non grava sul paziente l’onere di provare che, ove fosse stato informato del più complesso intervento che i medici avevano in animo di eseguire, non vi avrebbe consentito. �Al contrario, a fronte della allegazione della paziente che il suo consenso sarebbe stato circoscritto a quanto programmato e non oltre, era a carico della struttura l’onere di provare che ella avrebbe dato il consenso al secondo e più invasivo intervento.

Non grava sul paziente l’onere di provare che, ove fosse stato informato del più complesso intervento che i medici avevano in animo di eseguire, non vi avrebbe consentito. Al contrario, a fronte della allegazione della paziente che il suo consenso sarebbe stato circoscritto a quanto programmato e...

NESSUNA RIVALSA SENZA COLPA GRAVE SU NESSUN SANITARIO Nuova Ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. III civile, 17 apr...
06/05/2026

NESSUNA RIVALSA SENZA COLPA GRAVE SU NESSUN SANITARIO
Nuova Ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. III civile, 17 aprile 2026 n. 9949
Con l’ordinanza n. 9949 del 17 aprile 2026, la Corte di Cassazione chiarisce la portata dell’art. 9 della l. 24/2017 (cd. Legge Gelli-Bianco) nei rapporti interni tra struttura sanitaria e sanitario.
Il punto centrale della decisione riguarda la delimitazione dell’azione di rivalsa della struttura, subordinata al dolo o alla colpa grave del professionista, anche quando questi operi in regime libero-professionale e in presenza di un rapporto contrattuale diretto con il paziente.
La Corte ribadisce con nettezza la natura speciale e assorbente dell’art. 9 della Legge 24, ritenuto disciplina esclusiva del rapporto interno, prevalente sia sulle regole codicistiche del regresso tra condebitori solidali sia sulle pattuizioni contrattuali di manleva. Ne deriva una significativa compressione dell’autonomia negoziale, giustificata dalla funzione pubblicistica della normativa, volta a bilanciare il rischio organizzativo della struttura con la posizione del sanitario.
Secondo la Cassazione, l’ausiliarietà del medico ex art. 1228 c.c. sussiste ogniqualvolta la prestazione sia resa mediante l’organizzazione della struttura, indipendentemente dalla pluralità dei rapporti contrattuali. Tale impostazione rafforza il modello della responsabilità della struttura sanitaria.
La decisione affronta inoltre il tema processuale dell’omessa pronuncia, valorizzando la figura del rigetto implicito, ravvisabile quando la soluzione adottata sia logicamente incompatibile con le tesi non esaminate.
Quanto alla nozione di colpa grave, la Corte conferma un orientamento restrittivo, richiedendo una deviazione eccezionale e inescusabile dagli standard professionali, escludendone l'operatività “in presenza di meri profili di colpa professionale, atteso che la nozione di colpa grave non coincide con qualsiasi scostamento dalle regole dell'arte, ma richiede una valutazione qualificata della condotta, tale da evidenziare un grado di negligenza, imprudenza o imperizia eccedente l'ordinaria colpa professionale”. Altrimenti, ogni “malpractice”, consentirebbe la rivalsa
In definitiva, l’ordinanza in commento, consolida un indirizzo volto a limitare l’azione di regresso, con evidenti implicazioni sistemiche in termini di allocazione del rischio e sostenibilità del contenzioso sanitario.

Anche in ipotesi di mobilità inter-enti d’ufficio di dirigenti medici, il giudice di merito deve accertare in concreto, ...
04/05/2026

Anche in ipotesi di mobilità inter-enti d’ufficio di dirigenti medici, il giudice di merito deve accertare in concreto, a fronte di allegazione di demansionamento e domanda di risarcimento dei correlativi danni, se le nuove mansioni siano equivalenti a quelle precedentemente svolte e conformi alla professionalità del dipendente, salva la dimostrazione, gravante su parte datoriale, di impossibilità di diversa allocazione o di domanda di adibizioni a mansioni inferiori a salvaguardia dell’impiego.

Anche in ipotesi di mobilità inter-enti d’ufficio di dirigenti medici, il giudice di merito deve accertare in concreto, a fronte di allegazione di demansionamento e domanda di risarcimento dei correlativi danni, se le nuove mansioni siano equivalenti a quelle precedentemente svolte e conformi all...

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