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COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
12/05/2020

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

In caso di incidente è bene conoscere i propri doveri e i propri diritti e cosa fare per ottenere il risarcimento. La cosa più semplice che devi fare è compilare il modulo blu di constatazione amichevole (C.A.I.), che l’impresa ...

Per la precedenza di fatto è sufficiente impegnare l’incrocio?Nella fattispecie in esame in conseguenza di un sinistro v...
03/05/2020

Per la precedenza di fatto è sufficiente impegnare l’incrocio?

Nella fattispecie in esame in conseguenza di un sinistro verificatosi nell’attraversamento di un incrocio tra il centauro proveniente dalla sinistra e il bus proveniente da destra, viene esperita dal primo azione di risarcimento per i danni materiali e per le lesioni subite avverso l’Azienda Trasporti Milanese, il conducente dell’autobus urbano e la Compagnia di Assicurazioni.

Secondo i Giudici di merito il sinistro è esclusivamente ascrivibile alla condotta colposa del centauro.

Gli Ermellini, confermano la decisione della Corte di Appello sulla base delle seguenti considerazioni:

– in entrambi i giudizi di merito à stato definitivamente asseverato che il conducente del motociclo, privo di precedenza, non ha impegnato l’incrocio con un anticipo utile e significativo rispetto all’autobus urbano cui spettava la precedenza di diritto;

– non è stata dimostrata, nei precedenti gradi di giudizio una qualche negligenza o imprudenza del conducente dell’autobus;

– l’annullamento del verbale di contravvenzione al C.D.S. elevato nei confronti del danneggiato con cui il Giudice di Pace con sentenza ha annullato la sanzione inflittagli dalla Polizia Locale non costituisce giudicato esterno in quanto decisione resa tra parti diverse.

Prorogata fino a 30 giorni la copertura delle polizze RC AUTO.Fra le disposizioni previste dal decreto Cura Italia, eman...
27/04/2020

Prorogata fino a 30 giorni la copertura delle polizze RC AUTO.

Fra le disposizioni previste dal decreto Cura Italia, emanato dalla presidenza del consiglio il 17 marzo 2020 in considerazione dell'emergenza Coronavirus, una in particolare riguarda la proroga della copertura assicurativa relativa alle polizze rca, di responsabilità civile auto. Fino al 31 luglio 2020, il termine entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prevista dal contratto è prorogato di ulteriori quindici giorni. In concreto vuol dire che, in via eccezionale, si ha tempo fino al 30esimo giorno successivo alla scadenza indicata in polizza per versare la somma relativa al rinnovo della copertura assicurativa.
Si potrà cioè circolare con l’assicurazione scaduta per 30 giorni anziché 15, solo per le vetture (auto e moto) che hanno una rata in scadenza tra il 21 febbraio e il 30 aprile 2020. La nuova disposizione interessa i proprietari di circa 8 milioni di autovetture.

Assicurazioni, le compagnie aprono ai rimborsi.Assicurazioni, le compagnie aprono ai rimborsi24 aprile 2020 - Il decreto...
26/04/2020

Assicurazioni, le compagnie aprono ai rimborsi.

Assicurazioni, le compagnie aprono ai rimborsi
24 aprile 2020 - Il decreto Cura Italia aveva introdotto l'ampliamento della copertura post-scadenza da 15 a 30 giorni, ma un emendamento presentato dal M5S potrebbe permettere di sospendere l'Rc Auto; per molti automobilisti potrebbe esserci un risparmio, ma la sospensione non vale per tutti.

Richiedi al tuo consulente assicurativo il giusto Risarcimento in caso di Sinistro Stradale contestato dalla compagnia.
21/04/2020

Richiedi al tuo consulente assicurativo il giusto Risarcimento in caso di Sinistro Stradale contestato dalla compagnia.

21/04/2020

RC sanitaria.
Medici: l’urgenza ai tempi dell’emergenza Coronavirus.

Con una emergenza sanitaria planetaria di questa portata si è resa quanto mai indispensabile una decretazione governativa di urgenza. Da un lato finalizzata a contrastare il diffondersi incontrollato del virus e rinforzare il sistema sanitario; dall’altro per organizzare l’isolamento sociale e pianificare la ripresa in una cornice prescrittiva dei D.P.C.M. i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Indubbiamente il nostro sistema sanitario nazionale è stato ed è sottoposto ad un forte stress, determinato sia da una carenza organizzativa e ricettiva, a causa dell’elevato numero di persone contagiate dal virus. Questo ha comportato, inevitabilmente, un mutamento radicale e repentino delle procedure sanitarie per poter fronteggiare la situazione emergenziale.

I confini della legge

Protagonisti indiscussi di questo momento storico sono gli “eroi in camice bianco” che stanno conducendo in prima linea questa “battaglia”. Costretti ad operare d’urgenza durante una emergenza sanitaria mai vissuta dal nostro, e da nessun altro, Paese, ma che già da tempo ha chiarito quali siano i profili di responsabilità sanitaria e delle eventuali coperture assicurative. Tracciando dei precisi confini invalicabili.

La giurisprudenza della medicina di urgenza

In questo senso già nel 2014 la Corte di Cassazione Penale con la sentenza n. 24528 del 10 giugno, valorizzava l’art. 2236 del codice cvile che per la responsabilità del prestatore d’opera, quale può essere il medico, prevede: «Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave». Stabilendo che, indipendentemente dalla sua discussa, diretta applicabilità all’ambito penale, il predetto articolo esprime un criterio di razionalità del giudizio.

Ancor più esplicita la sentenza della Cassazione Penale n. 10396 del 2018, che nel vagliare la sussistenza di profili penalmente rilevanti di un medico impegnato nella gestione di altri casi urgenti ha stabilito:

«Sempre sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, trattandosi di vicenda occorsa nell’ambito di un reparto di chirurgia d’urgenza e di addebito ascritto a un sanitario contemporaneamente impegnato nella gestione di altri casi urgenti , va ulteriormente considerato che la regola di ponderazione della responsabilità professionale di cui all’art. 2236 Codice Civile (in base alla quale il prestatore d’opera risponde solo in caso di dolo o di colpa grave quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà) trova applicazione anche laddove si versi in situazioni di emergenza turbate dall’impellenza » (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 16328 del 05/04/2011, Montalto, Rv. 251960; nello stesso senso vds. Sez. 4, n. 4391/12 del 22/11/ 2011, Di Leila, Rv. 251941; nonché amplius Sez. 4, Sentenza n. 24528 del 16/05/2014, Balistreri).

È stella polare per la Cassazione il concetto di ponderazione della responsabilità professionale, prevista dall’art. 2236 de codice civile, in base alla quale il prestatore d’opera risponde solo in caso di dolo o di colpa grave, quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, che trova applicazione anche laddove si versi in situazioni di emergenza turbate dall’impellenza e dall’imprevedibilità.

Si è così affermato (cfr. sez. 4, n. 39592 del 21 giugno 2007, Buggè, Rv. 237875) che la norma civilistica può trovare considerazione anche in tema di colpa professionale del medico, quando il caso specifico sottoposto al suo esame impone la soluzione di problemi di specifica difficoltà, non per effetto di diretta applicazione nel campo penale, ma come regola di esperienza cui il giudice può attenersi nel valutare l’addebito di imperizia, sia quando si versa in una situazione emergenziale, sia quando il caso implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

Sarà giusto, quindi, valutare a posteriori eventuali responsabilità civili e penali, ma consapevoli del perimetro già tracciato dalla giurisprudenza della Suprema Corte e dalla vigente normativa di settore.

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18/04/2020

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Covid-19 e RC auto: il Codacons chiede il rimborso automatico     30 giorni di prorogaCodacons ha avanzato una richiesta...
17/04/2020

Covid-19 e RC auto: il Codacons chiede il rimborso automatico
30 giorni di proroga

Codacons ha avanzato una richiesta alla Presidenza del Consiglio, al Mise e all’Ivass affinché sia varato un decreto che obblighi le compagnie assicuratrici a rimborsare automaticamente ai clienti il premio Rc auto. Questo perché, secondo l’associazione consumerista, durante il lockdown in atto in Italia già da diverse settimane, gli italiani hanno dovuto lasciare le loro automobili ferme. Il numero degli incidenti stradali è quindi crollato dell’80% rispetto al 2019.

RC Auto: che fine faranno le provvigioni?

In questo stesso lasso di tempo, osserva però il Codacons, gli italiani hanno continuato a pagare l’assicurazione auto e per questo si è creato “un evidente squilibrio, con danno economico per gli assicurati e un ingiusto arricchimento per le imprese assicuratrici, che beneficiano così di maggiori profitti”.

Nella proposta avanzata, il Codacons chiede che il rimborso automatico sull’Rc auto possa avvenire anche attraverso promozioni da applicare sui rinnovi successivi, ma è anche possibile per le compagnie assicuratrici destinare i profitti accumulati al sostegno economico delle famiglie in difficoltà.

Ricordiamo che, per quanto riguarda le polizze auto e polizze moto, il decreto legge Cura-Italia prevede una proroga di 30 giorni per le polizze in scadenza tra il 21 febbraio e il 30 aprile 2020. In pratica, la polizza è valida ancora per 30 giorni dalla data di scadenza, mentre la compagnia assicuratrice è obbligata a mantenere le tutele previste dal contratto sino alla stipula di una nuova polizza.

Al termine dei 30 giorni, l’assicurato deve provvedere al pagamento del premio o attraverso il rinnovo della polizza con la stessa compagnia (e in tal caso la validità della copertura parte dal giorno di scadenza della vecchia polizza) oppure stipulare l’assicurazione ex novo con una diversa compagnia assicuratrice.

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