05/06/2026
📌 Accertamento con adesione: niente rimborso dopo il perfezionamento
⚖️ La CGT di secondo grado dell’Abruzzo (sent. n. 44/2026) ha stabilito che, una volta perfezionato l’accertamento con adesione tramite il pagamento delle somme dovute (artt. 8 e 9 Dlgs 218/1997), il contribuente non può chiedere il rimborso di quanto versato per la parte oggetto dell’accordo.
🏢 Il caso
L’Agenzia delle Entrate contestava a una società alcuni rilievi fiscali relativi al 2016.
Le parti hanno raggiunto un accordo in adesione, con rideterminazione dell’imponibile.
La società ha versato la prima rata, perfezionando l’adesione. ✅
Successivamente ha chiesto il rimborso della quota IVA versata, sostenendo che l’operazione fosse fuori campo IVA.
❌ Perché il rimborso è stato negato?
I giudici hanno ritenuto che la richiesta fosse un tentativo di rimettere in discussione un accordo ormai definitivo e vincolante.
👉 Principio affermato:
Dopo il perfezionamento dell’accertamento con adesione, non è possibile chiedere il rimborso delle somme concordate, qualunque siano le motivazioni di fatto o di diritto invocate.
📚 I precedenti della Cassazione
⚖️ Ordinanza Cassazione 14568/2021: l’adesione rende intangibile la pretesa tributaria concordata.
⚖️ Sentenza Cassazione 13863/2023: confermata l’irretrattabilità dell’accordo.
⚖️ Sentenza Cassazione 12074/2025: l’adesione è un accordo di diritto pubblico che vincola sia contribuente sia amministrazione.
🔑 In sintesi
✅ Accertamento con adesione perfezionato = accordo definitivo.
❌ Nessuna istanza di rimborso sulle somme oggetto dell’accordo.
⚖️ L’accordo è considerato intangibile e irretrattabile, anche se emergono successivamente ragioni giuridiche che farebbero ritenere non dovuto parte del tributo versato.
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