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Siamo nella classifica del Sole 24 Ore al 35° posto tra 500 aziende italiane come leader della crescita 😊 Ma non è finit...
13/11/2025

Siamo nella classifica del Sole 24 Ore al 35° posto tra 500 aziende italiane come leader della crescita 😊 Ma non è finita qui… siamo primi nel settore assicurativo 😍

La lista delle 500 aziende italiane autocandidatesi che hanno ottenuto la maggiore crescita di fatturato tra il 2021 e il 2024, realizzata da Sole 24 Ore e Statista

10/09/2024

Obbligo assicurativo per tutte le imprese – scadenza 31 dicembre 2024
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L’articolo 1, commi 101 – 111 della Legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024) ha introdotto una norma di carattere permanente che obbliga le imprese a stipulare polizza assicurative contro le calamità naturali, definite nella norma come “eventi catastrofali”.

Il termine di scadenza per la sottoscrizione della polizza è (al momento) il 31 dicembre 2024.

Quali danni

In particolare, la polizza deve coprire i danni riferiti a:

terreni;
fabbricati;
impianti
attrezzature industriali
allo scopo di tutelarsi dalle conseguenze di:

terremoti;
inondazioni ed esondazioni;
frane;
altre catastrofi.
verificatesi sul territorio nazionale.

Tuttavia, laddove l’immobile dovesse essere costruito in carenza delle autorizzazioni previste, oppure essere gravato da abuso edilizio anche sorto successivamente alla data di costruzione, l’obbligo non sussiste.

Quali imprese hanno l’obbligo e quali sono escluse

L’obbligo incombe su tutte:

le imprese con sede legale in Italia
le imprese con sede all’estero ma con stabile organizzazione in Italia,
laddove tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c..

L’unica eccezione è costituita dalle imprese agricole poiché queste sono già salvaguardate dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici, istituito dall’art. 1 comma 515 ss. della L. 234/2021.

Si sottolinea che i lavoratori autonomi non hanno alcun obbligo, pur svolgendo la loro attività all’interno di edifici e utilizzando macchinari anche di rilevante valore (s’immagini, ad esempio, un dentista).

Le sanzioni in caso di mancata copertura assicurativa

Le imprese che non rispettano l’obbligo assicurativo vanno incontro al diniego di concessione di contributi pubblici, sovvenzioni e agevolazioni, con il rischio dell’impossibilità di accesso anche alle sovvenzioni previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Le imprese di assicurazione, a loro volta, potranno essere multate dall’Ivass (sanzione da € 100.000 a € 500.000) laddove neghino la possibilità di sottoscrivere la specifica polizza.

Caratteristiche della polizza

Il contratto assicurativo deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 % del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

In attesa del Decreto attuativo

La norma prevede che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo, nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi.

Inoltre, il decreto potrà prevedere i criteri per aggiornare sia la franchigia sia l’ammontare del premio in proporzione al rischio.

Conclusioni

È evidente che nonostante la norma primaria prevede la mera “possibilità” di emanazione di un decreto attuativo, gli elementi da definire sono talmente numerosi ed importanti che il decreto diviene sostanzialmente obbligatorio.

Ed è per questo che sia le associazioni categoria delle imprese, sia quelle delle compagnie assicurative, stanno facendo pressione per far slittare il termine di scadenza per la sottoscrizione della polizza previsto per il 31 dicembre 2024.

28/05/2024

NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI OBLIO ONCOLOGICO

In data 2 gennaio 2024 è entrata in vigore la Legge 7 dicembre 2023 n. 1931

(di seguito la “Legge”), che ha
introdotto il cosiddetto “diritto all’oblio oncologico”.

❖ Per diritto all'oblio oncologico deve intendersi il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica
di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei
casi previsti dalla Legge, compresi la stipulazione o il rinnovo di contratti relativi a servizi bancari,
finanziari, di investimento e assicurativi.
❖ La Legge intende riconoscere il diritto all’oblio a coloro che sono stati affetti da patologie oncologiche con
l'obiettivo di prevenire le discriminazioni e tutelarne i relativi diritti, assicurando la parità di trattamento
dell’ex paziente oncologico, in attuazione di quanto previsto dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea, del Piano europeo di lotta contro il cancro e della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
❖ La Legge prevede che, al momento della stipulazione o successivamente, nonché del rinnovo di contratti
relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, non possono essere richieste
informazioni – se suscettibili di influenzarne condizioni e termini – relative allo stato di salute della persona
fisica (di seguito “soggetto interessato”)2

riguardanti patologie oncologiche da cui sia stata
precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di:
➢ dieci anni se la patologia è insorta dopo il compimento del ventunesimo anno di età;
➢ cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.
❖ In data 24 aprile 2024 è entrato in vigore il decreto attuativo del Ministero della Salute3

29/09/2023

“Ci proverò..."
“Fare o non fare, non c’è provare”
Eppure è una frase che viene usata molto spesso, che usiamo talvolta anche noi. La questione è che il nostro cervello, quando pronunciamo questa frase, riceve scarse indicazioni, mentre ha necessità che queste siano ben precise. Altrimenti va “al risparmio”.
Quindi, se ciò che ci viene proposto è un qualcosa che non ci va di fare, evitiamo il “Ci proverò” rifiutando in modo cortese. Se invece ci interessa, molto meglio un bel “Lo farò”, aggiungendo anche “quando” lo faremo. Così stiamo guidando il nostro cervello.

06/09/2023

By: Alice Taylor | euractiv.com | translated by Paolo Cantore 04-09-2023 [Shutterstock/New Africa] Stampa Email Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Telegram Il governo ha sottoposto a consultazione pubblica un progetto di legge che prevede il pagamento di un’assicurazione obbligatoria da parte di t...

03/09/2023

Le leggi per bloccare la truffa delle auto senza assicurazione ci sono ma non vengono attuate e applicate. Sembra quasi si vogliano favorire le frodi

30/08/2023

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30/08/2023
30/08/2023

L’indagine del Consiglio Nazionale dei Giovani e di Eures. La presidente Maria Cristina Pisani: “Importi pensionistici prossimi a quelli degli assegni sociali.…

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