Centro Infortunistica Stradale Moraca

Centro Infortunistica Stradale Moraca Gestione integrale dei sinistri

01/06/2023

DA QUTTRORUOTE:
La Cassazione interviene su un tema spinoso, che Quattroruote ha deciso di approfondire sul numero di maggio: i costi di riparazione di una vecchia auto incidentata. In sostanza, l'alta corte ha emesso una sentenza che dà ragione agli automobilisti e torto alle compagnie assicurative che, in alcuni casi, costringono gli assicurati a rottamare il proprio veicolo.

Riparazioni e valori residui. Spesso, il costo di riparazione di un’auto sinistrata per colpa di un altro utente della strada supera di gran lunga il valore residuo di una vettura, mentre il risarcimento della compagnia non va oltre il valore di mercato, indipendentemente dal preventivo del carrozziere. Così, al malcapitato automobilista non resta che rottamare la propria vettura, rischiando di restare a piedi nell’impossibilità di sostituirla magari con un altro usato, troppo costoso. Come detto, Quattroruote ha approfondito la questione, raccogliendo delle testimonianze reali, come quella di Fabrizio M.: la sua Renault Clio Sportour 1.2 del 2013, con poco più di 91 mila chilometri all’attivo, è stata travolta di notte, mentre era regolarmente parcheggiata, da un veicolo fuori controllo, riportando danni per 7.900 euro. A fronte dei quali, l’assicurazione offriva un risarcimento di 3 mila euro, portati poi a 3.600 dopo una breve trattativa, ma del tutto insufficienti per riportare in salute il mezzo. Il caso si è chiuso con la rottamazione della vettura sinistrata.

La sentenza. Ora è arrivato l'intervento dei giudici, che rischia di andare di traverso alle compagnie. In sostanza, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha emesso un'ordinanza che riguarda "di fatto" le compagnie di assicurazioni che spingono i propri clienti a rottamare l'automobile in caso di incidente quando il costo delle riparazioni supera il valore commerciale della vettura. In particolare, in un caso dove il danneggiato aveva richiesto 'una somma pari quasi al doppio del valore del veicolo', la corte ha chiarito che, pur dovendo 'tener conto della necessità di non sacrificare specifiche esigenze del danneggiato a veder ripristinato il proprio mezzo', il limite per il risarcimento è che non vi sia un aumento di valore del veicolo".

Le esigenze dell'assicurato. D'altro canto, per la Cassazione "va considerato che il danneggiato può avere serie ed apprezzabili ragioni per preferire la riparazione alla sostituzione del veicolo danneggiato (ad esempio, perché gli risulta più agevole la guida di un mezzo cui è abituato o perché vi sono difficoltà di reperirne uno con caratteristiche similari sul mercato, o perché vuole sottrarsi ai tempi della ricerca di un veicolo equipollente e ai rischi di un usato che potrebbe rivelarsi non affidabile) e che una piena soddisfazione delle sue ragioni risarcitorie può comportare un costo anche notevolmente superiore a quello della sostituzione". Dunque, l'alta corte evidenzia il diritto degi conducenti a ottenere un risarcimento in caso di sinistro anche quando il costo degli interventi di riparazione supera il valore commerciale della vettura e stabilisce che la scelta tra la riparazione e la rottamazione spetta in ultima istanza all'automobilista.

Simeri Crichi, illegittime le multe dell'autovelox sulla corsia opposta
10/01/2021

Simeri Crichi, illegittime le multe dell'autovelox sulla corsia opposta

Il giudice di pace ha accolto il ricorso di un cittadino. Il decreto prefettizio autorizza l’apparecchio «sul lato sinistro»

17/04/2020

Estensione periodo di ultrattività RCA: ecco il testo del decreto
18 Marzo 2020
E’ stato pubblicato in G.U. l’atteso decreto legge nr. 18 del 17 marzo 2020, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tra le varie misure previste dal Governo, all’articolo 125 quanto stabilito per la RCA:

Advertisement
Art. 125 (Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni ) 1. Per l’anno 2020, i termini previsti dall’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di sei mesi.
2. Fino al 31 luglio 2020, il termine di cui all’articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni.
3. Fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all’art. 148, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la formulazione dell’offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni.
4. In considerazione degli effetti determinati dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, al fine di contrastare le difficoltà finanziarie delle pmi e facilitarne l’accesso al credito, l’Unioncamere e le camere di commercio, nell’anno in corso, a valere sulle risorse disponibili dei rispettivi bilanci, possono realizzare specifici interventi, anche tramite appositi accordi con il fondo centrale di garanzia, con altri organismi di garanzia, nonché con soggetti del sistema creditizio e finanziario. Per le stesse finalità, le camere di commercio e le loro società in house sono, altresì, autorizzate ad intervenire mediante l’erogazione di finanziamenti con risorse reperite avvalendosi di una piattaforma on line di social lending e di crowdfunding, tenendo apposita contabilizzazione separata dei proventi conseguiti e delle corrispondenti erogazioni effettuate.

Da rilevare tuttavia che l’estensione del periodo di ultrattività da 15 a 30 gg pare limitata alla sola garanzia RCA, a meno che nei contratti specifici delle singole imprese ci sia un espresso richiamo per CVT e ARD al periodo di ultrattività di cui all’art. 170bis del Cap.
Invitiamo quindi a verificare contratto per contratto ed eventualmente chiarire con la rispettiva mandante se il dettato normativo dell’art.125 del nuovo decreto è applicabile in termini di estensione temporale.

23/10/2018

A Genova si registra il record negativo, con 7,6 incidenti ogni 1.000 veicoli circolanti, seguita da Milano, Savona, Rimini e Prato.

25/05/2018

Art. 173. * Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.Ok

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 173. Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.

1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida. (1)

2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia, (5). È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani). (2)

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 323. (3)

3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 160 a euro 646. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un?ulteriore violazione nel corso di un biennio. (4)

(1) Comma così modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.)

(2) Comma inserito dall'art. 2 del decreto-legge n. 121/2002, come modificato dalla legge di conversione, n. 168/2002, in G. U. 6 agosto 2002, con decorrenza 7 agosto 2002; il periodo tra parentesi è sopravvissuto alle modifiche.

(3) Comma sostituito dall'art. 4 del decreto-legge 117 del 3 agosto convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.

(4) Comma inserito dall'art. 4 del decreto-legge 117 del 3 agosto convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.

(5) Parole soppresse dalla legge 21 febbraio 2012 n. 11, in G.U. n. 43 del 21 febbraio 2012, in vigore dal 7 marzo

05/01/2018

Nel 1831 operavano nel napoletano otto - dico otto - compagnie di assicurazioni marittime. Oggi, non abbiamo neppure una sola assicurazione automobilistica. Siamo nelle mani delle assicurazione nordiste che ci impongono costi altissimi ed illegittimi

Affidati a veri professionisti per non aver alcun problema!!!
24/03/2017

Affidati a veri professionisti per non aver alcun problema!!!

18/08/2016
18/08/2016

Gestione integrale dei sinistri

Indirizzo

Marina Di Catanzaro
88100

Telefono

+393296162901

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Centro Infortunistica Stradale Moraca pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Centro Infortunistica Stradale Moraca:

Condividi