13/01/2026
ANTIRICICLAGGIO E MOVIMENTI IN CONTANTI.
Quando si parla di movimenti di denaro contante oltre alla tanta confusione e poca conoscenza dell’argomento, si nota anche una certa insofferenza da parte dell’italiano medio che non si sente “libero di poter fare quello che vuole con i propri soldi".
I motivi delle restrizioni che, nel corso del tempo, hanno subito varie modifiche sono facilmente comprensibili; a chi si sente “poco libero” basterebbe ricordare che l’utilizzo di un semplicissimo bonifico (il più delle volte gratuito), o dell’arcaico assegno (bancario o circolare) consente di effettuare SENZA ALCUN VINCOLO, il passaggio di denaro.
Vediamo ora come si sono modificate nel corso degli anni le soglie di movimentazione del contante:
✅️1991, il limite era di 20 milioni di lire.
✅️2007 (D.Lgs. 231/2007), Il limite si abbassò a 5.000€.
✅️2008, Il limite fu innalzato a 12.500€.
✅️2010, Si tornò a 5.000€.
✅️2016, Con la Legge di Stabilità, la soglia fu fissata a 3.000€ per i trasferimenti in contanti, libretti al portatore e titoli al portatore.
✅️2020-2022, Ci furono tentativi di abbassare la soglia a 2.000€ (dal 1° luglio 2020) e poi a 1.000€ (dal 1° gennaio 2022), ma queste disposizioni furono spesso rinviate o modificate.
✅️2023-2026, La soglia è stata riportata a 5.000€, applicabile anche a trasferimenti frazionati, con l'obbligo di usare strumenti tracciabili (banche, Poste, ecc.) per importi superiori.
Per il 2026, quindi, è in vigore il limite di € 5.000,00 per le operazioni di trasferimento tra soggetti diversi, siano estranei o parenti e quelle legate ad operazioni frazionate.
Il trasferimento superiore al limite è comunque vietato, anche se effettuato in momenti diversi e con più pagamenti di importo più basso rispetto alla soglia.
Tuttavia, è prevista una deroga per la cessione di beni o la prestazione di servizi, entro il limite di 15.000 euro, se effettuate da:
1. operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo;
2.persone fisiche che non abbiano la cittadinanza italiana né quella di uno dei paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda, e Norvegia) e risiedano al di fuori del territorio dello Stato.
SANZIONI
Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022:
- per importi fino a 250.000 euro, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 50.000 euro;
- per importi superiori a 250.000 euro, si applica la sanzione da 5.000 e 250.000 euro.
Le sanzioni valgono sia per chi paga sia per chi riceve.
Perciò, consiglierei di evitare di fare i furbetti, in particolare se si supera la soglia di € 10.000,00 oltre la quale c’è l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta (SOS) all’Ufficio Informazione Finanziaria con relativi, possibili controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.