NON CONFONDETELE COL F.I.R.R.!!!
95 promotori finanziari su 100 non conoscono l’esistenza della indennità suppletiva di clientela, né di quella meritocratica. Ebbene sì, i promotori finanziari legati ad una Banca da un contratto di agenzia hanno diritto alle suddette indennità, proprio come fossero degli agenti di commercio ma, quasi tutti, le confondono con il F.I.R.R. e, di conseguenza, le Banch
e trattengono nelle proprie tasche centinaia di migliaia di Euro. Che differenza c’è tra il F.I.R.R., l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica?
- Il F.I.R.R. viene accantonato mensilmente e viene SEMPRE corrisposto al promotore finanziario al momento della cessazione del rapporto di lavoro con la Banca, indipendentemente dal motivo per cui il rapporto è cessato. Solitamente ammonta a qualche centinaio di euro.
- L’indennità suppletiva di clientela, invece, viene corrisposta dalla BANCA al momento della cessazione del rapporto di lavoro nei casi in cui la cessazione sia dipesa dal preponente (es. recesso della banca), oppure quando l’agente recede dal contratto di agenzia per cause imputabili alla banca o per circostanze attribuibili allo stesso (età, infermità, malattia o morte). Questa indennità viene calcolata sul fatturato annuale dell’agente, dall’inizio alla fine del rapporto!!! Dunque maggiore è il fatturato dell’agente, maggiore sarà l’indennità che la Banca dovrà corrispondergli!!! Addirittura, in alcuni casi, parliamo anche di decine di migliaia di euro!!!
- L’indennità meritocratica, infine, viene corrisposta solo quando l’importo complessivo del F.I.R.R. e l’indennità suppletiva di clientela è inferiore alla media del fatturato prodotto dall’agente negli ultimi 5 anni. Come mai quasi nessuno conosce queste indennità? Semplice, molti promotori dopo aver percepito il F.I.R.R. credono che i propri diritti siano stati completamente riconosciuti… invece no, perché il F.I.R.R. è solo l’inizio! Durante lo scorso anno, chi scrive ha contattato 100 promotori in tutta Italia, solo 5 di questi erano a conoscenza delle indennità di cui sopra! Come mai le Banche restano in silenzio? La legge prevede che il promotore finanziario PUO’ pretendere, entro un anno dalla cessazione del rapporto, sia l’indennità suppletiva di clientela che quella meritocratica. Quindi, poiché le Banche non hanno l’obbligo di corrispondere queste indennità, a meno che non venga avanzata loro un’apposita istanza (contenente norme e giurisprudenza di riferimento), queste trattengono nelle proprie tasche le indennità e, decorso un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro senza aver mai ricevuto alcuna richiesta di corresponsione, non sono più obbligate a sborsare un euro. Chi scrive ha recuperato indennità di promotori che operavano per conto delle maggiori Banche come MPS, FINECO, BPPB… e nel 90% dei casi le indennità sono state recuperate sul filo del rasoio, ovvero anche dopo 11 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quindi al limite della prescrizione!!! Portaluri Ugo & Dott.ssa Cancella Donatella. Per maggiori informazioni potete contattarci ai seguenti indirizzi mail: [email protected]; [email protected]; 389.0563567; 388.3856463.