Indennità suppletiva di clientela promotori finanziari

Indennità suppletiva di clientela promotori finanziari Vogliamo mettere al corrente i promotori finanziari dei loro DIRITTI. Attenzione, NON esiste solamente il FIRR... Ma andiamo per gradi. Avv.

NON CONFONDETELE COL F.I.R.R.!!!
95 promotori finanziari su 100 non conoscono l’esistenza della indennità suppletiva di clientela, né di quella meritocratica. Ebbene sì, i promotori finanziari legati ad una Banca da un contratto di agenzia hanno diritto alle suddette indennità, proprio come fossero degli agenti di commercio ma, quasi tutti, le confondono con il F.I.R.R. e, di conseguenza, le Banch

e trattengono nelle proprie tasche centinaia di migliaia di Euro. Che differenza c’è tra il F.I.R.R., l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica?
- Il F.I.R.R. viene accantonato mensilmente e viene SEMPRE corrisposto al promotore finanziario al momento della cessazione del rapporto di lavoro con la Banca, indipendentemente dal motivo per cui il rapporto è cessato. Solitamente ammonta a qualche centinaio di euro.
- L’indennità suppletiva di clientela, invece, viene corrisposta dalla BANCA al momento della cessazione del rapporto di lavoro nei casi in cui la cessazione sia dipesa dal preponente (es. recesso della banca), oppure quando l’agente recede dal contratto di agenzia per cause imputabili alla banca o per circostanze attribuibili allo stesso (età, infermità, malattia o morte). Questa indennità viene calcolata sul fatturato annuale dell’agente, dall’inizio alla fine del rapporto!!! Dunque maggiore è il fatturato dell’agente, maggiore sarà l’indennità che la Banca dovrà corrispondergli!!! Addirittura, in alcuni casi, parliamo anche di decine di migliaia di euro!!!
- L’indennità meritocratica, infine, viene corrisposta solo quando l’importo complessivo del F.I.R.R. e l’indennità suppletiva di clientela è inferiore alla media del fatturato prodotto dall’agente negli ultimi 5 anni. Come mai quasi nessuno conosce queste indennità? Semplice, molti promotori dopo aver percepito il F.I.R.R. credono che i propri diritti siano stati completamente riconosciuti… invece no, perché il F.I.R.R. è solo l’inizio! Durante lo scorso anno, chi scrive ha contattato 100 promotori in tutta Italia, solo 5 di questi erano a conoscenza delle indennità di cui sopra! Come mai le Banche restano in silenzio? La legge prevede che il promotore finanziario PUO’ pretendere, entro un anno dalla cessazione del rapporto, sia l’indennità suppletiva di clientela che quella meritocratica. Quindi, poiché le Banche non hanno l’obbligo di corrispondere queste indennità, a meno che non venga avanzata loro un’apposita istanza (contenente norme e giurisprudenza di riferimento), queste trattengono nelle proprie tasche le indennità e, decorso un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro senza aver mai ricevuto alcuna richiesta di corresponsione, non sono più obbligate a sborsare un euro. Chi scrive ha recuperato indennità di promotori che operavano per conto delle maggiori Banche come MPS, FINECO, BPPB… e nel 90% dei casi le indennità sono state recuperate sul filo del rasoio, ovvero anche dopo 11 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quindi al limite della prescrizione!!! Portaluri Ugo & Dott.ssa Cancella Donatella. Per maggiori informazioni potete contattarci ai seguenti indirizzi mail: [email protected]; [email protected]; 389.0563567; 388.3856463.

07/08/2016

http://www.ilcaso.it/opinioni/agentefir1.htm

all’atto dello scioglimento del contratto a tempo indeterminato, il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità proporzionale all’ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e nella misura stabilita dagli accordi economici collettivi, dai contratti collettivi, da...

16/10/2015

Non rassegnate mai le dimissioni sotto costrizione degli istituti bancari! Perdereste il diritto alla indennità!

4 indennità in un colpo solo...per complessivi 16.670 euro!!!!!
14/10/2015

4 indennità in un colpo solo...per complessivi 16.670 euro!!!!!

Dopo Mps e Fineco...anche Banca Popolare di Puglia e Basilicata!
12/10/2015

Dopo Mps e Fineco...anche Banca Popolare di Puglia e Basilicata!

06/10/2015

Confrontate pure gli importi delle singole foto con i dati contenuti nell'elenco pubblicato inizialmente...come potete vedere è tutto provato! quasi 100.000 euro recuperati in un anno

SI...avete letto bene!!! in questo caso sono stati riconosciuti più di 14.000 euro!!!
06/10/2015

SI...avete letto bene!!! in questo caso sono stati riconosciuti più di 14.000 euro!!!

03/10/2015

Gli agenti e i rappresentanti sono da sempre tra gli archetipi dei lavoratori autonomi ed indipendenti in quanto, in conformità degli artt. 1742 e 1752 del codice civile, l' agente di commercio è un soggetto incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona, mentre il rappresentante può concludere direttamente i contratti in nome delle ditte medesime da cui ha ricevuto l' incarico.
L' accordo sottoscritto sostituisce quello del 20 marzo 2002, scaduto il 31marzo 2005, cui sono seguiti rinnovi taciti di anno in anno, ed introduce l'importante novità della ridefinizione della complessiva disciplina dell'indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia.
Oltre all' indennità di risoluzione del rapporto (gestita dal FIRR : Fondo per l' indennità di risoluzione del rapporto, istituto simile al TFR dei lavoratori subordinati), e l'indennità suppletiva di clientela, viene infatti ora prevista anche la cosiddetta "indennità meritocratica".

L' intesa sulla introduzione di tale ultima indennità, dovuta all' agente solo in caso di incremento della clientela e/o del giro di affari, è volta a comporre definitivamente il contenzioso che, negli ultimi anni, ha caratterizzato la quantificazione degli importi economici da erogare per lo scioglimento del contratto di agenzia.

L' altro aspetto rilevante dell' accordo è la conferma della disciplina delle variazioni unilaterali di zona (territorio, clientela e prodotti) che - tra l' altro - vengono suddivise con maggior chiarezza in variazioni di "lieve entità" (fino al 5% del valore), di " media entità " (oltre il 5% e fino al 15% del valore) e di "rilevante entità" (oltre il 15% del valore).
Proprio per contenere il contenzioso, anche giudiziale, di questa particolare categoria di lavoratori autonomi, le parti firmatarie dell' intesa hanno convenuto infine sull' utilità e sulla importanza delle procedure stragiudiziali di conciliazione, in relazione alle previsioni di cui agli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile ed alle vigenti disposizioni in materia, che specificano le regole concernenti la composizione delle controversie di cui all' art. 409 c.p.c.

In questo senso, le parti hanno dunque convenuto di costituire una commissione per definire, con apposito regolamento, una specifica procedura di conciliazione, che dovrà essere licenziata entro 6 mesi dalla firma dell' accordo odierno.
Il nuovo accordo collettivo sarà efficace dal 1 settembre 2014, ad eccezione della nuova disciplina sull' indennità meritocratica, la quale, secondo quanto disposto dalla specifica norma transitoria, diventerà pienamente operativa a decorrere dal 1 gennaio 2016.

03/10/2015

Numerosi pf ci stanno contattando, risponderemo a tutti in tempi ragionevoli.

02/10/2015

Tra i promotori iscritti a questa pagina chi era già a conoscenza di questi emolumenti?? Il problema non è dei pf... Purtroppo sono le banche a "mischiare le carte in tavola"... Queste indennità non vanno confuse con il F.I.R.R.!

Anche FINECO sperava di cavarsela... ma alla fine...
02/10/2015

Anche FINECO sperava di cavarsela... ma alla fine...

02/10/2015

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