Esselle snc di Stoccuto e Luciani

Esselle snc di Stoccuto e Luciani AMMINISTRAZIONE CONDOMINI e SERVIZI IMMOBILIARI Corsi di aggiornamento egeguiti presso la Cescot, Confedilizia e Collegio Geometri.

Team giovane e dinamico, composto da una amministrativa, un geometra ed un ingegnere che operano a tutto campo all'interno dei condomini. Iscritti al Registro Nazionale Amministratori Condominiali della Confedilizia. Provvisti di assicurazione professionale.

Serene festività dallo staff della Esselle snc
16/12/2025

Serene festività dallo staff della Esselle snc

Auto abbandonata nella corte condominiale, cosa fare?A tale proposito si segnala una recente pronuncia del Tribunale di ...
28/03/2025

Auto abbandonata nella corte condominiale, cosa fare?

A tale proposito si segnala una recente pronuncia del Tribunale di Genova che mette in rilievo l'importanza dell'utilizzo delle aree comuni in modo equo e rispettoso (ordinanza Tribunale di Genova del 13/03/2025).
L'articolo 1102 c.c. intende assicurare al singolo partecipante, per quel che concerne l'esercizio del suo diritto, la maggiore possibilità di godimento della cosa comune.

Rimozione auto abbandonata: le azioni legali intraprese e la decisione del giudice ---->

La vicenda ha presso l'avvio quando un condomino ha collocato in uno dei parcheggi comuni un'auto con gomme a terra. Nel tempo, le condizioni del veicolo sono peggiorate: il finestrino posteriore si è rotto e l'auto si è spostata verso un muro a causa di una perdita di aderenza dei freni, invadendo il parcheggio adiacente.

L'amministratore del condominio ha quindi avviato accertamenti, scoprendo che il veicolo era collegato a una società di cui il predetto condomino risultava socio e legale rappresentante.

Di conseguenza ha inviato una comunicazione formale al condomino, intimandogli di spostare e riparare l'auto per liberare il posto e le aree adiacenti: tale richiesta però è rimasta senza risposta.

Una successiva PEC, inoltrata dal legale del condominio, non è stata consegnata, nonostante l'indirizzo risultasse corretto.
Alla luce di tali fatti, il condominio si è rivolto al Tribunale per richiedere la condanna del condominio e della società alla rimozione del veicolo abbandonato. I convenuti sono rimasti contumaci. Il Tribunale ha accolto la richiesta del condominio.

Il giudice genovese, prendendo in esame le prove fotografiche e la testimonianza fornita da una informatrice, ha rilevato che il veicolo in questione versava in uno stato di completo degrado da più di sei mesi, con le ruote sgonfie, un vetro rotto e uno spostamento dal suo posizionamento originario.

Quest'ultimo aspetto ha persino causato il rischio di danni ai veicoli parcheggiati nei posti limitrofi.

Il Tribunale ha evidenziato che l'abbandono del veicolo da parte dei convenuti è avvenuto in violazione dell'articolo 8 del regolamento condominiale, contenete la disciplina per il corretto uso delle parti comuni.

In ogni caso, a parere del giudicante, il comportamento del condomino ha impedito il pieno utilizzo dell'area da parte degli altri condomini, configurandosi come uno spoglio del posto occupato e di quelli limitrofi.

La società proprietaria del veicolo e condomino (risultato socio accomandatario) sono stati condannati, a loro cura e spese, a ripristinare (entro sette giorni) il pieno utilizzo dello spazio comune, rimuovendo l'auto.

In mancanza di tale rimozione è stata prevista una penale di 25 € al giorno per ogni giorno di ritardo, da versare a favore del condominio ricorrente.

Inoltre, il Tribunale ha autorizzato il condominio a intervenire direttamente nel caso di inadempienza: l'amministratore potrà incaricare un'impresa specializzata per la rimozione del veicolo, con successivo trasferimento in un parcheggio pubblico o in un altro spazio idoneo, sempre a carico della società.

RIUNIONE CONDOMINIALE IN MODALITA' MISTA, SI O NO?Nessuna diposizione normativa vieta la convocazione e tenuta delle ass...
25/03/2025

RIUNIONE CONDOMINIALE IN MODALITA' MISTA, SI O NO?

Nessuna diposizione normativa vieta la convocazione e tenuta delle assemblee condominiali in modalista «mista», ovvero in presenza e da remoto in videoconferenza. Lo precisa l’interessante sentenza del Tribunale di Taranto 574 pubblicata l’11 marzo 2025.

Dalla normativa non si ricavano disposizioni contrarie allo svolgimento dell’assemblea in modalità mista, ovvero con alcuni condomini in presenza e altri collegati online.

La soluzione mista non preclude i diritti di nessuno, e la soluzione on-line rappresenta il futuro. Se è legittima la modalità di svolgimento integralmente in videoconferenza, perché non dovrebbe essere legittima una modalità solo parzialmente a distanza?

Certamente, perché sia possibile è necessario che tale modalità sia indicata nella convocazione, indicando oltretutto il luogo fisico per chi vorrà partecipare in presenza.

Negli anni post pandemia si è vista sempre una crescente partecipazione alle assemblee in modalità online, ad oggi si stima addirittura che le presenze virtuali abbiano superato le presenze in persona. Siamo quindi di fronte ad uno strumento, la videoconferenza, che potrebbe senz’altro essere molto utile per una più rapida gestione delle problematiche connesse alla vita in condominio.
In conclusione, siccome questi tempi di cambiamento mettono alla prova anche un evento comune come l’assemblea di condominio, sarà come sempre il buon senso e la volontà dei condomini ad indirizzare la strada alle nuove modalità di riunione.

Pulizia delle scale a turno, perché l'assemblea non può deliberarla?Perché l'assemblea non ha il potere di deliberare la...
05/02/2025

Pulizia delle scale a turno, perché l'assemblea non può deliberarla?

Perché l'assemblea non ha il potere di deliberare la pulizia delle scale a turno tra i condòmini?

L'assemblea può specificare che se il condòmino non vuole partecipare personalmente è comunque tenuto ad adempiere mediante incarico ad un'impresa a sue spese?

Il risultato, ogni qual volta i giudici di legittimità si sono occupati della questione è sempre stato lo stesso, ed è stato negativo: no, l'assemblea non può deliberare nulla di tutto ciò.
Spesso, con maggiore frequenza nei condominii di modeste dimensioni, i condomini ritengono di poter fare a meno di questo servizio provvedendovi di propria iniziativa.
Quando la Cassazione s'è pronunciata sull'argomento ha stabilito che «l'assemblea dei condomini ha la facoltà di decidere in ordine alle spese ed alle modalità di riparto, deliberando l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, ma le è esclusa la possibilità di imporre al singolo condomino l'obbligo di pulire le scale in un dato momento, o di provvedervi attraverso un proprio pulitore.
Nel caso l'assemblea assuma una simile delibera, questa sarebbe radicalmente nulla, avendo i condomini statuito oltre le proprie competenze, violando i diritti del singolo condomino sui quali la legge non consente ad essa di incidere» (così Cass. 22 novembre 2002 n. 16485).
Una deliberazione radicalmente nulla, è bene ricordarlo, è impugnabile in qualunque momento da chiunque vi abbia interesse, anche dai condòmini che hanno votato favorevolmente (cfr. Cass. n. 6714/2010)
Niente, naturalmente, vieta ai condòmini che volessero farlo, di pulire le scale, ma ciò non gli conferisce il diritto di domandare agli altri di fare parimenti o di avere una remunerazione per il servizio reso, né tanto meno consentirebbe a tali altri di lamentarsi e chiedere maggiore impegno. Il condomino che decide di pulire può farlo anche limitatamente al proprio pianerottolo.

Sul punto, infatti, è necessario distinguere tra semplici interventi domestici e servizi appaltati ad un lavoratore autonomo o ad un'impresa. In tale ultimo caso il servizio di pulizia scale dev'essere affidato ad un soggetto abilitato ai sensi della legge n. 82/1994 anche se si tratta di partecipante al condominio.

ORARI D'UFFICIO FESTIVITÀ  NATALIZIEA seguire gli orari di apertura ufficio del periodo natalizio:23 dicembre 09,00-12,0...
19/12/2024

ORARI D'UFFICIO FESTIVITÀ NATALIZIE

A seguire gli orari di apertura ufficio del periodo natalizio:

23 dicembre 09,00-12,00 e 15,00-18,00
24 - 25 - 26 dicembre chiuso
27 dicembre 09,00-12,00
28 - 29 dicembre chiuso
30 dicembre 09,00-12,00
31 dicembre e 1 gennaio chiuso
2 e 3 gennaio 09,00-12,00
4 - 5 - 6 gennaio chiuso

Per ESCLUSIVE URGENZE rimaniamo in ogni caso contattabili a mezzo mail, whatsapp e telefono ai numeri 339/2847800 Laura e 339/2847807 Christian.

Ringraziandovi per la fiducia accordataci Vi porgiamo i nostri più sinceri auguri di serene festività.

Christian, Laura e Maria Chiara

⚠️ DETRAZIONI FISCALI 2025 ⚠️VIa libera alle agevolazioni edilizie per un altro anno: proroga nel 2025 del bonus ristrut...
18/10/2024

⚠️ DETRAZIONI FISCALI 2025 ⚠️

VIa libera alle agevolazioni edilizie per un altro anno: proroga nel 2025 del bonus ristrutturazioni al 50% sulla prima casa evitando così che il calo dell'agevolazione fiscale al 36%. Come anticipato, però, dal viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, la portata della norma è limitata alle prime case.

La possibilità di detrarre una parte delle spese al 50% riguarda i lavori di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali.

Per le seconde case si ritornerà invece alla detrazione strutturale del 36%.

La Finanziaria dovrà essere approvata in via definitiva entro il 31 dicembre per entrare in vigore dal 1 gennaio 2024.

La derogabilità dei criteri di ripartizione delle spese condominialiRipartizione spese condominiali: deroga alle regole ...
19/06/2024

La derogabilità dei criteri di ripartizione delle spese condominiali

Ripartizione spese condominiali: deroga alle regole legali
L'art. 1123 comma uno c.c., nella parte in cui specifica "salvo diversa convenzione" (ultimo periodo del primo comma), dà la possibilità ai condomini di derogare all'applicazione dei criteri legali di ripartizione delle spese in favore di altri criteri di natura convenzionale, efficaci inter partes.
Tale possibilità offerta dal legislatore, non è altro che espressione dell'autonomia privata dei condomini.
Una regola derogatoria alla disciplina legale può, ad esempio, stabilire un criterio particolare di ripartizione delle spese, sia in generale, sia per alcuni servizi e manutenzioni, vincolante per tutti i partecipanti al condominio; può, altresì, esonerare alcuni condomini dal pagamento dei contributi, in misura parziale e anche totale; e, esempio pratico, può prevedere che alla manutenzione del lastrico solare provvedano tutti i condomini secondo i millesimi, a prescindere che siano o meno coperti dalla porzione di lastrico oggetto di lavori. (Cass. Civ. n. 4183 del 16.02.2017).

Approvazione da parte dell'assemblea
Per modificare i criteri di ripartizione delle spese condominiali e, quindi, per decidere di addossare alcune spese solo su determinati condomini o di esonerarne altri, è necessaria una delibera all'unanimità, o un nuovo regolamento di condominio approvato anch'esso all'unanimità.

A tal proposito, ci si deve chiedere cosa succede nel caso in cui la deroga ai criteri legali di ripartizione delle spese viene assunta non all'unanimità bensì con la sola maggioranza da parte dell'assemblea condominiale, ovvero se tale delibera debba intendersi nulla piuttosto che annullabile.
La differenza non è di scarsa rilevanza per una serie di motivi circa la possibilità di impugnazione della delibera.
Difatti, come stabilito dall'art. 1137 c.c., la delibera annullabile deve essere impugnata nel termine perentorio di 30 giorni dall'approvazione della stessa, per i condomini dissenzienti o astenuti, e dalla comunicazione della delibera per i condomini assenti.
Di contro, per impugnare la delibera nulla non è previsto alcun limite di tempo.

La Cassazione sulle regole di riparto delle spese condominiali
La Corte di Cassazione, ha avuto modo di precisare che, tra le delibere aventi a oggetto la ripartizione delle spese comuni, occorre distinguere quelle con le quali sono stabiliti i criteri di ripartizione ai sensi dell'art. 1123 c.c., oppure sono modificati i criteri fissati in precedenza, per le quali è necessario, a pena di nullità, il consenso unanime dei condomini, da quelle con le quali, nell'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 1135, numero 3, c.c., l'assemblea in concreto ripartisce le spese medesime.

Solo queste ultime, se adottate in violazione dei criteri già stabiliti, devono considerarsi annullabili e la relativa impugnazione va proposta, come detto, nel termine perentorio di 30 giorni; le altre sono da intendersi nulle.
Le Sezioni Unite hanno definitivamente chiarito quando la delibera che viola le regole di riparto delle spese è nulla o solo annullabile, enunciando il principio secondo cui sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalle legge o dalla convenzione da valere, oltre che per il caso concreto, anche per il futuro; mentre sono semplicemente annullabili nel caso in cui i suddetti criteri vengano soltanto violati o disattesi nel singolo caso deliberato. (Cass. Civ. SS.. UU. 14 aprile 2021, n. 9839).

Gli uffici rimarranno chiusi le giornate del 29 marzo e 2 aprile.
26/03/2024

Gli uffici rimarranno chiusi le giornate del 29 marzo e 2 aprile.

Gli uffici saranno chiusi nelle datesabato 23 dicembredomenica 24 dicembrelunedì 25 dicembremartedì 26 dicembresabato 30...
19/12/2023

Gli uffici saranno chiusi nelle date

sabato 23 dicembre
domenica 24 dicembre
lunedì 25 dicembre
martedì 26 dicembre

sabato 30 dicembre
domenica 31 dicembre
lunedi 01 gennaio

Nei giorni 27, 28 e 29 dicembre si riceve esclusivamente su appuntamento.

Nel ringraziare i nostri condomini per la consueta fiducia accordataci porgiamo i nostri più sentiti auguri.

Laura e Christian

!!! L'ultima sentenza della Suprema Corte in tema di affittacamere e regolamento condominiale !!!Nel caso sottoposto al ...
15/12/2023

!!! L'ultima sentenza della Suprema Corte in tema di affittacamere e regolamento condominiale !!!

Nel caso sottoposto al vaglio della recente Cassazione del 7 ottobre 2020, n. 21562, il giudizio è stato promosso da altra condomina nei confronti del condomino proprietario dell'unità immobiliare in condominio condotto in locazione da soggetto terzo per lo svolgimento dell'attività in oggetto.
L'attrice asserisce che la conduttrice di detta unità immobiliare svolgeva in tale unità attività alberghiera, in violazione del regolamento condominiale.

Si costituiscono in giudizio sia la condomina proprietaria, sia la conduttrice rilevando che si tratta in realtà di attività di affittacamere, come tale non in contrasto con il regolamento dell'edificio.

Il Giudice di secondo e terzo grado rilevano che l'attività di affittacamere svolta dalla società conduttrice non è attività alberghiera, ma è comunque attività in contrasto con l'art. 28 del regolamento di condominio perché attività commerciale a scopo di lucro fornendo la prestazione sul mercato di alloggio dietro corrispettivo per periodi più o meno brevi.
La destinazione commerciale è incompatibile con l'uso abitativo ed espressamente vietata dal regolamento.
Peraltro, la assimilazione dell'attività di affittacamere a quella imprenditoriale alberghiera è già stata in precedenza affermata: tale attività, pur differenziandosi da quella alberghiera per sue modeste dimensioni, presenta natura a quest'ultima analoga, comportando, non diversamente da un albergo, un'attività imprenditoriale, un'azienda ed il contatto diretto con il pubblico.

Di contro la Suprema Corte con precedenti decisioni (Cass. n. 24707/2014 e n. 19212/2016) ha affermato il principio inverso: l'attività di affittacamere non comporta, di per sé, un utilizzo degli immobili diverso da quello delle altre «civili abitazioni» e non può quindi ritenersi automaticamente lesivo per gli altri condomini.

Deve essere espressamente contemplata come attività vietata.
In assenza di simile clausola, se non si prova nello specifico la lesione, ad esempio la molestia data dai rumori, derivante dall'attività di affittacamere, al pari di altre tipologie di attività, essendo una clausola generale, non si può lamentare che sia stato provocato disturbo agli altri condomini.

Balconi “aggettanti” e balconi “incassati”: gli interventi manutentivi e di messa in sicurezza di competenza dell'assemb...
14/12/2023

Balconi “aggettanti” e balconi “incassati”: gli interventi manutentivi e di messa in sicurezza di competenza dell'assemblea condominiale

La messa in sicurezza e la ristrutturazione dei balconi in ambito condominiale è spesso oggetto di liti giudiziarie determinate soprattutto dalla competenza a disporre l'intervento manutentivo.

È noto, infatti, che i beni di proprietà esclusiva dei singoli condomini, (come tali) sono sottratti alla competenza assembleare, con la conseguenza che ove l'assemblea decidesse l'intervento manutentivo di un bene in proprietà esclusiva, la relativa delibera sarebbe affetta da nullità assoluta ed insanabile

È pertanto, necessario stabilire quali balconi o quali parti di essi possano essere considerate condominiali e quindi soggette a decisioni assembleari per il compimento delle opere di manutenzione e conservazione e relativa ripartizione delle spese.

A seconda della tipologia di balcone interessato dall' intervento manutentivo e dell'oggetto dello stesso, si potrà individuare il soggetto competente alla decisione (assemblea o singolo proprietario) nonché tenuto a provvedervi (intero condominio o singolo condomino) con tutte le conseguenze in ordine alla ripartizione delle spese ed alla responsabilità per i danni derivanti dall'omessa manutenzione.

I balconi si distinguono infatti in: balconi aggettanti, che sporgono rispetto al fronte facciata e costituiscono un prolungamento di proprietà esclusiva del titolare della corrispondente unità immobiliare cui ineriscono; e, balconi incassati che, invece, non sporgono rispetto ai muri perimetrali dell'edificio, restando incassati nell'interno e ricompresi nel prospetto dell'edificio.

Quali sono le parti comuni dei balconi aggettanti e dei balconi incassati?

Mentre non sorgono dubbi circa i costi di ripristino della soletta, detta anche piattaforma, costituita dalla superficie di calpestio del balcone aggettante che restano sempre a carico del rispettivo proprietario dell'appartamento a cui appartiene il balcone, non sempre facile è, invece, individuare il soggetto tenuto a provvedere alla manutenzione e ristrutturazione dei rivestimenti e degli elementi decorativi della parte frontale ed inferiore del balcone.

Gli elementi decorativi della parte frontale ed inferiore dei balconi ( aggettanti, ed a maggior ragione per quelli incassati per la loro specifica conformazione) quali le ringhiere, le fioriere incassate nel cemento ed i frontalini sono beni comuni, i cui costi, pertanto, sono a carico di tutti i condòmini.

Al fine di stabilire se l'assemblea condominiale possa validamente disporre lavori di manutenzione e conservazione dei balconi del fabbricato condominiale, è necessario qualificare la tipologia del balcone oggetto di intervento nonché determinare il tipo di intervento stesso, atteso che soltanto ove riguardi parti comuni del balcone sarà di competenza dell'assemblea e le relative spese saranno ripartite tra tutti i condòmini.

È, dunque, fondamentale distinguere tra:

- balconi aggettanti (o in aggetto): sono considerati beni di proprietà esclusiva del proprietario dell'appartamento cui ineriscono, poiché costituiscono nella loro interezza una sorta di "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare, (Cass. n. 14076/2003);

- balconi incassati: non sporgono rispetto ai muri perimetrali restando per l'appunto, incassato nel corpo dell'edificio. La relativa "soletta" è di proprietà comune dei condomini dell'appartamento del piano superiore e di quello del piano inferiore, cui serve, rispettivamente, da piano di calpestio e da copertura (Cass. n. 15913/2007; n. 14576/2004).

Per quanto concerne, invece, gli altri elementi presenti su entrambe le tipologie di balconi, laddove in grado di incidere sul decoro architettonico, la giurisprudenza è unanime nel considerare che i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore (in particolare, i c.d. frontalini, le fasce marcapiano, i parapetti, ecc.), "svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto all'intero edificio, del quale accrescono il pregio architettonico, costituiscono, come tali, parti comuni ai sensi dell'art. 1117, n. 3, c. c."

In particolare, con riferimento ai balconi aggettanti devono considerarsi beni comuni a tutti "soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole" ( Cass. n. 7042/2020).

I rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore sono elementi di arredo e di estetica dell'edificio, e dunque beni comuni, anche ed ancor di più nel caso di balconi "incassati" ( come nella specie) in quanto agiscono quali componenti della struttura portante del fabbricato, connotando la stessa conformazione architettonica dell'intero complesso.

Ne deriva che, la delibera assembleare riguardante il ripristino dell'intonaco dei balconi e degli sporti di gronda, il fissaggio dei marmetti, la verifica e la tinteggiatura delle ringhiere, ossia in generale i lavori inerenti i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e inferiore dei balconi, è pienamente valida e legittima trattandosi di interventi su parti comuni dell'edificio e come tali di competenza dell'assemblea condominiale, come pure legittima è la delibera che ripartisce le relative spese tra i condòmini.

03/08/2023

I nostri uffici rimarranno chiusi per ferie dal 7 al 27 agosto.
Per esclusive urgenze rimaniamo contattabili a mezzo mail o ai cellulari 339/2847800 e 339/2847807.
RingraziandoVi ancora una volta per la preferenza accordataci, auguriamo a tutti Buone Vacanze!

Esselle snc

Indirizzo

Sede Operativa: Via Ungaretti 84
Macerata
62100

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Martedì 09:00 - 12:00
15:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 12:00
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Giovedì 09:00 - 12:00
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