31/08/2026
𝐑𝐔𝐁𝐑𝐈𝐂𝐀 𝐃𝐈 𝐂𝐔𝐋𝐓𝐔𝐑𝐀 𝐀𝐒𝐒𝐈𝐂𝐔𝐑𝐀𝐓𝐈𝐕𝐀
Il 𝐆𝐫𝐮𝐩𝐩𝐨 𝐓𝐚𝐦𝐛𝐨𝐫𝐫𝐢𝐧𝐨 𝐀𝐬𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 ha deciso di avviare una nuova rubrica periodica dedicata alla 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐚𝐬𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚.
L’iniziativa nasce da una convinzione semplice: l’assicurazione non può essere ridotta al confronto tra premi, massimali e condizioni economiche.
Dietro ogni contratto esistono principi giuridici, tecniche assicurative, clausole, esclusioni e meccanismi di funzionamento che possono incidere in maniera decisiva sulla qualità reale della protezione acquistata.
Per questo, attraverso il 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢 𝐞 𝐀𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐢 𝐀𝐬𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚, affronteremo periodicamente alcuni dei temi più rilevanti, delicati e meno conosciuti della materia.
Lo faremo con un intento prevalentemente divulgativo:
𝐬𝐩𝐢𝐞𝐠𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐭𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐬𝐬𝐢 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐛𝐚𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐫𝐥𝐢.
Parleremo di responsabilità professionale, tutela del patrimonio, previdenza, salute, rischi d’impresa, cyber risk, responsabilità degli amministratori e di molti altri argomenti che meritano di essere conosciuti prima ancora che assicurati.
Abbiamo scelto di iniziare da un tema particolarmente delicato per chi esercita una professione:
𝐥𝐚 𝐑𝐂 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞.
E, più precisamente, da una questione che può apparire tecnica ma che, in realtà, determina l’operatività stessa della garanzia:
𝒒𝒖𝒂𝒍𝒆 𝒎𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒗𝒆 𝒗𝒆𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒓𝒔𝒊 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒉é 𝒖𝒏 𝒔𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒐 𝒔𝒊𝒂 𝒄𝒐𝒑𝒆𝒓𝒕𝒐?
Da qui nasce il primo approfondimento della nostra rubrica.
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𝐂𝐋𝐀𝐈𝐌𝐒 𝐌𝐀𝐃𝐄 𝐎 𝐋𝐎𝐒𝐒 𝐎𝐂𝐂𝐔𝐑𝐑𝐄𝐍𝐂𝐄: 𝐐𝐔𝐀𝐍𝐃𝐎 𝐋𝐀 𝐑𝐂 𝐏𝐑𝐎𝐅𝐄𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐄 𝐑𝐈𝐒𝐏𝐎𝐍𝐃𝐄
𝑵𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒔𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕à 𝒄𝒊𝒗𝒊𝒍𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆 𝒊𝒍 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒏𝒐𝒏 è 𝒖𝒏 𝒆𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒂𝒄𝒄𝒆𝒔𝒔𝒐𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒕𝒐. È 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒅𝒆𝒍𝒊𝒎𝒊𝒕𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝒓𝒊𝒔𝒄𝒉𝒊𝒐 𝒂𝒔𝒔𝒊𝒄𝒖𝒓𝒂𝒕𝒐.
Quando si parla di RC professionale, l’attenzione viene spesso concentrata sul massimale, sulla franchigia o sul premio.
Sono certamente elementi importanti.
Ma non bastano a rispondere alla domanda essenziale:
𝐪𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐬𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫𝐚 𝐚𝐬𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐮𝐧 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞?
Tra il momento nel quale il professionista svolge una prestazione, quello nel quale viene commesso un eventuale errore, quello in cui il danno emerge e quello in cui viene formulata una richiesta di risarcimento possono trascorrere mesi o anni.
Ed è proprio questa distanza temporale a rendere fondamentale la distinzione tra 𝒍𝒐𝒔𝒔 𝒐𝒄𝒄𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆 e 𝒄𝒍𝒂𝒊𝒎𝒔 𝒎𝒂𝒅𝒆.
Non si tratta semplicemente di due formule contrattuali.
Si tratta di due differenti criteri attraverso i quali il contratto individua il momento rilevante ai fini dell’operatività della garanzia.
𝐈𝐋 𝐏𝐑𝐈𝐌𝐎 𝐄𝐐𝐔𝐈𝐕𝐎𝐂𝐎: 𝐏𝐄𝐍𝐒𝐀𝐑𝐄 𝐂𝐇𝐄 𝐁𝐀𝐒𝐓𝐈 𝐀𝐕𝐄𝐑𝐄 𝐔𝐍𝐀 𝐏𝐎𝐋𝐈𝐙𝐙𝐀 𝐈𝐍 𝐂𝐎𝐑𝐒𝐎
Un errore piuttosto diffuso consiste nel ritenere che una RC professionale debba necessariamente intervenire ogni volta che il danno emerge durante il periodo nel quale il contratto è vigente.
Non è necessariamente così.
Occorre prima individuare 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐚𝐬𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐫𝐢𝐥𝐞𝐯𝐚𝐧𝐭𝐞.
Può essere il fatto generatore della responsabilità.
Può essere la richiesta di risarcimento.
E possono essere previste ulteriori condizioni temporali.
La domanda corretta, quindi, non è soltanto:
“Quando è avvenuto il danno?”
Ma:
𝐐𝐔𝐀𝐋 È 𝐈𝐋 𝐌𝐎𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐂𝐇𝐄 𝐈𝐋 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀𝐓𝐓𝐎 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐈𝐃𝐄𝐑𝐀 𝐃𝐄𝐂𝐈𝐒𝐈𝐕𝐎?
𝐋𝐎𝐒𝐒 𝐎𝐂𝐂𝐔𝐑𝐑𝐄𝐍𝐂𝐄: 𝐈𝐋 𝐑𝐈𝐅𝐄𝐑𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 È 𝐀𝐋 𝐅𝐀𝐓𝐓𝐎
Nel modello comunemente definito 𝒍𝒐𝒔𝒔 𝒐𝒄𝒄𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆, la garanzia viene ricondotta al fatto generatore della responsabilità verificatosi durante il periodo assicurato.
La richiesta di risarcimento può anche essere formulata successivamente.
Ciò che assume rilievo, secondo lo schema tipico, è che il fatto assicurato sia avvenuto durante la vigenza della polizza.
Anche questa impostazione, tuttavia, non deve essere banalizzata.
Nella responsabilità professionale non sempre è immediato stabilire quale sia il momento esatto nel quale il fatto rilevante si sia verificato.
Un errore progettuale può essere commesso in una determinata fase e manifestare le proprie conseguenze molto più tardi.
Un’omissione può produrre effetti nel tempo.
Una prestazione professionale può articolarsi in una pluralità di atti.
Per questo la semplice qualificazione di una polizza come “loss occurrence” non esaurisce l’analisi.
𝐂𝐎𝐍𝐓𝐀 𝐒𝐄𝐌𝐏𝐑𝐄 𝐋𝐀 𝐅𝐎𝐑𝐌𝐔𝐋𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀𝐓𝐓𝐔𝐀𝐋𝐄.
𝐂𝐋𝐀𝐈𝐌𝐒 𝐌𝐀𝐃𝐄: 𝐈𝐋 𝐑𝐈𝐅𝐄𝐑𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 È 𝐀𝐋𝐋𝐀 𝐑𝐈𝐂𝐇𝐈𝐄𝐒𝐓𝐀
Nel modello 𝒄𝒍𝒂𝒊𝒎𝒔 𝒎𝒂𝒅𝒆, particolarmente diffuso nelle RC professionali, cambia il criterio temporale.
La garanzia viene collegata alla richiesta di risarcimento formulata nei confronti dell’assicurato nel periodo previsto dal contratto.
Ciò significa che una richiesta ricevuta oggi può riguardare un errore professionale commesso molti anni prima.
Ma questo non significa che qualsiasi fatto del passato sia automaticamente coperto.
Ed è qui che entra in gioco uno degli elementi più importanti della RC professionale:
𝐋𝐀 𝐑𝐄𝐓𝐑𝐎𝐀𝐓𝐓𝐈𝐕𝐈𝐓À.
𝐑𝐄𝐓𝐑𝐎𝐀𝐓𝐓𝐈𝐕𝐈𝐓À: 𝐐𝐔𝐀𝐍𝐓𝐎 𝐈𝐍𝐃𝐈𝐄𝐓𝐑𝐎 𝐏𝐔Ò 𝐆𝐔𝐀𝐑𝐃𝐀𝐑𝐄 𝐋𝐀 𝐏𝐎𝐋𝐈𝐙𝐙𝐀
Nelle claims made non basta sapere quando sia arrivata la richiesta di risarcimento.
Bisogna verificare anche quanto indietro nel tempo possa risalire il fatto che l’ha generata.
È precisamente questa la funzione della retroattività.
Una polizza può prevedere una retroattività di cinque anni.
Di dieci.
Più ampia.
In alcuni casi illimitata.
La differenza può essere enorme.
Un professionista che esercita da vent’anni e possiede una polizza claims made con retroattività quinquennale non sta necessariamente assicurando tutta la propria storia professionale.
Sta assicurando, sotto il profilo temporale, la parte ammessa dal contratto.
𝐋𝐀 𝐑𝐄𝐓𝐑𝐎𝐀𝐓𝐓𝐈𝐕𝐈𝐓À 𝐍𝐎𝐍 È 𝐔𝐍𝐀 𝐌𝐀𝐂𝐂𝐇𝐈𝐍𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐓𝐄𝐌𝐏𝐎
Occorre però evitare un altro equivoco.
Una retroattività molto ampia non significa che qualunque situazione appartenente al passato diventi assicurabile.
Una richiesta già ricevuta, una controversia già insorta o una circostanza della quale il professionista fosse già a conoscenza possono essere escluse dalla nuova copertura.
È il tema delle 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳𝐞 𝐧𝐨𝐭𝐞, spesso indicate nella terminologia anglosassone come 𝒑𝒓𝒊𝒐𝒓 𝒌𝒏𝒐𝒘𝒍𝒆𝒅𝒈𝒆.
La retroattività delimita il passato potenzialmente assicurabile.
Non trasforma in rischio futuro ciò che è già conosciuto come problema.
𝐍𝐎𝐍 𝐄𝐒𝐈𝐒𝐓𝐄 𝐔𝐍𝐀 𝐒𝐎𝐋𝐀 “𝐂𝐋𝐀𝐈𝐌𝐒 𝐌𝐀𝐃𝐄”
Anche l’espressione claims made viene spesso utilizzata in modo troppo generico.
Le formulazioni contrattuali possono essere differenti.
Può cambiare la definizione di “richiesta di risarcimento”.
Può cambiare il momento entro il quale deve essere comunicata.
Può cambiare la disciplina delle circostanze.
Può esistere una specifica data di retroattività.
Possono essere previste differenti modalità di denuncia.
Per questo chiedere semplicemente:
“È una claims made?”
non è sufficiente.
Occorre chiedersi:
𝐂𝐎𝐌𝐄 È 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐀 𝐂𝐎𝐒𝐓𝐑𝐔𝐈𝐓𝐀 𝐐𝐔𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐂𝐋𝐀𝐈𝐌𝐒 𝐌𝐀𝐃𝐄?
𝐈𝐋 𝐂𝐀𝐌𝐁𝐈𝐎 𝐃𝐈 𝐏𝐎𝐋𝐈𝐙𝐙𝐀: 𝐔𝐍 𝐏𝐀𝐒𝐒𝐀𝐆𝐆𝐈𝐎 𝐂𝐇𝐄 𝐕𝐀 𝐆𝐄𝐒𝐓𝐈𝐓𝐎 𝐂𝐎𝐍 𝐀𝐓𝐓𝐄𝐍𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄
Uno dei momenti più delicati è la sostituzione della copertura.
Un professionista può cambiare compagnia.
Può affidarsi a un altro intermediario.
Può scegliere una polizza con condizioni differenti.
Il problema non è il cambiamento in sé.
Il problema è verificare 𝐜𝐨𝐬𝐚 𝐚𝐜𝐜𝐚𝐝𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐠𝐢à 𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐭𝐚.
Supponiamo che un professionista abbia avuto per anni una polizza claims made e che decida di sostituirla.
La nuova copertura entra in vigore immediatamente dopo la precedente.
Questo, da solo, non basta.
Bisogna verificare fino a quale data del passato la nuova polizza accetti di risalire.
Facciamo un esempio.
Un professionista ha svolto un incarico nel 2020.
Nel 2027 cambia compagnia.
Nel 2028 riceve una richiesta di risarcimento relativa proprio a quell’incarico del 2020.
La vecchia polizza è ormai cessata.
La nuova può essere chiamata a intervenire soltanto se il fatto del 2020 rientra nella sua retroattività e se sono rispettate tutte le altre condizioni contrattuali.
Se, ad esempio, la nuova copertura riconosce una retroattività soltanto dal 2022, quel fatto del 2020 potrebbe restare fuori.
E la precedente polizza, trattandosi di claims made, potrebbe a sua volta non essere operante per una richiesta formulata soltanto dopo la sua cessazione, salvo quanto previsto da eventuali garanzie postume o dalla disciplina delle circostanze denunciate.
Ecco perché, nel passaggio da una claims made a un’altra, non basta controllare che le due polizze si susseguano senza interruzioni.
Bisogna controllare che 𝐥𝐚 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐚 𝐜𝐨𝐩𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐢𝐥 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐚𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐠𝐠𝐞𝐫𝐞.
𝐋𝐀 𝐏𝐎𝐒𝐓𝐔𝐌𝐀: 𝐂𝐈Ò 𝐂𝐇𝐄 𝐀𝐂𝐂𝐀𝐃𝐄 𝐃𝐎𝐏𝐎 𝐋𝐀 𝐅𝐈𝐍𝐄 𝐃𝐄𝐋 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀𝐓𝐓𝐎
Se la retroattività guarda indietro, la postuma — o ultrattività — guarda avanti.
La questione diventa particolarmente importante quando un professionista cessa l’attività, va in pensione oppure interrompe la normale continuità assicurativa.
La cessazione dell’attività non elimina infatti le possibili responsabilità relative agli incarichi già svolti.
Una richiesta può arrivare molto tempo dopo.
La postuma serve proprio a disciplinare, entro le condizioni previste dal contratto, determinate richieste formulate successivamente alla cessazione della copertura.
Anche qui, però, non basta sapere che “esiste una postuma”.
Occorre verificarne durata, limiti, condizioni di operatività e massimale.
Retroattività e postuma, quindi, svolgono funzioni differenti.
La prima riguarda il passato rispetto all’inizio della copertura.
La seconda riguarda le richieste che possono arrivare dopo la sua cessazione.
Una guarda indietro.
L’altra guarda avanti.
𝐋𝐀 𝐑𝐈𝐂𝐇𝐈𝐄𝐒𝐓𝐀 𝐃𝐈 𝐑𝐈𝐒𝐀𝐑𝐂𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐍𝐎𝐍 È 𝐍𝐄𝐂𝐄𝐒𝐒𝐀𝐑𝐈𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐔𝐍𝐀 𝐂𝐀𝐔𝐒𝐀
Altro punto essenziale.
Il claim non coincide necessariamente con l’avvio di un procedimento giudiziario.
A seconda della formulazione contrattuale, possono assumere rilievo una diffida, una PEC, una richiesta economica, una contestazione formale o altre comunicazioni.
Ed è per questo che la tempestiva gestione delle circostanze può avere un peso determinante.
Aspettare una citazione in giudizio può, in alcune situazioni, significare intervenire troppo tardi.
𝐋𝐄 𝐂𝐈𝐑𝐂𝐎𝐒𝐓𝐀𝐍𝐙𝐄 𝐍𝐎𝐓𝐄 𝐄 𝐋𝐀 𝐓𝐄𝐌𝐏𝐄𝐒𝐓𝐈𝐕𝐈𝐓À 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐒𝐄𝐆𝐍𝐀𝐋𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄
Un professionista può ricevere una contestazione e considerarla ancora troppo generica per costituire un vero sinistro.
Dal punto di vista assicurativo, però, quella circostanza può già essere rilevante.
Se il contratto prevede la possibilità o l’obbligo di comunicare determinate circostanze potenzialmente idonee a generare una futura richiesta di risarcimento, la tempestività della segnalazione può assumere un’importanza decisiva.
Una circostanza conosciuta oggi e non correttamente gestita può infatti diventare problematica domani, soprattutto in occasione del rinnovo o della sostituzione della polizza.
La gestione della RC professionale non comincia necessariamente quando arriva un atto giudiziario.
Può cominciare molto prima.
𝐋𝐄 𝐂𝐋𝐀𝐔𝐒𝐎𝐋𝐄 𝐃𝐈 𝐀𝐆𝐆𝐑𝐄𝐆𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄
Un altro aspetto poco conosciuto riguarda il trattamento delle richieste tra loro collegate.
Più richieste derivanti dallo stesso errore, dalla stessa causa o da fatti connessi possono essere considerate, secondo le condizioni del contratto, come un unico sinistro.
Questo può incidere sul massimale.
Sulla franchigia.
Sull’annualità interessata.
E persino sulla polizza chiamata a intervenire.
Anche il massimale, quindi, non può essere letto come un semplice numero.
Occorre comprendere come quel numero opererà in concreto.
𝐌𝐀𝐒𝐒𝐈𝐌𝐀𝐋𝐄 𝐏𝐄𝐑 𝐒𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐎 𝐄 𝐌𝐀𝐒𝐒𝐈𝐌𝐀𝐋𝐄 𝐀𝐆𝐆𝐑𝐄𝐆𝐀𝐓𝐎 𝐍𝐎𝐍 𝐒𝐎𝐍𝐎 𝐋𝐀 𝐒𝐓𝐄𝐒𝐒𝐀 𝐂𝐎𝐒𝐀
Un professionista può avere un massimale di un milione di euro per singolo sinistro.
Ma occorre verificare anche quale sia il limite complessivo disponibile nell’annualità assicurativa.
Possono inoltre esistere sottolimiti per specifiche attività o determinate tipologie di danno.
Più richieste collegate possono incidere sul medesimo massimale.
La cifra riportata nel frontespizio della polizza è dunque importante.
Ma non esaurisce il contenuto economico della garanzia.
𝐄 𝐏𝐑𝐈𝐌𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐑𝐈𝐒𝐀𝐑𝐂𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐂’È 𝐋𝐀 𝐃𝐈𝐅𝐄𝐒𝐀
Una controversia professionale può durare anni.
Può richiedere avvocati.
Consulenti tecnici.
Perizie.
Accertamenti.
Attività difensive.
Il costo di una vicenda di responsabilità professionale non coincide quindi soltanto con l’eventuale risarcimento finale.
Anche il modo in cui vengono gestite la difesa dell’assicurato e le relative spese costituisce un elemento importante nella valutazione complessiva della copertura.
Una RC professionale non deve essere esaminata soltanto pensando al momento nel quale potrebbe essere liquidato un danno.
Va valutata anche pensando a tutto ciò che può accadere prima.
𝐔𝐍𝐀 𝐑𝐂 𝐏𝐑𝐎𝐅𝐄𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐄 𝐍𝐎𝐍 𝐀𝐍𝐃𝐑𝐄𝐁𝐁𝐄 𝐑𝐈𝐍𝐍𝐎𝐕𝐀𝐓𝐀 𝐏𝐄𝐑 𝐈𝐍𝐄𝐑𝐙𝐈𝐀
Una copertura adeguata quando è stata stipulata può non esserlo più dopo alcuni anni.
Cambiano gli incarichi.
Cambiano il fatturato.
Cambiano le responsabilità assunte.
Cambiano i clienti.
Cambiano le tecnologie.
Cambiano le dimensioni dello studio.
Possono aumentare il valore economico delle prestazioni e la complessità delle attività svolte.
La RC professionale dovrebbe quindi essere periodicamente confrontata con l’attività realmente esercitata.
Non semplicemente rinnovata.
𝐋𝐀 𝐑𝐂 𝐏𝐑𝐎𝐅𝐄𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐄 𝐍𝐎𝐍 È 𝐔𝐍 𝐏𝐑𝐎𝐁𝐋𝐄𝐌𝐀 𝐒𝐎𝐋𝐓𝐀𝐍𝐓𝐎 𝐀𝐒𝐒𝐈𝐂𝐔𝐑𝐀𝐓𝐈𝐕𝐎
La responsabilità professionale incide anche sulla contrattualistica.
Sulle manleve che si accettano.
Sul valore degli incarichi che si assumono.
Sui rapporti con clienti pubblici o privati particolarmente strutturati.
Sull’organizzazione dello studio.
Sulla tutela del patrimonio personale.
La RC professionale dovrebbe quindi essere considerata come uno degli strumenti della più generale gestione del rischio professionale.
Non semplicemente come un adempimento.
𝐋𝐄 𝐃𝐎𝐌𝐀𝐍𝐃𝐄 𝐃𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐎𝐒𝐂𝐄𝐑𝐄
Un professionista dovrebbe poter ottenere risposte chiare almeno a queste domande:
• La mia polizza opera in claims made o loss occurrence?
• Da quale data decorre la retroattività?
• Tutta la mia storia professionale è compresa?
• Come vengono trattate le circostanze già conosciute?
• Che cosa viene definito “richiesta di risarcimento”?
• Quando deve essere effettuata una segnalazione?
• Cosa accade se cambio compagnia o intermediario?
• La nuova polizza conserva la retroattività necessaria a proteggere la mia attività precedente?
• Quale postuma è prevista in caso di cessazione dell’attività?
• Come operano massimale, massimale aggregato, sottolimiti, franchigie e clausole di aggregazione?
• Come vengono gestite la difesa e le relative spese?
Non sono domande riservate agli addetti ai lavori.
Sono domande che riguardano direttamente il patrimonio e la continuità professionale dell’assicurato.
𝐈𝐋 𝐏𝐑𝐄𝐙𝐙𝐎 È 𝐒𝐎𝐋𝐓𝐀𝐍𝐓𝐎 𝐔𝐍𝐀 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐄 𝐕𝐀𝐑𝐈𝐀𝐁𝐈𝐋𝐈
Il premio è naturalmente importante.
Ma una RC professionale non dovrebbe essere confrontata esclusivamente sul prezzo.
Due polizze con lo stesso massimale possono avere retroattività differenti.
Postume differenti.
Esclusioni differenti.
Definizioni differenti di claim.
Sottolimiti differenti.
Condizioni differenti sulle circostanze note.
E possono quindi offrire una protezione sostanzialmente diversa.
Il problema non è quanto costa una polizza.
Il problema è 𝐜𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐬𝐚 𝐬𝐭𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐜𝐪𝐮𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐞𝐳𝐳𝐨.
𝐋𝐀 𝐑𝐄𝐆𝐎𝐋𝐀 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄
Possiamo sintetizzare così:
nella 𝒍𝒐𝒔𝒔 𝒐𝒄𝒄𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆 assume principalmente rilievo il fatto assicurato verificatosi durante il periodo di copertura.
Nella 𝒄𝒍𝒂𝒊𝒎𝒔 𝒎𝒂𝒅𝒆 assume principalmente rilievo la richiesta di risarcimento formulata nel periodo previsto dal contratto, nei limiti della retroattività e delle altre condizioni pattuite.
Ma la vera qualità di una RC professionale non si comprende leggendo soltanto queste due espressioni.
Si comprende analizzando ciò che viene dopo.
𝐋𝐚 𝐝𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞, 𝐢𝐧𝐟𝐚𝐭𝐭𝐢, è 𝐦𝐨𝐥𝐭𝐨 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐥𝐢𝐜𝐞:
𝑺𝒆 𝒅𝒐𝒎𝒂𝒏𝒊 𝒂𝒓𝒓𝒊𝒗𝒂𝒔𝒔𝒆 𝒖𝒏𝒂 𝒓𝒊𝒄𝒉𝒊𝒆𝒔𝒕𝒂 𝒅𝒊 𝒓𝒊𝒔𝒂𝒓𝒄𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒑𝒆𝒓 𝒖𝒏 𝒊𝒏𝒄𝒂𝒓𝒊𝒄𝒐 𝒔𝒗𝒐𝒍𝒕𝒐 𝒕𝒓𝒆, 𝒄𝒊𝒏𝒒𝒖𝒆 𝒐 𝒅𝒊𝒆𝒄𝒊 𝒂𝒏𝒏𝒊 𝒇𝒂, 𝒒𝒖𝒂𝒍𝒆 𝒑𝒐𝒍𝒊𝒛𝒛𝒂 𝒅𝒐𝒗𝒓𝒆𝒃𝒃𝒆 𝒓𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒆, 𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒉é?
Se la risposta non è immediata, la polizza merita di essere riletta.
Perché nella responsabilità civile professionale 𝐢𝐥 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐧𝐨𝐧 è 𝐮𝐧 𝐝𝐞𝐭𝐭𝐚𝐠𝐥𝐢𝐨.
È 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐩𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚.
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𝑨 𝒄𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆𝒍
𝐂𝐄𝐍𝐓𝐑𝐎 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐈 𝐄 𝐀𝐍𝐀𝐋𝐈𝐒𝐈 𝐀𝐒𝐒𝐈𝐂𝐔𝐑𝐀𝐓𝐈𝐕𝐀
𝐆𝐑𝐔𝐏𝐏𝐎 𝐓𝐀𝐌𝐁𝐎𝐑𝐑𝐈𝐍𝐎 𝐀𝐒𝐒𝐈𝐂𝐔𝐑𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐈
𝑫𝒐𝒕𝒕. 𝑴𝒂𝒔𝒔𝒊𝒎𝒐 𝑻𝒂𝒎𝒃𝒐𝒓𝒓𝒊𝒏𝒐
𝑫𝒊𝒓𝒆𝒕𝒕𝒐𝒓𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝑮𝒓𝒖𝒑𝒑𝒐 𝑻𝒂𝒎𝒃𝒐𝒓𝒓𝒊𝒏𝒐 𝑨𝒔𝒔𝒊𝒄𝒖𝒓𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊
𝑹𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒔𝒂𝒃𝒊𝒍𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍’𝒂𝒕𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕à 𝒅𝒊 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒂𝒔𝒔𝒊𝒄𝒖𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂
𝑻𝒂𝒎𝒃𝒐𝒓𝒓𝒊𝒏𝒐 𝑨𝒔𝒔𝒊𝒄𝒖𝒓𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊 – 𝑨𝒍𝒍𝒊𝒂𝒏𝒛 | 𝑺.𝑨.𝑮.𝑮𝒊. – 𝑮𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒍𝒊 𝑰𝒕𝒂𝒍𝒊𝒂
𝑰𝑽𝑨𝑺𝑺 – 𝑹𝑼𝑰 𝑨000126638