19/02/2021
Le principali novità riguardano:
il superbonus 110%, detrazione IRPEF del 110% per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, all’adozione di misure antisismiche degli edifici, all’installazione degli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica, nonché ad ulteriori interventi realizzati congiuntamente ai primi;
il bonus facciate 90%, detrazione IRPEF del 90% per le spese relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale n.1444/1968;
·la detrazione IRPEF del 19% per cento degli oneri, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme); NOTA IMPORTANTE: È prevista un’eccezione, relativamente alle spese per:
-l’acquisto di medicinali e dispositivi medici;
-le prestazioni mediche rese da strutture pubbliche o private, accreditate al SSN.
Per la detrazione di queste spese non è richiesta la tracciabilità del pagamento, ma sono sufficienti lo scontrino, la ricevuta fiscale o la fattura rilasciata dal medico competente.
Le istruzioni ministeriali contengono poi un chiarimento molto importante, ai fini della possibilità di detrarre comunque le spese:
"Qualora non fosse disponibile la ricevuta della transazione o pagamento, il percettore delle somme, che ha ceduto il bene o effettuato la prestazione di servizio, potrà annotare su ricevuta fiscale, fattura o documento commerciale, che la transazione è avvenuta in modalità tracciabile."
la detrazione d’imposta di alcune spese varia in base all’importo del reddito complessivo, in particolare spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro e in caso di superamento del limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro (per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca);
la detrazione IRPEF del 30% fino ad un massimo di 30.000 euro per le erogazioni liberali in denaro e in natura finalizzate a finanziare interventi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
la detrazione IRPEF del 90% per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
il credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica;
innalzamento del limite per le spese veterinarie a 500 euro (prima era 387,34 euro);
la detrazione d’imposta del 20% del bonus vacanze riconosciuto o, se la vacanza è costata meno, il 20% dell’importo pagato;
la riduzione del cuneo fiscale, con l’introduzione, a partire dal 1° luglio 2020, del trattamento integrativo di 600 euro, che sostituisce il c.d. bonus Renzi, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati il cui reddito complessivo non superi i 28.000 euro e di un’ulteriore detrazione fiscale riconosciuta in caso di reddito complessivo superiore a 28.000 euro fino a 40.000 euro;
il riordino dei termini di presentazione del 730.
Infine, a partire dal 30 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione il Modello 730 2021 precompilato.