13/12/2017
Fidejussione Rimborso credito IVA - D.P.R. 633/1972
Finalità della garanzia
Il contribuente che chiede il rimborso del credito IVA è tenuto a fornire, fino allo scadere dei termini per l'attività di risarcimento, una garanzia anche sotto forma di fidejussione assicurativa al fine di garantire quanto ricevuto nel caso in cui, a seguito di accertamento, dovessero sorgere cause ostative al rimborso stesso.
In particolare la polizza fidejussoria di specie garantisce all'Amministrazione finanziaria il pagamento delle somme riguardanti l'IVA compresi i relativi interessi, spese, sanzioni connesse, dovuti dal richiedente a seguito di atto notificato entro il periodo di validità della garanzia per:
Eccedenze di imposta che risultino indebitamente rimborsate al richiedente relativamente all'anno in cui si riferisce la garanzia;
Crediti aventi lo stesso titolo (imposta sul valore aggiunto, compresi i relativi interessi, le spese e le sanzioni connesse) dell'Amministrazione nei confronti del richiedente, relativi all'anno in cui si riferisce il rimborso nonché quelli precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia.
Fonte-Tuttocauzioni.it