31/07/2019
ROTTAMAZIONE TER ALLA CASSA
Per i ritardatari c’è tempo fino al 5 agosto
La rottamazione-ter chiama alla cassa. I contribuenti che hanno presentato, entro il 30 aprile 2019, la domanda per la terza rottamazione, devono eseguire il primo o unico pagamento delle somme dovute in scadenza mercoledì 31 luglio 2019. Con la terza rottamazione, sono definibili i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, che possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, o le sanzioni e le somme aggiuntive. Si decade dalla definizione agevolata se non si pagano interamente e tempestivamente le rate previste, ferma restando una “tolleranza” massima di cinque giorni, per chi non rispetta le ordinarie scadenze.
Come si paga
Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione per la rottamazione;
b) mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione allega alla comunicazione, se il debitore non ha chiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a);
c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
Rottamazione-ter. Primo o unico pagamento
Per la domanda presentata entro il 30 aprile 2019, la rottamazione-ter dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 si esegue, versando integralmente le somme dovute entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, o nel numero massimo di 18 rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Sui pagamenti rateali sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.
Primo o unico pagamento per i “ripescati”
I contribuenti che non hanno versato le rate dovute per le precedenti rottamazioni entro il 7 dicembre 2018, devono versare le somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, di cui la prima in scadenza il 31 luglio 2019 e la seconda il 30 novembre 2019 (che slitta al 2 dicembre). Le altre otto rate successive si dovranno pagare il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Sulle rate successive alla prima, a partire dal 1° agosto 2019, sono dovuti gli interessi dello 0,3% annuo.
Contribuenti che hanno pagato le rate scadute della rottamazione-bis entro il 7 dicembre 2018
I contribuenti che hanno eseguito il pagamento entro il 7 dicembre 2018, delle somme dovute per la rottamazione-bis, per le rate scadute nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, beneficiano del differimento automatico del versamento delle restanti somme, che potrà essere effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019. Su tali rate sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. Resta, tuttavia, salva la facoltà per il debitore di effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il pagamento delle rate residue.
Pagamenti con tolleranza di 5 giorni
In caso di mancato pagamento degli importi dovuti per la definizione, sia dell’unica rata, sia di una delle rate successive, la definizione non si perfeziona e il pagamento non potrà essere dilazionato. Per chi paga a rate, è prevista una tolleranza di cinque giorni. Nei casi di tardivo versamento delle rate non superiore a cinque giorni, non scatta la decadenza dai benefici e non sono dovuti interessi. Considerata la tolleranza di 5 giorni, disposta per il pagamento della prima o unica rata in scadenza il 31 luglio 2019, è quindi regolare il pagamento fatto entro il 5 agosto 2019.