Responsabile dell'attivita' assicurativa Sabato Fernando Iscrizione Rui B000534632
Autorita competente alla vigilanza sull'attivita' svolta: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) - Via del Quirinale 21 - 00187 ROMA
(iscrizione consultabile su https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/)
SABATO FERNANDO informa che l’attività di intermediazione eserci
tata è garantita da una polizza di assicurazione di responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed
errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei
collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge. Definizione di “reclamo”:
una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’impresa di assicurazione, di un
intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso relativa ad un contratto o ad un
servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di
risarcimento danni o di esecuzione del contratto. Il contraente, l’assicurato o, comunque, l’avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o
mediante supporto informatico, hanno facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi
Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall’esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45
giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l’assicurato può rivolgersi all’Ivass – Servizio
Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale 21- 00187- Roma, allegando la documentazione relativa al
reclamo trattato dall’intermediario. Per i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 252/2005 e
delle relative norme di attuazione, disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme
pensionistiche complementari: COVIP – Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma oppure
tramite fax al numero 06.69506.304 o tramite pec: [email protected] . Risoluzione delle controversie
- il contraente e l’assicurato hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei
mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma,
telefono 06/85796538 E-mail: [email protected] per chiedere, laddove ne esistano i presupposti
ed il diritto a farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività
d’intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato
attraverso la polizza di assicurazione.
- Il contraente e l’assicurato hanno la facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere a
SABATO FERNANDO informa che l’attività di intermediazione esercitata è garantita da
all’autorità giudiziaria, di proporre reclamo per iscritto a SABATO FERNANDO
- SABATO FERNANDO VIA TRENTO 10/12 - 73014 GALLIPOLI (LE) TEL 08331863785
- Posta elettronica: [email protected]
- Posta elettronica certificata: [email protected]
-sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie previsti dalla normativa vigente;
Procedura di conciliazione paritetica Ania/Associazioni dei Consumatori
In caso di controversia in materia di risarcimento di danni da circolazione di veicoli, con richiesta di
risarcimento non superiore a 15.000,00 euro, è possibile ricorrere alla procedura di conciliazione tra Ania e
Associazione dei Consumatori. Se un assicurato decide di utilizzare la procedura di conciliazione, può procedere in due modi:
a) facendone richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori aderenti;
b) inviando la richiesta di conciliazione on line tramite il sito www.conciliazioneaniaconsumatori.it a una
delle associazioni dei consumatori aderenti. Negoziazione assistita:
In caso di controversia in materia di risarcimento di danni da circolazione di veicoli, indipendentemente dal
valore della controversia, qualora si intenda intraprendere un'azione giudiziale dovrà essere previamente
esperita la procedura di negoziazione assistita ai sensi della legge n. 162/2014. La procedura di
negoziazione assistita consiste nell'invitare l'Impresa alla sottoscrizione di una convenzione mediante la
quale le parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia tramite l'assistenza
degli avvocati. Mediazione civile:
In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o
in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale,
dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione come previsto dal D. n. 28 del 4 marzo
2010 rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della
Giustizia. Se previsto nel contratto di assicurazione: perizia contrattuale e/o arbitrato
In caso di discordanza sulla valutazione del danno, l’ammontare è concordato, a richiesta di una delle Parti,
fra due Arbitri e/o Periti nominati uno dalla Compagnia e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due
Arbitri e/o Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su
richiesta di uno di essi. Il terzo Arbitro/Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti
controversi sono prese a maggioranza.