A000269531 dal 17 luglio 2008
L'agenzia assicurativa Arienti e Morbio offre ai propri clienti un'esperienza nel settore assicurativo importante, visto che opera da tanti anni in questo settore. L'agenzia assicurativa Arienti e Morbio offre ai propri clienti un'esperienza nel settore assicurativo importante, visto che opera da tanti anni in questo settore. L'agenzia è specializzata sui prodotti e s
ervizi Zurich, e mira a soddisfare ed ascoltare attentamente ogni richiesta dei clienti. Zurich - Arienti & Morbio Di Caterina Arienti & Alessandrio Morbio è sempre al fianco dei propri clienti, fornendo sempre tutta l'assistenza e le spiegazioni necessarie su tutte le propri pratiche, il servizio offerto è di alta qualità vista la preparazione di tutti i collaboratori dell'azienda. Un'azienda molto preparata e al passo con i tempi in grado di trovare la risposta adatta per ogni cliente e situazione. L'azienda opera nel più totale rispetto delle regole e trasparenza, offrendo sempre la massima serietà. I servizi offerti dall'agenzia assicurativa Arienti e Morbio sono:
Assicurazioni per casa e famiglia
Risparmio e investimento
Assicurazione sulla vita
Assicurazioni veicoli
Assicurazioni per professionisti
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Zurich - Arienti & Morbio
Tel: (+39) 0372413295
Mail: [email protected]
Informativa su reclami e Arbitro Assicurativo
Eventuali reclami relativi ai contratti o servizi forniti dall'impresa di assicurazione, nonché al comportamento degli agenti di cui l'impresa si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, incluso il comportamento dei dipendenti e collaboratori degli agenti, possono essere presentati all’Agenzia utilizzando indirizzo email e PEC-Posta Elettronica Certificata presenti nella sezione ‘Dati societari’ di questo sito, oppure per iscritto all'Ufficio Gestione Reclami della Compagnia ai seguenti recapiti:
email: [email protected]
pec: [email protected]
posta: Ufficio Gestione Reclami, Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
oppure inviati tramite l'apposito form presente al seguente link:
www.zurich.it/in-caso-di/reclamo
La Compagnia deve fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante. Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento dell'agente, piuttosto che di un collaboratore o dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l'intermediario e consentire allo stesso di esprimere la propria posizione relativamente all'oggetto del reclamo, così come previsto dalla normativa vigente. Qualora il reclamante non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (fax: 06.42133206 o via PEC all'indirizzo [email protected]), allegando la documentazione relativa al reclamo inoltrato alla Compagnia. Prima di ricorrere all’autorità giudiziaria è possibile presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Inoltre, il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale quali:
La conciliazione paritetica. In caso di controversia relativa ad un sinistro R.C. Auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a 15.000,00 euro, puoi rivolgerti ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all'accordo con l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA). La mediazione civile disciplinata dal D. Questo sistema si applica in caso di controversia attinente ai contratti assicurativi, come ad esempio in caso di lite relativa al risarcimento di un danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, attraverso la presentazione di una domanda all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalle parti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l'assistenza di un avvocato. Non si applica in caso di controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli. L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c. è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione di un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia
La convenzione di negoziazione assistita istituita dal D.L. 132/2014 e s.m.i. Questo sistema si applica per esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e a controversie relative ad una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, fatta eccezione per le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria. Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati o di un unico avvocato.