01/07/2020
_NASPI_
Se sei stato licenziato o se a te o ai tuoi colleghi è scaduto il contratto a tempo determinato (ad esempio al 30/06/2020 come supplente di Scuola), puoi rivolgerti ai nostri uffici per la trasmissione telematica della domanda di NASPI.
• COS’E’?
La NASpI è una indennità mensile di disoccupazione spettante in alcuni casi di cessazione della propria attività lavorativa o per scadenza termine del proprio contratto di lavoro.
• CHI PUO’ RICHIEDERLA?
Possono richiederla tutti i lavoratori dipendenti (esclusi quelli assunti a tempo indeterminato dalle Pubbliche Amministrazioni e gli operai agricoli) con i seguenti requisiti:
✓ Stato di disoccupazione involontaria intervenuto a seguito di licenziamento, di scadenza termine contratto di lavoro o di dimissioni per giusta causa e nel caso di risoluzione consensuale nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione;
✓ Almeno 13 settimane di contribuzione versata in INPS negli ultimi 4 anni;
✓ Almeno 30 giornate di lavoro effettivo svolto nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
•COME FUNZIONA?
La domanda di NASpI deve essere presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Tale indennità viene erogata mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione versata in INPS negli ultimi 4 anni. Se presentata entro 8 giorni dalla data di cessazione, decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o dal trentottesimo giorno successivo in caso di licenziamento per giusta causa. Se presentata oltre l’ottavo giorno dalla data di cessazione, decorre dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
La misura della prestazione, per l’anno 2020, è calcolata come segue:
- se la retribuzione è uguale o inferiore ad € 1.227,55, l’indennità è pari al 75% della retribuzione media degli ultimi 4 anni;
- se la retribuzione è superiore ad € 1.227,55, l’indennità è pari al 75% del predetto importo incrementato del 25% della differenza tra la retribuzione media e il predetto importo.
L’indennità mensile non può comunque superare l’importo di € 1.335,40 e dal 91° giorno si riduce del 3% ogni mese.
La prestazione si sospende o decade nel caso in cui si perde lo stato di disoccupazione (da comunicare, eventualmente, entro 30 giorni dalla variazione).
• COSA SERVE?
➢ codice IBAN;
➢ documento d’identità;
➢ una busta paga