STUDIO APRIGLIANO

STUDIO APRIGLIANO Studio Commerciale

18/12/2021

Dal 1° gennaio 2022 cambiano i limiti per l’uso del denaro contante
A decorrere dal 1° gennaio 2022, la soglia per l’utilizzo del contante, prevista dall’art. 49 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, per le operazioni effettuate a qualsiasi titolo tra soggetti diversi dalle banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, passa, in virtù di quanto previsto dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dall’attuale limite di euro 1.999,99 al nuovo di euro 999,99. Individuate le operazioni soggette a denuncia, di cui all’art. 49, il soggetto obbligato, entro 30 giorni da quando ha preso cognizione di tali movimenti, dovrà predisporre la comunicazione ex art. 51 del D.Lgs. n. 231/2007, da inviare alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato.

21/06/2021
02/03/2021

Tirocinio formativo per l'accesso alla professione di Dottore Commercialista

Decreto ristoro 2,4 miliardi a sostegno delle imprese che subiranno perdite a causa di limitazioni orario e chiusura. Ri...
30/10/2020

Decreto ristoro 2,4 miliardi a sostegno delle imprese che subiranno perdite a causa di limitazioni orario e chiusura. Ristori rapidi e rafforzati direttamente sui conti correnti di oltre 300.000 aziende. Qualche esempio:

Con il 2,4 miliardi a sostegno delle che subiranno perdite a causa di limitazioni di orario o chiusure. Ristori rapidi e rafforzati...

18/10/2019

“Bonus facciate”, detrazione al 90%
Il Documento programmatico di bilancio 2020 - approvato martedì sera dal Consiglio dei Ministri e successivamente trasmesso alla Commissione europea - dispone tra l’altro:
la proroga al 31 dicembre 2020 della detrazione (nella misura del 50 per cento) per gli interventi di ristrutturazione edilizia, da suddividere in 10 quote annuali;
la proroga al 31 dicembre 2020 della detrazione - al 50 o al 65 per cento - per gli interventi di efficienza energetica, quali ad esempio l’installazione di pannelli solari, di impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A con sistemi di termoregolazione evoluti, di micro-cogeneratori, di dispositivi per il controllo da remoto degli impianti. Anche per tali tipologie di intervento, il beneficio fiscale dovrà essere suddiviso in 10 quote annuali;
la proroga per il 2020 della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata, sempreché siano finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione;
l’introduzione per il 2020 di una detrazione - riconosciuta nella misura del 90 per cento - per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (cosiddetto “bonus facciate”).
Al riguardo si ricorda quanto segue:
l’art. 14, commi 2-ter e 2-sexies , del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 3, lettera a), n. 5) e n. 9), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), ha esteso la possibilità di cedere il credito corrispondente a tutte le detrazioni disciplinate dall’art. 14 del medesimo D.L. 4 giugno 2013, n. 63, compresa quella spettante per le spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari;
in attuazione di tale norma è intervenuto il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 18 aprile 2019, n. 100372/2019, che ha contestualmente approvato il modello per la comunicazione della cessione del credito. Quest’ultimo, in particolare, ha:
stabilito le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari;
disciplinata la cessione del credito relativo alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni di edifici, diversi da quelli di cui all’art. 14, comma 2-quater , del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 nonché per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3.

28/02/2019

Al via il bonus del 50% per i registratori di cassa di nuova generazione. Agevolato l’acquisto fino a 250 euro
Potrà essere utilizzato in maniera semplificata il credito d’imposta riconosciuto per l’acquisto o l’adattamento dei registratori di cassa di nuova generazione, utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. È quanto dispone il Provvedimento di oggi del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che detta tutte le istruzioni per fruire dell’agevolazione in un’ottica di semplificazione degli adempimenti. Dal 1° gennaio 2020, infatti, chi effettua commercio al dettaglio dovrà memorizzare e trasmettere telematicamente alle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri, data anticipata al 1° luglio 2019 per gli esercenti con un volume d’affari superiore a 400 mila euro.

Come ottenere il bonus - Per ogni misuratore fiscale lo Stato offre un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. Il contributo è valido per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020. Viene concesso all’esercente come credito d’imposta, utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

20/10/2017

Calenda: pagamenti con moneta elettronica e adeguamento commissioni
Interrogazione On. Luca Squeri (FI-PdL)
Grazie, e mi scuso con il Presidente e mi scuso con l'onorevole. Ci siamo infervorati e mi dispiace.

In merito al quesito presentato circa l'introduzione di sanzioni per gli esercenti che non accettano pagamenti anche di piccolo importo tramite carte di debito e di credito, faccio presente che dai dati di Banca d'Italia emerge che nel nostro Paese l'utilizzo delle carte di pagamento ha registrato una forte crescita negli ultimi anni. Tra il 2011 e il 2016 il numero totale di carte di debito o di credito e carte prepagate è passato da 67 a 95 milioni, il numero di apparecchiature POS da 1,4 a 2,2 milioni e il numero di transazioni da 1,7 a 3 miliardi. Sulla base delle evidenze empiriche risulta, dunque, che negli ultimi anni la crescita dei volumi di operazioni con carte in Italia è in linea con gli obiettivi perseguiti dai più recenti provvedimenti normativi, volti ad accrescere l'uso di strumenti di pagamento elettronici.

Con riferimento all'esigenza manifestata dall'interrogante circa la necessità di ridurre le commissioni applicate, si ricorda che il tema è stato già affrontato dal Consiglio dei Ministri in sede di approvazione preliminare dello schema di decreto legislativo finalizzato sia al recepimento della “direttiva PSD2” sia all'adeguamento delle disposizioni interne al regolamento UE n. 751/2015. Quest'ultimo prevede che le commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori non potranno essere superiori allo 0,2 del valore dell'operazione, mentre quelle effettuate tramite carta di credito allo 0,3. Faccio inoltre presente che tali commissioni sono correlate al numero di operazioni effettuate e, dunque, potrebbero ridursi a fronte di una maggiore diffusione di questi strumenti di pagamento, giustificando dunque ogni iniziativa, anche di tipo sanzionatorio, per la diffusione dei citati strumenti ancora parzialmente usati in Italia rispetto alla media nell'area euro, pari a 95 verso 220 operazioni.

(tratto dal resoconto stenografico Camera dei Deputati)

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