Studio Marchetti

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Pagamento retribuzioni in contanti – obbligo di tracciabilità e sanzioniGentili Clienti,ricordiamo che, dal 1° luglio 20...
18/05/2026

Pagamento retribuzioni in contanti – obbligo di tracciabilità e sanzioni

Gentili Clienti,
ricordiamo che, dal 1° luglio 2018, è vietato corrispondere ai lavoratori retribuzioni in contanti, anche a titolo di anticipo.
Le retribuzioni devono essere pagate esclusivamente con modalità tracciabili, quali:
• bonifico bancario/postale;
• strumenti di pagamento elettronici;
• pagamento presso banca o posta con conto di tesoreria del datore di lavoro;
• assegno consegnato al lavoratore.
L’obbligo si applica ai rapporti di lavoro subordinato, collaborazioni coordinate e continuative e rapporti con soci lavoratori di cooperative.
ATTENZIONE ALLE SANZIONI
In caso di pagamento della retribuzione in contanti è prevista una sanzione amministrativa da € 1.000 a € 5.000 per ciascun pagamento effettuato in violazione della norma.
La violazione non è diffidabile/sanabile e la sanzione si applica per ogni singola mensilità (o per ogni singola erogazione effettuata in contanti).
Si raccomanda pertanto di verificare attentamente le modalità di pagamento adottate nei confronti di dipendenti e collaboratori, evitando qualsiasi corresponsione in contanti anche a titolo di anticipo.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Studio Marchetti

Turismo e ricettività: una stagione ricca di opportunità e di denaroPubblicato il decreto MITUR-MEF che attiva nuovi inc...
08/05/2026

Turismo e ricettività: una stagione ricca di opportunità e di denaro
Pubblicato il decreto MITUR-MEF che attiva nuovi incentivi per le imprese turistiche: contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e investimenti da 1 a 15 milioni di euro.

Il turismo e la ricettività rappresentano 2 asset non secondari nel panorama imprenditoriale, anche grazie alle numerose risorse attrattive presenti sul territorio italiano. E a sostenere l’attività delle imprese del settore turistico e ricettivo c’è uno strumento molto interessante che merita di essere diffuso e portato a conoscenza. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale MITUR-MEF che mette a disposizione 109 milioni di euro per sostenere gli investimenti delle imprese del turismo.

La dotazione complessiva è articolata in 59 milioni di euro per contributi a fondo perduto e 50 milioni di euro per finanziamenti agevolati. L’incentivo prevede una doppia forma di sostegno: un contributo a fondo perduto fino al 30% delle spese ammissibili, in alcuni casi specifici fino al 50%, con un importo massimo concedibile di 4,5 milioni di euro, e un finanziamento agevolato fino al 70% delle spese. Il finanziamento è concesso a un tasso pari al 20% del tasso di riferimento europeo vigente al momento della concessione e ha una durata massima di 5 anni.

La misura si rivolge alle imprese attive nel settore turistico. Rientrano, in sintesi, le attività di alloggio e ospitalità, alloggi per vacanze e B&B, campeggi e villaggi turistici, marina resort, ristorazione e catering, centri termali e wellness, parchi divertimento e tematici, discoteche, stabilimenti balneari e attività legate a conferenze e congressi.
Sono inoltre ammessi, alle condizioni previste, anche soggetti con caratteristiche specifiche: imprese attive da almeno 3 anni che, pur non rientrando nei codici ATECO previsti, dimostrino da contabilità un fatturato prevalentemente turistico; proprietari delle strutture, purché utilizzino i requisiti del gestore, con consenso di quest’ultimo e mantenimento del rapporto per tutta la durata dell’investimento; reti di impresa, nei limiti stabiliti dal decreto.

Tra i requisiti principali figurano iscrizione al Registro delle Imprese, attività in esercizio, sede legale in Italia oppure in UE/SEE con almeno una sede in Italia, regolarità contributiva, fiscale e assicurativa, assenza di procedure concorsuali e di condizioni di impresa in difficoltà.
I programmi di investimento devono puntare al miglioramento dell’offerta turistica, con effetti su destagionalizzazione dei flussi, digitalizzazione dell’ecosistema turistico, filiere, criteri ESG e turismo sostenibile.

Gli interventi finanziabili possono riguardare l’efficientamento energetico di edifici, impianti e strutture ricettive; la riduzione dei consumi energetici e idrici; l’utilizzo di fonti rinnovabili; soluzioni digitali, sistemi intelligenti e automazione; infrastrutture per la mobilità elettrica; riqualificazione di piscine, impianti termali, aree wellness, centri congressi e spazi per eventi. Sono inoltre ammesse spese per software, licenze, tecnologie, programmi informatici, brevetti, know how e conoscenze tecniche non brevettate.
Per le sole PMI sono ammissibili anche spese di consulenza strettamente connesse al progetto, entro il limite del 4% del costo complessivo ammissibile a fondo perduto.

Gli investimenti devono essere avviati dopo la presentazione della domanda e prevedere costi compresi tra 1 e 15 milioni di euro. I progetti dovranno essere completati entro 18 mesi dalla concessione delle agevolazioni e comunque non oltre il 30.09.2028.
Le modalità e i termini per la presentazione delle domande saranno definiti con successivo provvedimento attuativo.

Possiamo accompagnare, in accordo e piena sintonia con il tuo Studio, i tuoi clienti nell’iter di domanda su questa misura: dalla valutazione dell’investimento fino alla rendicontazione finale.

Incentivi all'occupazione di giovani: come orientarsi nel 2026Il quadro 2026 si articola nelle seguenti agevolazioni: in...
08/05/2026

Incentivi all'occupazione di giovani: come orientarsi nel 2026

Il quadro 2026 si articola nelle seguenti agevolazioni: incentivo strutturale per assunzione/trasformazione di under 30; nuovo incentivo per assunzione di giovani svantaggiati/molto svantaggiati e incentivo per stabilizzazione di rapporti a termine; incentivo ex legge di Bilancio 2026.

Con l'entrata in vigore, il 1.05.2026, del c.d. decreto Lavoro (D.L. 30.04.2026, n. 62) si ridefinisce il quadro degli incentivi contributivi all'assunzione di giovani. Il decreto, con l’obiettivo di coordinare la disciplina degli incentivi con il nuovo impianto, abroga le disposizioni di proroga dettate pochi mesi prima dal Milleproroghe e, con la finalità di garantire più certezza e operatività in tempi più rapidi, adotta un approccio innovativo basato su una maggiore compliance con la disciplina UE sugli aiuti di Stato. Per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato viene introdotto poi un incentivo ad hoc e molto selettivo, soggetto ad autorizzazione UE.
Un'altra novità è poi rappresentata dalla condizione posta dall'art. 7 D.L. 62/2026, che ancora la fruizione degli incentivi all'applicazione del c.d. salario giusto, vale a dire all'applicazione del trattamento economico complessivo definito dai Ccnl stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con riguardo al settore e alla categoria produttiva di riferimento, nonché all'attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.

Il quadro complessivo consta, per l'anno 2026, delle seguenti agevolazioni: incentivo strutturale per l'assunzione/trasformazione di giovani under 30 di cui alla legge di Bilancio 2018 (art. 1, cc. 100-108 e 113-114 L. 27.12.2017, n. 205); nuovi incentivi temporanei per l'assunzione di giovani rientranti nelle categorie di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati (art. 2 D.L. 30.04.2026, n. 62) e per la stabilizzazione dei rapporti a termine (art. 4 D.L. 30.04.2026, n. 62) di cui al decreto Lavoro; incentivo per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di cui alla legge di Bilancio 2026 (art. 1, cc. 153-155 L. 30.12.2025, n. 199).
I nuovi incentivi del decreto Lavoro sostituiscono, abrogandola, l'estensione, al 30.04.2026, del bonus Giovani ex art. 22 del decreto Coesione (D.L. 7.05.2024, n. 60), disposta dal decreto Milleproroghe 2026.

Il bonus Giovani del decreto Lavoro (art. 2) prevede un esonero contributivo del 100% per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti under 35, con inquadramento non dirigenziale, nel periodo compreso tra il 1.01.2026 e il 31.12.2026 e con tetto di 500 euro mensili, elevabile a 650 euro per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria. L’esonero è riconosciuto per la durata massima di 12 mesi al ricorrere delle condizioni che qualificano il giovane come svantaggiato o di 24 mesi se molto svantaggiato, secondo le specifiche definizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014. Il bonus è compatibile con la disciplina UE sugli aiuti di Stato ex Regolamento (UE) n. 651/2014.
Lo stesso decreto Lavoro (art. 4) agevola la trasformazione di contratti a termine della durata complessiva pari o inferiore a 12 mesi in contratti a tempo indeterminato, mediante l’introduzione di un esonero contributivo del 100% per massimo 24 mesi, con un tetto di 500 euro mensili. L'agevolazione spetta solo per le trasformazioni effettuate, senza soluzione di continuità, dal 1.08.2026 al 31.12.2026, con rapporti instaurati entro il 30.04.2026 e con lavoratori under 35 mai occupati a tempo indeterminato. La disposizione è tuttavia subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
L'esonero under 30 ex legge di Bilancio 2018 è riconosciuto per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di personale con inquadramento non dirigenziale, con meno di 30 anni di età e che non è mai stato occupato a tempo indeterminato. L’esonero è pari al 50% dei contributi, nel limite di 3.000 euro annui e per la durata massima complessiva di 36 mesi decorrenti dalla data di assunzione del lavoratore
Infine, la legge di Bilancio 2026 prevede un esonero contributivo parziale per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1.01.2026 al 31.12.2026 di lavoratori con qualifica non dirigenziale. L’incentivo spetta per la durata massima di 24 mesi. Le modalità attuative sono definite con decreto.
Per tutti gli incentivi prima indicati, restano dovuti per intero i premi e i contributi Inail.

Gentile Cliente,lo Studio è lieto di invitarti ad un incontro informativo gratuito dedicato ad un tema oggi sempre più c...
01/05/2026

Gentile Cliente,

lo Studio è lieto di invitarti ad un incontro informativo gratuito dedicato ad un tema oggi sempre più centrale per le imprese: la crescita e la visibilità sul web.

Durante la serata verranno trattati, in modo pratico e concreto, aspetti fondamentali per sviluppare il proprio business online, tra cui:

come aumentare la visibilità della propria attività
come acquisire nuovi clienti tramite il web
strategie di marketing digitale e utilizzo dell’intelligenza artificiale
Data: 25 maggio
Orario: ore 21.00
Luogo: Hotel Cristallo – Chianciano Terme

La partecipazione è gratuita, ma per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione entro il 18 maggio.

Per confermare la presenza è sufficiente rispondere a questa comunicazione.

Sarà un’occasione utile per approfondire strumenti concreti di sviluppo per la tua attività.

Rimaniamo a disposizione e ti aspettiamo.

Cordiali saluti
Studio Marchetti

20/04/2026

CIRCOLARE INFORMATIVA
Gentile Cliente,

con la recente ordinanza n. 8907 del 9 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio molto rilevante:

👉 le fatture con descrizione generica o incompleta possono comportare:

❌ indeducibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi
❌ indetraibilità dell’IVA

⚠️ QUAL È IL PROBLEMA
Una fattura è considerata non idonea se non contiene:

descrizione chiara e dettagliata della prestazione
indicazione della natura del servizio
riferimento temporale (data o periodo)
👉 Esempi a rischio:

“consulenza”
“servizi vari”
“prestazione professionale”

📌 COSA PUÒ FARE L’AGENZIA DELLE ENTRATE
In presenza di fatture generiche:

può contestare l’effettività dell’operazione
può recuperare imposte, IVA e sanzioni

🛡️ COME METTERSI IN SICUREZZA
È fondamentale che ogni costo sia supportato da:

contratto o incarico scritto
documentazione di dettaglio (report, relazioni, SAL, ecc.)
corrispondenza (email, accordi)
prova del pagamento
👉 Tali documenti devono consentire di dimostrare:

inerenza (collegamento con l’attività)
effettività della prestazione


✅ INDICAZIONI OPERATIVE
Si raccomanda di:

richiedere sempre fatture con descrizioni dettagliate
evitare diciture generiche
conservare tutta la documentazione a supporto

POS, SANZIONI ANTICIPATE AL 30.06.2022Anticipata al 30.06.2022 l’operatività della misura che introduce le sanzioni a ca...
21/04/2022

POS, SANZIONI ANTICIPATE AL 30.06.2022

Anticipata al 30.06.2022 l’operatività della misura che introduce le sanzioni a carico di commercianti e professionisti che rifiutano di ricevere pagamenti tramite Pos.

In particolare, gli esercenti che non accetteranno i pagamenti tramite Pos rischieranno una multa fino a 30 euro, a cui si deve aggiungere il 4% del valore della transazione rifiutata.
Nel dettaglio la nuova misura sanzionatoria prevede che, a decorrere dal 30.06.2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento (carta di credito o carta di debito), da parte di un soggetto obbligato (leggasi esercente o professionista), si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Dal punto di vista operativo l’obbligo di accettazione di carte di pagamento è assolto con riferimento ad almeno una tipologia di carta di credito e ad almeno una tipologia di carta di debito, identificate dal marchio del circuito di appartenenza.

Anticipando, dunque, il momento di operatività della misura sanzionatoria in caso di rifiuto, si punta a dare finalmente concreta attuazione all’obbligo di accettare pagamenti elettronici a mezzo Pos, come già previsto da una specifica normativa introdotta nel 2012, ma rimasta inattuata. Infatti, il Pos è obbligatorio dal 2012, ma la mancata previsione di un regime sanzionatorio specifico in caso di rifiuto del pagamento elettronico ha indotto molti esercenti e professionisti a ignorare le disposizioni. Più volte nel tempo, si è tentato di introdurre una misura sanzionatoria, da ultimo con il D.L. 124/2019 (collegato alla Legge di Bilancio 2020) che aveva previsto l’applicazione, a partire dal 1.07.2020, di una sanzione pecuniaria pari a 30 euro maggiorata del 4% del valore della transazione per la quale non è stato accettato il pagamento con carte. La sanzione avrebbe riguardato tutti i pagamenti tramite Pos rifiutati, con possibilità per il consumatore di segnalare la violazione dell’esercente all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, tale previsione non ha mai visto la luce a causa alle numerose proteste da parte delle associazioni esercenti, si è infine optato per la rimozione delle sanzioni.

Va sottolineato che la nuova misura si differenzia dalle precedenti in quanto va a sanzionare il rifiuto a prescindere dall’importo dovuto dalla controparte mentre, in precedenza, era prevista una soglia minima dei 30 euro di acquisto al di sopra della quale scattava l’obbligo; dunque, in via del tutto inaspettata, viene introdotto ed anticipato un nuovo specifico regime sanzionatorio più pervasivo di quello elaborato nelle precedenti versioni. Le modalità di contestazione, le procedure ed i termini sono quelli sulle sanzioni amministrative di cui alla L. 689/1981, con espressa esclusione del pagamento in misura ridotta.
Il segnale risulta chiaro: il Governo conta di mettere “sotto tiro” in un’ottica di lotta all’evasione fiscale e al sommerso, in linea con quanto previsto dal PNRR, l’omessa fatturazione e la mancata emissione degli scontrini.

Fondo Impresa Femminile - Date apertura sportello e aggiornamentoCon decreto direttoriale del 29 marzo 2022 il MISE ha p...
31/03/2022

Fondo Impresa Femminile - Date apertura sportello e aggiornamento

Con decreto direttoriale del 29 marzo 2022 il MISE ha pubblicato le regole e la date di apertura del bando Fondo Impresa Femminile, che sarà gestito da Invitalia.
Le date sono le seguenti:

Aziende costituite da meno di 12 mesi
Precaricamento delle pratiche dal giorno 5 maggio 2022
Presentazione della pratiche dal giorno 19 maggio 2022

Aziende costituite da oltre 12 mesi
Precaricamento delle pratiche dal giorno 24 maggio 2022
Presentazione delle pratiche dal giorno 7 giugno 2022

LE PRINCIPALI NOVITÀ

Aggiornamento delle spese ammissibili. Tra le principali novità, la possibilità di agevolare le spese per opere edili e maggiori specifiche sull'acquisto di programmi informatici;
Necessità, in fase di presentazione della domanda, di attestazione asseverata dal commercialista per le spese inerenti alle esigenze capitale circolante (solo per le aziende >36 mesi);
Obbligo del rispetto del principio DNSH;
Specifiche sulle spese per automezzi;
Inserimento delle date di pre-caricamento e presentazione delle domande;
Maggiori specifiche sullo stanziamento.

Decreto riaperture: cosa cambia dal 1° aprile 2022Attività ricettive, commerciali e sportiveDal 1° aprile non è più rich...
31/03/2022

Decreto riaperture: cosa cambia dal 1° aprile 2022

Attività ricettive, commerciali e sportive
Dal 1° aprile non è più richiesto alcun tipo di green pass, né base né rafforzato, per l’accesso alle seguenti attività:
- consumo di cibo e bevande all’aperto;
- attività sportive outdoor;
- negozi e attività commerciali, uffici pubblici, musei;
- hotel (solo i ristoranti degli alberghi saranno accessibili con certificato verde);
- trasporto pubblico locale, metropolitane autobus e tram.
Dal 1° al 30 aprile 2022, l'accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base:
a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
c) concorsi pubblici;
d) corsi di formazione pubblici e privati, salvo alcune eccezioni (art. 9-ter.1, 4-ter.1 e 4-ter.2 D.L. n. 44/2021);
e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto.
Abolito, dal 25 marzo 2022 (data di entrata in vigore del decreto), il green pass base per l’accesso ai negozi per i servizi alla persona (come estetisti e parrucchieri), banche e poste.
Sempre dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attività:
a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
b) convegni e congressi;
c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.
Obbligo di indossare le mascherine
Resta confermato l’obbligo, fino al 30 aprile 2022, di indossare le mascherine di tipo FFP2 “in tutti i luoghi al chiuso”, tranne in case private e scuole (che hanno regole proprie).
Inoltre, sempre fino al 30 aprile, vanno indossate le mascherine FFP2 per:
- l’utilizzo dei mezzi di trasporto, come aerei, navi e traghetti, treni, autobus interregionali, mezzi del trasporto pubblico locale o regionale, mezzi di trasporto scolastico;
- l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie (qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento);
- gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
- eventi e competizioni sportive.
L'obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.
Non hanno l’obbligo di indossare mascherine:
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- le persone che stanno svolgendo attività sportiva.
Fino al 30 aprile 2022, devono essere indossate mascherine, anche chirurgiche, in sale da ballo e discoteche ad eccezione del momento del ballo.
Novità per i lavoratori
Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base per il quale dal 1° maggio eliminato l’obbligo.
Inoltre, è possibile ricorrere, fino al 30 giugno allo smart working semplificato.
L’obbligo di avvenuta vaccinazione è prorogato fino al 15 giugno 2022 per le seguenti categorie:
- personale della scuola;
- personale del comparto sicurezza e soccorso pubblico;
- polizia locale e personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;
- personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori;
- il personale dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale.
Invece, per il personale sanitario e delle RSA, l’obbligo permane fino al 31 dicembre 2022.

Bonus edilizi: attenzione all’obbligo di applicazione del CCNLIl riconoscimento dei bonus fiscali, relativi agli interve...
17/03/2022

Bonus edilizi: attenzione all’obbligo di applicazione del CCNL

Il riconoscimento dei bonus fiscali, relativi agli interventi edilizi d’importo superiore a 70.000 euro, sono subordinati all’applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Lo prevede un emendamento al disegno di legge per la conversione del decreto Sostegni ter, approvato dalla Commissione Bilancio del Senato. Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. L’entrata in vigore dei nuovi vincoli si applica dal 27 maggio 2022 ai lavori edili avviati successivamente a tale data. Per le verifiche, l'Agenzia delle Entrate può avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili.

Tra le modifiche approvate dalla Commissione Bilancio del Senato al disegno di legge di conversione del decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022), sono previste disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Bonus edilizi e applicazione del CCNL
L’emendamento presentato dal Governo e approvato dalla Commissione Bilancio del Senato, che ha concluso l’esame del disegno di conversione in legge del D.L. n. 4/2022, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, il 15 marzo scorso prevede, in particolare, che il riconoscimento dei bonus fiscali relativi a lavori edili d’importo superiore a 70.000 euro sono subordinati all’applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’emendamento sostanzialmente riprende quanto già previsto all’art. 4 del D.L. n. 13/2022, peraltro non ancora operativo in quanto quest’ultima norma prevede l’efficacia decorsi novanta giorni dal 26 febbraio 2022, data di entrata in vigore del decreto e si applica ai lavori edili avviati successivamente a tale data.
L’emendamento inserisce l’art. 28-quater al D.L. n. 4/2022 e si inserisce nuovamente nel quadro di interventi avviati dal mese di novembre dello scorso anno, finalizzati ad introdurre misure per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia.
L’intervento contenuto nell’emendamento prevede, per i lavori edili di ingegneria civile d’importo superiore a 70.000 euro, che i benefici fiscali e la cessione dei crediti possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile interessati sono i seguenti: lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro; lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Bonus edilizi interessati
I crediti d’imposta interessati sono quelli disciplinati dagli art. 119, 119-ter, 120 e 121 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, nonché quelli previsti dall'art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013, dall'art. 1, comma 12, della legge n. 205/2017, e dall'art. 1, comma 219, della legge n. 160/2019.
Si tratta, tra gli altri, degli incentivi per l'efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici; detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche; credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro; bonus facciate e bonus verde.
Contratti collettivi: verifiche e controlli
I contratti collettivi richiamati sono quelli del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.
Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.
E’ altresì previsto che gli intermediari fiscali abilitati che procedono al rilascio del visto di conformità hanno l’obbligo di verifica anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.
Per le verifiche, l'Agenzia delle Entrate, può avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili.
Entrata in vigore
L’emendamento approvato, che da un punto di vista sistematico interviene mediante l’inserimento del comma 43-bis all’art. 1 della legge n. 234/2021, prevede che l’entrata in vigore di tali nuovi vincoli si applica dal 27 maggio 2022 ai lavori edili avviati successivamente a tale data.

CREDITO INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2022I beneficiari dell’agevolazione sono, a prescindere da forma giuridica, dimensione...
28/02/2022

CREDITO INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2022

I beneficiari dell’agevolazione sono, a prescindere da forma giuridica, dimensione, regime contabile:
imprese;
enti non commerciali;
lavoratori autonomi.
L’oggetto del credito sono gli investimenti pubblicitari sui seguenti mezzi d’informazione:
radio e TV locali e nazionali analogiche e digitali non partecipate dallo Stato;
giornali quotidiani e periodici, anche on-line. La testata deve essere registrata e avere la figura del direttore responsabile.
Il credito (calcolato con il metodo puntuale) si applica nella misura del 50% degli investimenti effettuati nel 2022 (nel caso del credito sugli investimenti 2022) nel limite delle risorse disponibili.
Per ottenere tale credito occorre seguire questo iter:
prenotare il credito nel mese di marzo 2022, barrando “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”;
confermare il credito nel mese di gennaio 2023, barrando “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”. In tale momento è necessaria l’attestazione dell’effettività del sostenimento delle spese da parte di un professionista legittimato a rilasciare il visto di conformità o da revisori legali (art. 4, c. 2, Dpcm 16.05.2018, n. 90), che in ogni caso non è da allegare alla dichiarazione, ma soltanto da conservare ed esibire in caso di controllo.
Dopo il doppio invio indicato, il Dipartimento emette, per la prenotazione, un elenco provvisorio dei soggetti richiedenti (ad oggi l’elenco provvisorio che è stato emanato riguarda i richiedenti per l’anno 2021 ed è stato reso noto il 24.11.2021), mentre per la conferma emette l’elenco definitivo degli ammessi al credito (che per quanto riguarda il 2021, dovrebbe uscire indicativamente nel mese di marzo-aprile 2022).
È possibile utilizzare il credito a decorrere dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di ammissione, in compensazione da effettuare con modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Come codice tributo si deve utilizzare il “6900” e quale anno di riferimento l’anno di concessione del credito; pertanto, per gli investimenti 2021 si dovrà indicare l’anno 2022.

Indirizzo

Viale Della Libertà 390
Chianciano Terme
53042

Orario di apertura

Lunedì 08:00 - 17:00
Martedì 08:00 - 17:00
Mercoledì 08:00 - 17:00
Giovedì 08:00 - 17:00
Venerdì 08:00 - 17:00
Sabato 09:00 - 12:30

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