17/03/2022
Bonus edilizi: attenzione all’obbligo di applicazione del CCNL
Il riconoscimento dei bonus fiscali, relativi agli interventi edilizi d’importo superiore a 70.000 euro, sono subordinati all’applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Lo prevede un emendamento al disegno di legge per la conversione del decreto Sostegni ter, approvato dalla Commissione Bilancio del Senato. Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. L’entrata in vigore dei nuovi vincoli si applica dal 27 maggio 2022 ai lavori edili avviati successivamente a tale data. Per le verifiche, l'Agenzia delle Entrate può avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili.
Tra le modifiche approvate dalla Commissione Bilancio del Senato al disegno di legge di conversione del decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022), sono previste disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Bonus edilizi e applicazione del CCNL
L’emendamento presentato dal Governo e approvato dalla Commissione Bilancio del Senato, che ha concluso l’esame del disegno di conversione in legge del D.L. n. 4/2022, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, il 15 marzo scorso prevede, in particolare, che il riconoscimento dei bonus fiscali relativi a lavori edili d’importo superiore a 70.000 euro sono subordinati all’applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’emendamento sostanzialmente riprende quanto già previsto all’art. 4 del D.L. n. 13/2022, peraltro non ancora operativo in quanto quest’ultima norma prevede l’efficacia decorsi novanta giorni dal 26 febbraio 2022, data di entrata in vigore del decreto e si applica ai lavori edili avviati successivamente a tale data.
L’emendamento inserisce l’art. 28-quater al D.L. n. 4/2022 e si inserisce nuovamente nel quadro di interventi avviati dal mese di novembre dello scorso anno, finalizzati ad introdurre misure per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia.
L’intervento contenuto nell’emendamento prevede, per i lavori edili di ingegneria civile d’importo superiore a 70.000 euro, che i benefici fiscali e la cessione dei crediti possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile interessati sono i seguenti: lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro; lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Bonus edilizi interessati
I crediti d’imposta interessati sono quelli disciplinati dagli art. 119, 119-ter, 120 e 121 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, nonché quelli previsti dall'art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013, dall'art. 1, comma 12, della legge n. 205/2017, e dall'art. 1, comma 219, della legge n. 160/2019.
Si tratta, tra gli altri, degli incentivi per l'efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici; detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche; credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro; bonus facciate e bonus verde.
Contratti collettivi: verifiche e controlli
I contratti collettivi richiamati sono quelli del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.
Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.
E’ altresì previsto che gli intermediari fiscali abilitati che procedono al rilascio del visto di conformità hanno l’obbligo di verifica anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.
Per le verifiche, l'Agenzia delle Entrate, può avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili.
Entrata in vigore
L’emendamento approvato, che da un punto di vista sistematico interviene mediante l’inserimento del comma 43-bis all’art. 1 della legge n. 234/2021, prevede che l’entrata in vigore di tali nuovi vincoli si applica dal 27 maggio 2022 ai lavori edili avviati successivamente a tale data.