30/08/2026
La Corte di Cassazione stabilisce che, salvo diversi accordi contrattuali tra le parti: l'obbligo di partecipazione alle spese straordinarie (o a interventi di notevole entità) sorge nel momento esatto in cui viene approvata la delibera assembleare che dispone quei lavori.
Di conseguenza, se l'assemblea approva dei lavori straordinari prima del rogito, il costo rimane a carico del venditore (proprietario al momento della delibera), anche se i lavori verranno materialmente eseguiti o pagati in un momento successivo, quando la casa sarà già di proprietà dell'acquirente.