23/11/2021
CRONACA
Sub-agente assicurativo condannato a sei mesi per “vessazione”.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Chieti ha condannato a due mesi – pena sospesa – un sub agente assicurativo per il reato di vessazione e raggiro, in base agli artt. 572 e 640 c.p.
Il P.M. aveva chiesto una sanzione di mesi sei ma il Giudice ha tenuto conto che l’imputato era assolutamente incensurato e che, in ogni caso, aveva sostenuto una tesi che, sostanzialmente, avrebbe causato solamente danni patrimoniali e non alla persona.
I fatti accertati risalgono a circa un anno prima quando cioè, i sig.ri B.F e D.R. si recarono nell’ufficio del sig. S.F. che gestisce, nell’hinterland chietino, una sub agenzia assicurativa essendo che risulta regolarmente iscritto al RUI.
I due clienti erano stati appositamente convocati da S.G. per essere catechizzati sul fatto che entrambi, dopo aver subito un incidente stradale, si erano rivolti a un Patrocinatore extragiudiziario (un Perito Assicurativo che opera nel capoluogo) al fine di ottenere il risarcimento dalla società assicurativa rappresentata dall’imputato.
S.G. li aveva diffidati che se non avessero immediatamente revocato il mandato professionale al suddetto professionista, avrebbero dovuto subire la variazione del contratto favorevole di cui, reciprocamente, godevano, per accollarsi un aumento esponenziale della tariffa pur non subendo alcun “malus”.
In aggiunta, S.G. – facendo falsamente riferimento al contratto assicurativo vigente – imponeva ai due danneggiati l’obbligo di far riparare le proprie vetture presso un’autocarrozzeria “convenzionata” con la minaccia che, in caso contrario, il danno non sarebbe stato risarcito proprio perché il contratto prevedeva ciò.
Il Giudice Penale ha ritenuto assolutamente priva di fondamento ognuna delle due ragioni addotte da S.F. ravvisando, peraltro, i reati a lui ascritti essendo che lo stesso aveva enunciato e sostenuto delle tesi che non trovavano fondamento in nessun contratto se non per la parte attinente alle garanzie accessorie (furto, incendio, kasko, …). Ha ritenuto opportuno, quindi, comminare la pena di mesi due e la sospensione per un anno dal poter operare nel settore assicurativo. Ha, infine, imposto che tale provvedimento sia formalmente segnalato all’IVASS e alla stessa Direzione Generale della Società assicurativa rappresentata dal sub agente.
Chieti, 17/11/2021